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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2003

Deliberazione del Consiglio Regionale 27 novembre 2002, n. 271 - 37720

Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dell’articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni relativo al conferimento di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 relativa all’attuazione del d.lgs. 112/1998 e, in particolare, l’articolo 101 come da ultimo modificato dall’articolo 17 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 che prevede la formazione da parte della Regione, di concerto con le amministrazioni provinciali, di piani triennali di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle priorita’ regionali e provinciali, alle progettazioni ed alle risorse finanziarie disponibili;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000 e successive modificazioni, con il quale sono state individuate e trasferite, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del d.lgs. 112/1998 le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

considerato che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di viabilità,

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2000 sono stati ripartiti tra le regioni i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di viabilità,

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione Piemonte ed agli enti locali della Regione, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998;

vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e, in particolare l’articolo 52, comma 6 e l’articolo 138, comma 17;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 55-3331 del 25 giugno 2001, relativa alla classificazione ed all’acquisizione al demanio regionale della rete stradale regionale ed alla classificazione e trasferimento al demanio provinciale della rete stradale provinciale;

vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 relativa all’istituzione dell’agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100-6932 del 5 agosto 2002 con la quale si propone al Consiglio di approvare il piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita;

sentita la Commissione consiliare competente che, in particolare, ha preso atto delle dichiarazioni rese dalla Giunta regionale in ordine al rispetto delle procedure di formazione del piano previste dalla l.r. 44/2000,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 101 della l.r. 44/2000 relativa all’attuazione del d.lgs. 112/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 17 della l.r. 19/2001, il piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita composto dai seguenti allegati facenti parte integrante della presente deliberazione:

Allegato A - Relazione

Allegato B - Piano degli investimenti e degli interventi

Allegato C - Area di inseribilità;

- di dare mandato alla Giunta regionale di procedere agli eventuali aggiornamenti dell’Allegato B “Piano degli investimenti e degli interventi”, limitatamente alle opere previste nell’allegato C “Area di inseribilità”, sentita la Commissione consiliare competente.

(omissis)

Allegato A

RELAZIONE

Indice

Capitolo 1 - Premessa

Capitolo 2 - Programmazione regionale

Capitolo 3 - Piano investimenti ed interventi - Criteri di formazione del piano

Capitolo 4 - Piano investimenti - Risorse finanziarie

Capitolo 5 - Criteri di attuazione del piano regionale investimenti ed interventi

CAPITOLO 1 - PREMESSA

1. La Regione, ai sensi dall’articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 relativa all’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 17 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19, esercita, in materia di viabilita’, le funzioni relative alla programmazione, coordinamento e finanziamento degli interventi sulla rete viaria trasferita dallo Stato agli enti locali a seguito dell’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai sensi dell’articolo 101, comma 2, lettera a), della l.r. 44/2000 la Regione definisce, in coerenza con la programmazione regionale e di concerto con le amministrazioni provinciali, un piano triennale di investimenti ed interventi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili.

CAPITOLO 2 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1. La programmazione generale nell’ambito del sistema della viabilità regionale é attuata tramite il piano regionale dei trasporti che viene elaborato tenendo conto delle necessità riscontrate sul territorio regionale in funzione degli obiettivi strategici di infrastrutturazione, delle necessità di miglioramento del livello di servizio e di sicurezza della rete e dell’impatto ambientale legato alla mobilità.

2. Sulla base dei principi generali individuati dal piano regionale dei trasporti sono quindi predisposti piani settoriali che individuano nel dettaglio la programmazione degli interventi.

3. Tra i diversi piani settoriali che devono essere predisposti rilievo particolare assumono i piani riguardanti la programmazione degli interventi in materia di viabilità, relativi sia alle grandi direttrici di traffico autostradali, sia alla viabilità extraurbana statale e regionale.

