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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 01

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 28-8148

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture pubbliche, equiparate e private accreditate per l’anno 2003

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

Con Decreto 30.06.1997 il Ministero della Sanità ha approvato l’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994, unitamente all’individuazione del peso per singolo DRG.

Con deliberazione n. 36-5380 del 25 febbraio 2002 si è provveduto alla determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera nelle strutture pubbliche ed equiparate della Regione Piemonte per l’anno 2002.

L’art. 8 sexies del Decreto legislativo n. 502 del 30-12-1992 così come modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 19-6-1999 di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23-10-1992 n. 42, stabilisce tra l’altro che la remunerazione delle attività assistenziali, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day-hospital, è determinata in base a tariffe predefinite (comma 4°).

Nelle more della emanazione degli ulteriori provvedimenti ministeriali di cui al richiamato art. 8 sexies del Decreto legislativo n. 502 del 30-12-1992, come modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 19-6-1999, si ritiene di dover determinare le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nelle strutture pubbliche, equiparate e private accreditate della Regione Piemonte a valere per l’anno 2003, cosi’ come indicato nell’allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il documento di cui all’allegato 1) al presente documento, si articola nelle seguenti sezioni:

A. - Struttura del sistema tariffario per i ricoveri;

B. - I Soggetti Erogatori;

C. - Tipi di prestazione ed i relativi pesi di base.

Si conferma anche con il presente provvedimento di esprimere il consumo relativo di risorse della singola prestazione attraverso il sistema dei pesi. I pesi specifici delle singole prestazioni di ricovero ordinario si basano su quelli individuati dal Decreto Ministeriale 30 giugno 1997 “Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994". Si ritiene però necessario procedere, nell’ambito dei DRG, alla maggiorazione delle tariffe relative alle prestazioni di ricovero che implicano un maggiore impegno di risorse, nonché all’abbattimento di altre prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza. Conseguentemente con il presente provvedimento si procede alla diversificazione del peso di alcune prestazioni.

La tariffa base è rivalutata con un incremento, rispetto all’anno precedente, pari al 2,5% e risulta pari ad Euro 2363,00 per unità di peso, tenuto conto del processo inflativo.

Le tariffe delle prestazioni di ricovero degli Ospedali pubblici avranno un incremento tariffario sulla base della funzione all’interno della rete regionale, in cui rientrano sia gli Ospedali sede di DEA sovrazonale che gli Ospedali sede di DEA zonali, come riconoscimento per la gestione della attività, ivi compresa la previsione dei costi aggiuntivi per i ricoveri in urgenza. Con successivo provvedimento saranno individuati gli Ospedali che soddisfano tali criteri, sulla base della determinazione e della progettualità che saranno espressi in merito dai quadranti.

Analogamente è previsto un incremento percentuale aggiuntivo per gli Ospedali pubblici monospecialistici per acuti, identificati in base alla specifica attività svolta. Trattasi infatti di strutture con più del 90% dell’attività riferita ad una specialità e sono centri di riferimento regionali per quella specialità e di norma trattano casi più gravi all’interno di ciascun DRG.

E’ previsto un incremento percentuale per le Aziende Ospedaliere e Sanitarie, in cui insiste parte del percorso formativo delle facoltà di Medicina e Chirurgia. L’incremento è calcolato sulla base della percentuale di unità operative a direzione universitaria rispetto al numero totale di unità operative esistenti nella struttura.

Per le Aziende Sanitarie miste (S.Giovanni Battista di Torino, S.Luigi di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara), i maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca riguardano l’intero complesso delle attività assistenziali, pertanto il fondo per le funzioni di didattica e di ricerca è definito con un finanziamento settoriale specifico.

Si conferma la percentuale di miglioramento della tariffa per i ricoveri in acuzie, adottata con il provvedimento di Giunta Regionale n. 70-6732 del 22 luglio 2002, sulla base dei valori di appropriatezza calcolati sulla produzione dell’anno 2001. Nel corso dell’anno potranno essere adottati specifici provvedimenti, tenuto conto del processo di accreditamento delle strutture private.

