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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2003
Deliberazione del Consiglio Regionale 27 novembre 2002, n. 271 - 37720
Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dellarticolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni relativo al conferimento di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali;
vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 relativa allattuazione del d.lgs. 112/1998 e, in particolare, larticolo 101 come da ultimo modificato dallarticolo 17 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 che prevede la formazione da parte della Regione, di concerto con le amministrazioni provinciali, di piani triennali di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle priorita regionali e provinciali, alle progettazioni ed alle risorse finanziarie disponibili;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000 e successive modificazioni, con il quale sono state individuate e trasferite, ai sensi dellarticolo 101, comma 1, del d.lgs. 112/1998 le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;
considerato che:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di viabilità,
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2000 sono stati ripartiti tra le regioni i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per lesercizio delle funzioni conferite in materia di viabilità,
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione Piemonte ed agli enti locali della Regione, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per lesercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998;
vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e, in particolare larticolo 52, comma 6 e larticolo 138, comma 17;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 55-3331 del 25 giugno 2001, relativa alla classificazione ed allacquisizione al demanio regionale della rete stradale regionale ed alla classificazione e trasferimento al demanio provinciale della rete stradale provinciale;
vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 relativa allistituzione dellagenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte);
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100-6932 del 5 agosto 2002 con la quale si propone al Consiglio di approvare il piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita;
sentita la Commissione consiliare competente che, in particolare, ha preso atto delle dichiarazioni rese dalla Giunta regionale in ordine al rispetto delle procedure di formazione del piano previste dalla l.r. 44/2000,
delibera
- di approvare, ai sensi dellarticolo 101 della l.r. 44/2000 relativa allattuazione del d.lgs. 112/1998, come da ultimo modificato dallarticolo 17 della l.r. 19/2001, il piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita composto dai seguenti allegati facenti parte integrante della presente deliberazione:
Allegato A - Relazione
Allegato B - Piano degli investimenti e degli interventi
Allegato C - Area di inseribilità;
- di dare mandato alla Giunta regionale di procedere agli eventuali aggiornamenti dellAllegato B Piano degli investimenti e degli interventi, limitatamente alle opere previste nellallegato C Area di inseribilità, sentita la Commissione consiliare competente.
(omissis)
Allegato A
RELAZIONE
Indice
Capitolo 1 - Premessa
Capitolo 2 - Programmazione regionale
Capitolo 3 - Piano investimenti ed interventi - Criteri di formazione del piano
Capitolo 4 - Piano investimenti - Risorse finanziarie
Capitolo 5 - Criteri di attuazione del piano regionale investimenti ed interventi
CAPITOLO 1 - PREMESSA
1. La Regione, ai sensi dallarticolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 relativa allattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dallarticolo 17 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19, esercita, in materia di viabilita, le funzioni relative alla programmazione, coordinamento e finanziamento degli interventi sulla rete viaria trasferita dallo Stato agli enti locali a seguito dellattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai sensi dellarticolo 101, comma 2, lettera a), della l.r. 44/2000 la Regione definisce, in coerenza con la programmazione regionale e di concerto con le amministrazioni provinciali, un piano triennale di investimenti ed interventi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili.
CAPITOLO 2 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE
1. La programmazione generale nellambito del sistema della viabilità regionale é attuata tramite il piano regionale dei trasporti che viene elaborato tenendo conto delle necessità riscontrate sul territorio regionale in funzione degli obiettivi strategici di infrastrutturazione, delle necessità di miglioramento del livello di servizio e di sicurezza della rete e dellimpatto ambientale legato alla mobilità.
2. Sulla base dei principi generali individuati dal piano regionale dei trasporti sono quindi predisposti piani settoriali che individuano nel dettaglio la programmazione degli interventi.
3. Tra i diversi piani settoriali che devono essere predisposti rilievo particolare assumono i piani riguardanti la programmazione degli interventi in materia di viabilità, relativi sia alle grandi direttrici di traffico autostradali, sia alla viabilità extraurbana statale e regionale.