4. Il piano regionale dei trasporti ed i piani settoriali sopra citati devono essere elaborati tenendo conto anche dei sottoelencati strumenti di programmazione a livello regionale e sovraregionale:

a) Legge obiettivo

b) Piano triennale Anas 2002 - 2004

c) Piano regionale investimenti ed interventi

d) Piano concessioni regionali

e) Interventi Olimpiadi 2006

5. Allo stato attuale gli strumenti di programmazione individuati nel paragrafo 4. prevedono, nel territorio regionale, i seguenti interventi:

a) Legge Obiettivo

(Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e deliberazione del Comitato per la programmazione economica del 21 dicembre 2001, n. 121/2001)

1) La deliberazione CIPE 121/2001 ha individuato l’elenco di opere assoggettate alle procedure previste dalla l. 443/2001 (cd. legge obiettivo).

2) In tale elenco sono stati inseriti, in ordine di priorità, i seguenti interventi infrastrutturali ritenuti strategici e di preminente interesse nazionale:

- Autostrada Asti-Cuneo

- Pedemontana piemontese (Biella-Carisio; Rollino-Masserano - Romagnano Sesia)

- Collegamento Cuneo-Nizza (Mercantour)

- Traforo di sicurezza del Frejus

b) Piano triennale Anas 2002 - 2004

(decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 giugno 2002, n. 3476)

1) Il piano triennale Anas 2002-2004, predisposto anch’esso in concerto con la Regione Piemonte, prevede gli interventi di seguito elencati:

- Interventi con copertura finanziaria

S.S. 28 - Tratto Ceva-Ormea : 3 interventi di sistemazione

S.S. 33 - Lavori di costruzione del raccordo in variante all’abitato di Gravellona Toce al casello dell’A26

S.S. 20-22 - Variante Est-Ovest di Cuneo - I° e II° Stralcio funzionale

S.S. 21 - Galleria paravalanghe (valico del Colle della Maddalena)

S.S. 32 - Sistemazione statale

S.S. 20 - Svincolo di Carmagnola

S.S. 28 - Variante di Mondovì

S.S. 28 - Tratto Ceva - Ormea : sistemazioni varie

S.S. 33 - Adeguamento della statale e relativa messa in sicurezza tratta Castelletto Ticino - Feriolo

S.S. 34 - Adeguamento e varianti tratto Ghiffa – Cannobio - Interventi senza copertura finanziaria ma previsti in “Area di inseribilità” qualora si rendessero disponibili nuove risorse

S.S. 20-22 - Variante Est-Ovest di Cuneo - I° e II° Stralcio funzionale - Integrazione a completamento

S.S. 20 - Opere di miglioramento di accessibilità alla galleria del Colle di Tenda

S.S. 34 - Lavori tra i Km. 28+300 e 28+750 in Comune di Cannero Riviera

S.S. 337 - Tronco Masera - Trontano - Galleria paramassi e tratti in variante della attuale sede in galleria e viadotto

S.S. 20 - Tratto Cuneo - confine di Stato - Sistemazione della viabilità in variante alla SS20 di collegamento tra la variante Est/Ovest di Cuneo e la variante di Roccavione/Robilante

S.S. 20 - Galleria del Colle di Tenda - Costruzione nuova canna unidirezionale e sistemazione di quella esistente

S.S. 26 - Galleria di Montenavale

S.S. 34 - Lavori di costruzione della variante all’abitato di Verbania 1° lotto

c) Piano regionale investimenti ed interventi  (l.r. 44/2001, articolo 101)

1) L’art. 101, comma 2, lettera a), della l.r. 44/2000 prevede la redazione del piano regionale degli investimenti ed interventi i cui contenuti e linee direttrici sono oggetto del seguito della relazione.

d) Piano concessioni regionali

 (l.r. 44/2001, articolo 101)

1) L’articolo 101, comma 3, della l.r. 44/2000 prevede la possibilità di attivare concessioni a livello regionale per la realizzazione di interventi strategici con l’ausilio di capitali privati.