E’ inoltre previsto un incremento percentuale aggiuntivo per le attività svolte dagli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.

L’incremento tariffario riconosce di fatto i costi medi attuali delle Aziende; di conseguenza non sono previsti maggiori oneri a carico del fondo sanitario. I possibili incrementi per la parte relativa ai Presidi ex artt. 41, 42 e 43 Legge 833/78 e alle Case di cura private provvisoriamente accreditate, rientrano nell’ambito delle risorse disponibili del fondo sanitario medesimo.

Si ritiene di dover ribadire che le tariffe dei ricoveri ordinari successivi dello stesso paziente, con degenza superiore ad un giorno e limitatamente ai ricoveri in acuzie, effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero, nello stesso ospedale, classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), siano ridotte del 20 per cento, in quanto i costi relativi per l’assistenza specialistica di un paziente gia’ noto clinicamente sono inferiori, in particolare, per le procedure diagnostiche. Tale riduzione ha inoltre l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici volti a frazionare artificiosamente un episodio di ricovero in piu’ episodi successivi e ravvicinati.

Per il presidio “Beata Vergine Consolata” di San Maurizio Canavese, in considerazione della tipologia delle prestazioni ivi erogate nel reparto codice 60, fino alla completa riconversione prevista dal vigente piano di riorganizzazione del Presidio, continua ad essere applicata la regola di non prevedere alcun abbattimento della tariffa oltre il valore soglia dei 60 giorni.

Ai fini della compensazione della mobilità sanitaria, per il medico di medicina generale o per il medico specialista pediatra di libera scelta, si ritiene di determinare una tariffa di Euro 6,50= in ragione mensile, da addebitare all’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito, in caso di iscrizione temporanea di utenti residenti in altre Regioni od in altre AA.SS.LL.

Sono finanziabili a “budget” dalla Regione le attività, espressamente attribuite con provvedimento della Giunta Regionale, per le quali non esiste tariffa. Nello stesso provvedimento devono essere indicati gli oneri ed il relativo finanziamento. In particolare, in attesa dell’adeguamento del nomenclatore tariffario ambulatoriale, ogni trasformazione dell’attività di ricovero in attività ambulatoriale sarà riconosciuta a budget, analogamente alle trasformazioni delle attività di ricovero in attività domiciliari e residenziali.

Le procedure di tariffazione esplicitate nel presente provvedimento trovano applicazione anche nei confronti delle Case di cura private definitivamente accreditate. La tariffa base, individuata in Euro 2.363,00 quale valore per unità di peso, sarà utilizzata per il sistema tariffario delle strutture private accreditate nella fascia A, mentre tale tariffa viene abbattuta dell’8% e del 15% per le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate rispettivamente in fascia B e in fascia C, come previsto dall’accordo sottoscritto in data 9 dicembre 2002 tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP/ARIS.

Per le strutture sanitarie accreditate esclusivamente per la day surgery di tipo c, la tariffa del valore punto DRG, individuata in Euro 2.363,00 quale valore per unità di peso, è abbattuta del 30%, se trattasi di struttura accreditata in fascia A, e dell’ulteriore 8% e 15% per le strutture accreditate rispettivamente in fascia B e C. La tariffa così individuata sarà moltiplicata per il peso previsto per le prestazioni effettuate in day surgery.