4. Il piano regionale dei trasporti ed i piani settoriali sopra citati devono essere elaborati tenendo conto anche dei sottoelencati strumenti di programmazione a livello regionale e sovraregionale:
a) Legge obiettivo
b) Piano triennale Anas 2002 - 2004
c) Piano regionale investimenti ed interventi
d) Piano concessioni regionali
e) Interventi Olimpiadi 2006
5. Allo stato attuale gli strumenti di programmazione individuati nel paragrafo 4. prevedono, nel territorio regionale, i seguenti interventi:
a) Legge Obiettivo
(Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e deliberazione del Comitato per la programmazione economica del 21 dicembre 2001, n. 121/2001)
1) La deliberazione CIPE 121/2001 ha individuato lelenco di opere assoggettate alle procedure previste dalla l. 443/2001 (cd. legge obiettivo).
2) In tale elenco sono stati inseriti, in ordine di priorità, i seguenti interventi infrastrutturali ritenuti strategici e di preminente interesse nazionale:
- Autostrada Asti-Cuneo
- Pedemontana piemontese (Biella-Carisio; Rollino-Masserano - Romagnano Sesia)
- Collegamento Cuneo-Nizza (Mercantour)
- Traforo di sicurezza del Frejus
b) Piano triennale Anas 2002 - 2004
(decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 giugno 2002, n. 3476)
1) Il piano triennale Anas 2002-2004, predisposto anchesso in concerto con la Regione Piemonte, prevede gli interventi di seguito elencati:
- Interventi con copertura finanziaria
S.S. 28 - Tratto Ceva-Ormea : 3 interventi di sistemazione
S.S. 33 - Lavori di costruzione del raccordo in variante allabitato di Gravellona Toce al casello dellA26
S.S. 20-22 - Variante Est-Ovest di Cuneo - I° e II° Stralcio funzionale
S.S. 21 - Galleria paravalanghe (valico del Colle della Maddalena)
S.S. 32 - Sistemazione statale
S.S. 20 - Svincolo di Carmagnola
S.S. 28 - Variante di Mondovì
S.S. 28 - Tratto Ceva - Ormea : sistemazioni varie
S.S. 33 - Adeguamento della statale e relativa messa in sicurezza tratta Castelletto Ticino - Feriolo
S.S. 34 - Adeguamento e varianti tratto Ghiffa Cannobio - Interventi senza copertura finanziaria ma previsti in Area di inseribilità qualora si rendessero disponibili nuove risorse
S.S. 20-22 - Variante Est-Ovest di Cuneo - I° e II° Stralcio funzionale - Integrazione a completamento
S.S. 20 - Opere di miglioramento di accessibilità alla galleria del Colle di Tenda
S.S. 34 - Lavori tra i Km. 28+300 e 28+750 in Comune di Cannero Riviera
S.S. 337 - Tronco Masera - Trontano - Galleria paramassi e tratti in variante della attuale sede in galleria e viadotto
S.S. 20 - Tratto Cuneo - confine di Stato - Sistemazione della viabilità in variante alla SS20 di collegamento tra la variante Est/Ovest di Cuneo e la variante di Roccavione/Robilante
S.S. 20 - Galleria del Colle di Tenda - Costruzione nuova canna unidirezionale e sistemazione di quella esistente
S.S. 26 - Galleria di Montenavale
S.S. 34 - Lavori di costruzione della variante allabitato di Verbania 1° lotto
c) Piano regionale investimenti ed interventi (l.r. 44/2001, articolo 101)
1) Lart. 101, comma 2, lettera a), della l.r. 44/2000 prevede la redazione del piano regionale degli investimenti ed interventi i cui contenuti e linee direttrici sono oggetto del seguito della relazione.
d) Piano concessioni regionali
(l.r. 44/2001, articolo 101)
1) Larticolo 101, comma 3, della l.r. 44/2000 prevede la possibilità di attivare concessioni a livello regionale per la realizzazione di interventi strategici con lausilio di capitali privati.
2) Attualmente gli interventi strategici individuabili sul territorio sono i seguenti:
- Collegamento di Biella al sistema autostradale (Biella - A4 e Biella - A26)
- Tangenziale Est di Torino (tratta dalla ex S.S. 590 nei pressi di Gassino fino alla ex S.S. 11 nei pressi di Brandizzo)
- Collegamento Strevi-Predosa
- Tangenziale Ovest di Cuneo (Collegamento tra Asti - Cuneo e Mercantour)
- Completamento Corso Marche in Torino
- Collegamento Novara - Malpensa
e) Interventi Olimpiadi 2006
(Legge 9 ottobre 2000, n. 285)
1) Nel programma straordinario per i giochi Olimpici Torino 2006 sono stati previsti e finanziati i sottoelencati interventi da attuarsi sulla viabilità autostradale, statale, regionale e provinciale.