2) Attualmente gli interventi strategici individuabili sul territorio sono i seguenti:

- Collegamento di Biella al sistema autostradale (Biella - A4 e Biella - A26)

- Tangenziale Est di Torino (tratta dalla ex S.S. 590 nei pressi di Gassino fino alla ex S.S. 11 nei pressi di Brandizzo)

- Collegamento Strevi-Predosa

- Tangenziale Ovest di Cuneo (Collegamento tra Asti - Cuneo e Mercantour)

- Completamento Corso Marche in Torino

- Collegamento Novara - Malpensa

e) Interventi Olimpiadi 2006

 (Legge 9 ottobre 2000, n. 285)

1) Nel programma straordinario per i giochi Olimpici Torino 2006 sono stati previsti e finanziati i sottoelencati interventi da attuarsi sulla viabilità autostradale, statale, regionale e provinciale.

Viabilità autostradale

ATIVA S.A.T.T. - adeguamento tratta svincolo Interporto/interscambio di Bruere

ATIVA S.A.T.T. - completamento diramazione autostradale Torino - Pinerolo 2° tronco, nuova barriera esazione pedaggi e centro manutenzione di Beinasco, comprese opere di mitigazione ambientale sulla viabilità provinciale (SP6-SP174-SP175)

A32 Torino-Frejus - realizzazione svincolo di Bardonecchia

A32 Torino-Frejus - realizzazione IV corsia Savoulx-Traforo Frejus

Viabilità statale

S.S. 24 - Variante di Cesana

S.S. 24 - tratto Cesana-Claviere adeguamento

S.S. 24 - Variante di Claviere

Viabilità ex statale

S.S. 23 - tratto Pinerolo - Porte / Variante di Porte

S.S. 23 - tratto Perosa - Sestriere adeguamento

S.S. 23 - tratto Sestriere - Cesana adeguamento

S.S. 23 - tratto Porte - Perosa - S.Germano - Perosa Argentina adeguamento

S.S. 589 - Variante di Avigliana

S.S. 589 - tratto Saluzzo - Pinerolo - Varianti ed adeguamento

CAPITOLO 3

- PIANO INVESTIMENTI ED INTERVENTI - CRITERI DI FORMAZIONE DEL PIANO

1. Per la formazione del piano regionale degli investimenti ed interventi sulla rete stradale trasferita dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998 che, ai sensi dell’articolo 101 della l.r. 44/2000, deve essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione, si è proceduto ad effettuare una serie di consultazioni con le province durante le quali sono stati segnalati gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari da ciascuna provincia per il miglioramento e l’adeguamento della viabilità.

2. La Regione, sulla base delle indicazioni formulate dalle province e sulla scorta dei programmi regionali, ha provveduto a valutare e ad elaborare il piano regionale degli investimenti ed interventi tenendo conto della disponibilità delle risorse e della tipologia degli interventi considerati.

3. Il piano regionale degli investimenti ed interventi riguarda gli investimenti ed interventi relativi alla modificazione strutturale della rete trasferita alla Regione ed alle province, attraverso la realizzazione di varianti agli abitati, costruzioni di nuovi tratti di strada, rettifiche, ampliamenti della sezione stradale ed adeguamenti delle principali opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie) non classificabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

4. La programmazione degli interventi è stata effettuata sulla scorta delle indicazioni pervenute dalle province secondo i seguenti criteri:

a) coerenza con le priorità individuate dalla programmazione regionale

b) livello progettuale

c) convenzioni regionali di finanziamento per progettazioni

d) completamento di interventi previsti da piani triennali ex Anas

e) opere di completamento infrastrutturale

f) opere di adeguamento livello di sicurezza della rete

5. Attraverso l’applicazione dei criteri indicati al paragrafo 4. alle proposte pervenute dalle province sono state individuate due aree di intervento che fanno riferimento alle risorse attualmente programmate ed all’eventualità di successivo reperimento di ulteriori disponibilità finanziarie :

a) Piano investimenti ed interventi

b) Area di inseribilità

CAPITOLO 4 - PIANO INVESTIMENTI - RISORSE FINANZIARIE

1. A seguito di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, dal d.lgs. 112/1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000, il Governo ha provveduto ad individuare e trasferire i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998, alla Regione Piemonte ed agli enti locali.