Il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza ha espresso parere favorevole in data 18.12.2002.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,

visto il D.M. 14.12.1994;

vista la circolare del Ministero della Sanita’ del 12.4.1995 n. 100/SCPS/3.5648;

visto il D.M. 30.6.1997;

vista la D.G.R. n. 44-22844 del 27.10.1997;

visto l’art. 17 della L.R. n. 51 dell’8.8.1997;

visti i DD. Leg.vi 502/92 e 517/93, modificati dal D.Leg.vo n. 229 del 19.06.1999;

vista la D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000;

vista la D.G.R. n. 90-4982 del 28.12.2001;

vista la D.G.R. n. 36-5380 del 25.02.2002;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per quanto in premessa indicato:

- di determinare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate, come tariffa base il valore per unità di peso pari ad Euro 2.363,00;

- di approvare le modalità applicative dei diversi tipi di prestazione, così come vengono illustrate nell’allegato 1, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di determinare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate dalle strutture private definitivamente accreditate nella fascia A, come tariffa base il valore per unità di peso pari ad Euro 2.363,00, mentre tale tariffa viene abbattuta dell’8% e del 15% per le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate rispettivamente in fascia B e in fascia C.;

- di determinare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate dalle strutture private definitivamente accreditate come day surgery di tipo C, come tariffa base il valore per unità di peso pari ad Euro 2.363,00 abbattuto del 30%, con un ulteriore abbattimento dell’8% e del 15% per le strutture accreditate rispettivamente in fascia B e C. La tariffa così individuata sarà moltiplicata per il peso previsto per le prestazioni effettuate in day surgery;

- di stabilire che le tariffe dei ricoveri ordinari successivi dello stesso paziente, di durata superiore a un giorno e limitatamente ai ricoveri in acuzie, effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero nello stesso ospedale, classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), siano ridotte del 20 per cento, in quanto i costi relativi per l’assistenza specialistica di un paziente gia’ noto clinicamente sono inferiori in particolare per le procedure diagnostiche. Tale riduzione ha inoltre l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici volti a frazionare artificiosamente un episodio di ricovero in piu’ episodi successivi e ravvicinati;

- di stabilire che, per il presidio “Beata Vergine Consolata” di San Maurizio Canavese, in considerazione della tipologia delle prestazioni ivi erogate nel reparto codice 60, fino alla completa riconversione prevista dal vigente piano di riorganizzazione del Presidio, continua ad essere applicata la regola di non prevedere alcun abbattimento della tariffa oltre il valore soglia dei 60 giorni. Al fine di un corretto flusso di fatturazione i ricoveri dell’anno di competenza si considerano iniziati convenzionalmente il 1° gennaio, mentre deve essere attivata una dimissione amministrativa a chiusura d’anno per i pazienti non dimessi entro il 31 dicembre;

- di determinare, ai fini della compensazione della mobilità sanitaria, per il medico di medicina generale o per il medico specialista pediatra di libera scelta, una tariffa di Euro 6,50= in ragione mensile, da addebitare all’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito, in caso di iscrizione temporanea di utenti residenti in altre Regioni od in altre AA.SS.LL.;

- di stabilire che le strutture erogatrici debbano effettuare, prima dell’invio delle schede di dimissione, i controlli sulla qualità dei dati, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 15.04.1994;

- di stabilire infine che i valori tariffari così come determinati negli allegati al presente provvedimento, trovino applicazione con le dimissioni effettuate dal 1 gennaio 2003;

- di specificare che sono finanziabili a “budget” dalla Regione le attività, espressamente attribuite con provvedimento della Giunta Regionale, per le quali non esiste tariffa. Nello stesso provvedimento devono essere indicati gli oneri ed il relativo finanziamento. In particolare, in attesa dell’adeguamento del nomenclatore tariffario ambulatoriale, ogni trasformazione dell’attività di ricovero in attività ambulatoriale sarà riconosciuta a budget, analogamente alle trasformazioni delle attività di ricovero in attività domiciliari e residenziali;

- di dare atto che l’incremento tariffario riconosce di fatto i costi medi attuali delle Aziende; di conseguenza non sono previsti maggiori oneri a carico del fondo sanitario. I possibili incrementi per la parte relativa ai Presidi ex artt. 41, 42 e 43 Legge 833/78 e alle Case di cura private provvisoriamente accreditate, rientrano nell’ambito delle risorse disponibili del fondo sanitario medesimo.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e dell’allegato, sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)