Viabilità autostradale
ATIVA S.A.T.T. - adeguamento tratta svincolo Interporto/interscambio di Bruere
ATIVA S.A.T.T. - completamento diramazione autostradale Torino - Pinerolo 2° tronco, nuova barriera esazione pedaggi e centro manutenzione di Beinasco, comprese opere di mitigazione ambientale sulla viabilità provinciale (SP6-SP174-SP175)
A32 Torino-Frejus - realizzazione svincolo di Bardonecchia
A32 Torino-Frejus - realizzazione IV corsia Savoulx-Traforo Frejus
Viabilità statale
S.S. 24 - Variante di Cesana
S.S. 24 - tratto Cesana-Claviere adeguamento
S.S. 24 - Variante di Claviere
Viabilità ex statale
S.S. 23 - tratto Pinerolo - Porte / Variante di Porte
S.S. 23 - tratto Perosa - Sestriere adeguamento
S.S. 23 - tratto Sestriere - Cesana adeguamento
S.S. 23 - tratto Porte - Perosa - S.Germano - Perosa Argentina adeguamento
S.S. 589 - Variante di Avigliana
S.S. 589 - tratto Saluzzo - Pinerolo - Varianti ed adeguamento
CAPITOLO 3
- PIANO INVESTIMENTI ED INTERVENTI - CRITERI DI FORMAZIONE DEL PIANO
1. Per la formazione del piano regionale degli investimenti ed interventi sulla rete stradale trasferita dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998 che, ai sensi dellarticolo 101 della l.r. 44/2000, deve essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per lapprovazione, si è proceduto ad effettuare una serie di consultazioni con le province durante le quali sono stati segnalati gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari da ciascuna provincia per il miglioramento e ladeguamento della viabilità.
2. La Regione, sulla base delle indicazioni formulate dalle province e sulla scorta dei programmi regionali, ha provveduto a valutare e ad elaborare il piano regionale degli investimenti ed interventi tenendo conto della disponibilità delle risorse e della tipologia degli interventi considerati.
3. Il piano regionale degli investimenti ed interventi riguarda gli investimenti ed interventi relativi alla modificazione strutturale della rete trasferita alla Regione ed alle province, attraverso la realizzazione di varianti agli abitati, costruzioni di nuovi tratti di strada, rettifiche, ampliamenti della sezione stradale ed adeguamenti delle principali opere darte (ponti, viadotti, gallerie) non classificabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
4. La programmazione degli interventi è stata effettuata sulla scorta delle indicazioni pervenute dalle province secondo i seguenti criteri:
a) coerenza con le priorità individuate dalla programmazione regionale
b) livello progettuale
c) convenzioni regionali di finanziamento per progettazioni
d) completamento di interventi previsti da piani triennali ex Anas
e) opere di completamento infrastrutturale
f) opere di adeguamento livello di sicurezza della rete
5. Attraverso lapplicazione dei criteri indicati al paragrafo 4. alle proposte pervenute dalle province sono state individuate due aree di intervento che fanno riferimento alle risorse attualmente programmate ed alleventualità di successivo reperimento di ulteriori disponibilità finanziarie :
a) Piano investimenti ed interventi
b) Area di inseribilità
CAPITOLO 4 - PIANO INVESTIMENTI - RISORSE FINANZIARIE
1. A seguito di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, dal d.lgs. 112/1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000, il Governo ha provveduto ad individuare e trasferire i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per lesercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998, alla Regione Piemonte ed agli enti locali.
2. Per quanto riguarda lattuazione del piano, considerando gli importi assegnati con il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 e tenendo conto delle riduzioni di cassa apportate con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, degli accantonamenti per il fondo protezione civile delle Regioni pari a lire 200 MLD su scala nazionale e, per quanto riguarda lanno 2001, delle attribuzioni allANAS per la gestione tecnica e amministrativa delle strade trasferite, la Regione può disporre dei seguenti fondi trasferiti:
Anno |
Competenza(*) |
Cassa(*) |
2001 |
153.745.081.384 |
73.539.246.190 |
2002 |
157.299.939.199 |
77.094.104.005 |
2003 |
109.673.079.199 |
|
2004 |
(a regime) |
120.381.800.000 |
(*)
importi espressi in lire |
|
|
3. Per quanto riguarda il piano investimenti, facendo riferimento ad un importo complessivo di circa 1033 ML di euro (circa 2.000 MLD di lire) e tenendo conto di una quota pari a circa 41 ML di euro (circa 80 MLD di lire) a disposizione della Regione per fare fronte ad eventuali necessità derivanti dallattuazione del piano, è stato elaborato un piano complessivo comprendente gli interventi ordinati secondo i criteri sopra elencati per un importo complessivo di circa 992 ML di euro (circa 1921 MLD di lire).