2. Per quanto riguarda l’attuazione del piano, considerando gli importi assegnati con il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 e tenendo conto delle riduzioni di cassa apportate con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, degli accantonamenti per il fondo protezione civile delle Regioni pari a lire 200 MLD su scala nazionale e, per quanto riguarda l’anno 2001, delle attribuzioni all’ANAS per la gestione tecnica e amministrativa delle strade trasferite, la Regione può disporre dei seguenti fondi trasferiti:

Anno

Competenza(*)

Cassa(*)

2001

153.745.081.384

 73.539.246.190

2002

 157.299.939.199

 77.094.104.005

2003

 109.673.079.199

 

2004

 (a regime)

 120.381.800.000

(*) importi espressi in lire

 

 

3. Per quanto riguarda il piano investimenti, facendo riferimento ad un importo complessivo di circa 1033 ML di euro (circa 2.000 MLD di lire) e tenendo conto di una quota pari a circa 41 ML di euro (circa 80 MLD di lire) a disposizione della Regione per fare fronte ad eventuali necessità derivanti dall’attuazione del piano, è stato elaborato un piano complessivo comprendente gli interventi ordinati secondo i criteri sopra elencati per un importo complessivo di circa 992 ML di euro (circa 1921 MLD di lire).

4. Per individuare gli importi approssimativi da impegnare nelle singole annualità, si è provveduto ad analizzare gli interventi con riferimento ai tempi (1) ed ai costi prevedibili di progettazione e di costruzione delle opere ipotizzando, di conseguenza, l’attuazione del piano degli investimenti in un arco temporale di circa sette anni.

5. In tale ottica si è provveduto ad ipotizzare una distribuzione annuale della spesa, come riportata nella tabella seguente, in modo tale da programmare, con una sufficiente attendibilità, lo sviluppo degli importi prevedibili nelle singole annualità, la possibilità di copertura degli stessi con le risorse trasferite dallo Stato e le eventuali integrazioni finanziarie da parte della Regione.



PROGRAMMA ANNUALE DEI FINANZIAMENTI

Anno

Importo di spesa

Importo di spesa

 Fondi trasferiti dallo Stato

 Differenza

 

(ML euro)

(MLD lire)

(MLD lire)

(MLD lire)

2002

8,833

17,103

157,300

+140,197

2003

30,657

59,362

109,673

+50,311

2004

103,541

200,484

120,382

-80,102

2005

216,615

419,424

120,382

-299,043

2006

263,745

510,681

120,382

-390,299

2007

212,252

410,978

120,382

-290,596

2008

123,467

239,066

120,382

-118,684

2009

32,929

73,760

120,382

+56,622

Totale

992,039

1930,858

 

 



6. La tabella riporta le necessità annuali di spesa sia per quanto riguarda le attività di progettazione che di realizzazione delle opere.

7. Si può notare che le spese relative alle prime due annualità sono relativamente contenute in quanto nella fase iniziale di attuazione, le attività di progettazione e di approvazione degli interventi sono preponderanti rispetto all’esecuzione delle opere.

8. Dal punto di vista finanziario si rileva che per la copertura delle prime tre annualità (fino al 2004) sono sufficienti le risorse trasferite dallo Stato (competenza) senza la necessità di risorse aggiuntive.

9. Per quanto riguarda le annualità successive, a tali oneri finanziari si provvede utilizzando i fondi trasferiti dallo Stato e prevedendo, in assenza di ulteriori stanziamenti straordinari da parte dello Stato, eventuali integrazioni con fondi regionali .

CAPITOLO 5

- CRITERI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INVESTIMENTI ED INTERVENTI

1. L’attuazione del piano degli investimenti ed interventi é garantita attraverso l’intervento diretto delle Province, ai sensi dell’articolo 102, comma 2, lettera a) della l.r. 44/2000, per quanto riguarda gli interventi ricadenti sulle strade di demanio provinciale, e attraverso l’intervento dell’ARES, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, della l.r. 44/2000, per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità regionale.

2. Convenzioni

2.1. Per gli interventi inseriti nel piano finanziario sono stipulate, con ciascuno degli enti attuatori, apposite convenzioni che regolamentano i rapporti tecnici, amministrativi ed economici fra la Regione e gli enti attuatori medesimi.

2.2. Nelle convenzioni sono inserite apposite schede tecnico-amministrative, contenenti il cronoprogramma per le fasi di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera. Le schede sono utilizzate al fine del monitoraggio delle attività, con le modalità definite nelle convenzioni stesse.

3. Modalità di finanziamento

3.1. L’erogazione del finanziamento é effettuata annualmente sulla base dello schema di piano finanziario elaborato ed articolato in due capitoli distinti:

a) finanziamento per progettazione

b) finanziamento per realizzazione delle opere.

3.2. Il finanziamento per la progettazione delle opere é articolato in funzione dei livelli progettuali ed ha inizio con l’assegnazione dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare.

3.3. L’ente attuatore può disporre dei finanziamenti necessari all’attuazione delle fasi progettuali successive (definitivo - esecutivo), solamente dopo aver dimostrato il raggiungimento degli obiettivi temporali e procedurali previsti nella scheda tecnico-amministrativa dell’opera, facente parte integrante della convenzione.

3.4. Per la realizzazione delle opere il finanziamento è articolato in tre fasi:

a) appalto - anticipo spese per procedure di appalto e direzione lavori

b) esecuzione dei lavori - spese per realizzazione opere e collaudo in corso d’opera

c) collaudo - saldo finale a collaudo dell’opera

3.5. Per ciascuno dei livelli riportati al paragrafo 4. nelle singole convenzioni possono essere definite le quote, in percentuale rispetto all’importo dei lavori, spettanti all’ente attuatore.

4. Verifiche ed aggiornamenti del piano

4.1. Il piano finanziario può essere rideterminato ogni anno in conseguenza delle verifiche effettuate sulla corrispondenza e sull’avanzamento delle attività di ogni singolo intervento rispetto al cronoprogramma della scheda tecnico-amministrativa allegata a ciascuna convenzione.

4.2. Qualora a seguito delle verifiche suddette si evidenziassero, per alcuni interventi, ritardi considerevoli delle attività o addirittura impossibilità di prosieguo delle stesse per motivi particolari (mancanza di consenso, revisioni sostanziali ecc.), può essere valutato l’inserimento nel piano di eventuali interventi previsti nell’Area di inseribilità o di interventi che, inseriti nelle annualità del piano finanziario, abbiano nel frattempo raggiunto un livello progettuale piu’ avanzato e siano, quindi, piu’ velocemente cantierabili.

4.3. Gli importi assegnati ad ogni progetto non possono subire variazioni che determinino aumenti di spesa. Qualora si verifichino economie rispetto agli importi assegnati, queste sono utilizzate per finanziare altri interventi previsti nell’Area di inseribilità.

4.4. Eventuali varianti con aumento di spesa sono a carico degli enti attuatori.

4.5. Per le eventuali necessità finanziarie derivanti da controversie e contenziosi che possono sorgere durante l’esecuzione delle opere, ai sensi dell’articolo 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni si può attingere dalle risorse, pari a circa 41 ML di euro (circa 80 MLD di lire), a disposizione della Regione ed indicate al capitolo 4.

NOTE:

1 Nota sulla metodologia per il calcolo dei tempi di esecuzione delle opere

Progettazione

Per questa fase sono stati presi in considerazione i tre livelli progettuali previsti dalle leggi vigenti, assegnando un tempo di realizzazione ad ogni livello progettuale così come di seguito elencato:

Livello progettuale    tempo
Preliminare    5 -6 mesi
Definitivo    4 -5 mesi
Esecutivo    4 mesi

Autorizzazioni

Sono stati considerati tempi teorici per le fasi di approvazione dei vari livelli progettuali tenendo conto sia delle fasi di valutazione degli aspetti ambientali (l.r. 40/1998 e VIA ) sia di quelle relative alle conferenze dei servizi

Appalto

Per questa fase e’ stato stabilito un tempo medio di mesi cinque per lo svolgimento delle procedure di appalto (Pubblicazione - Gara - Aggiudicazione)

Esecuzione delle opere

Per l’esecuzione delle opere sono stati stabiliti tempi in funzione degli avanzamenti teorici stabiliti dalle leggi e circolari in materia

Collaudo

Per quest’ultima fase è stato considerato un tempo medio teorico di mesi sette.

Allegato B