4. Per individuare gli importi approssimativi da impegnare nelle singole annualità, si è provveduto ad analizzare gli interventi con riferimento ai tempi (1) ed ai costi prevedibili di progettazione e di costruzione delle opere ipotizzando, di conseguenza, lattuazione del piano degli investimenti in un arco temporale di circa sette anni.
5. In tale ottica si è provveduto ad ipotizzare una distribuzione annuale della spesa, come riportata nella tabella seguente, in modo tale da programmare, con una sufficiente attendibilità, lo sviluppo degli importi prevedibili nelle singole annualità, la possibilità di copertura degli stessi con le risorse trasferite dallo Stato e le eventuali integrazioni finanziarie da parte della Regione.
PROGRAMMA ANNUALE DEI FINANZIAMENTI
Anno |
Importo di spesa |
Importo di spesa |
Fondi trasferiti dallo Stato |
Differenza |
|
(ML euro) |
(MLD lire) |
(MLD lire) |
(MLD lire) |
2002 |
8,833 |
17,103 |
157,300 |
+140,197 |
2003 |
30,657 |
59,362 |
109,673 |
+50,311 |
2004 |
103,541 |
200,484 |
120,382 |
-80,102 |
2005 |
216,615 |
419,424 |
120,382 |
-299,043 |
2006 |
263,745 |
510,681 |
120,382 |
-390,299 |
2007 |
212,252 |
410,978 |
120,382 |
-290,596 |
2008 |
123,467 |
239,066 |
120,382 |
-118,684 |
2009 |
32,929 |
73,760 |
120,382 |
+56,622 |
Totale |
992,039 |
1930,858 |
|
|
6. La tabella riporta le necessità annuali di spesa sia per quanto riguarda le attività di progettazione che di realizzazione delle opere.
7. Si può notare che le spese relative alle prime due annualità sono relativamente contenute in quanto nella fase iniziale di attuazione, le attività di progettazione e di approvazione degli interventi sono preponderanti rispetto allesecuzione delle opere.
8. Dal punto di vista finanziario si rileva che per la copertura delle prime tre annualità (fino al 2004) sono sufficienti le risorse trasferite dallo Stato (competenza) senza la necessità di risorse aggiuntive.
9. Per quanto riguarda le annualità successive, a tali oneri finanziari si provvede utilizzando i fondi trasferiti dallo Stato e prevedendo, in assenza di ulteriori stanziamenti straordinari da parte dello Stato, eventuali integrazioni con fondi regionali .
CAPITOLO 5
- CRITERI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INVESTIMENTI ED INTERVENTI
1. Lattuazione del piano degli investimenti ed interventi é garantita attraverso lintervento diretto delle Province, ai sensi dellarticolo 102, comma 2, lettera a) della l.r. 44/2000, per quanto riguarda gli interventi ricadenti sulle strade di demanio provinciale, e attraverso lintervento dellARES, ai sensi dellarticolo 104, comma 1, della l.r. 44/2000, per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità regionale.
2. Convenzioni
2.1. Per gli interventi inseriti nel piano finanziario sono stipulate, con ciascuno degli enti attuatori, apposite convenzioni che regolamentano i rapporti tecnici, amministrativi ed economici fra la Regione e gli enti attuatori medesimi.
2.2. Nelle convenzioni sono inserite apposite schede tecnico-amministrative, contenenti il cronoprogramma per le fasi di progettazione, autorizzazione e realizzazione dellopera. Le schede sono utilizzate al fine del monitoraggio delle attività, con le modalità definite nelle convenzioni stesse.
3. Modalità di finanziamento
3.1. Lerogazione del finanziamento é effettuata annualmente sulla base dello schema di piano finanziario elaborato ed articolato in due capitoli distinti:
a) finanziamento per progettazione
b) finanziamento per realizzazione delle opere.
3.2. Il finanziamento per la progettazione delle opere é articolato in funzione dei livelli progettuali ed ha inizio con lassegnazione dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare.
3.3. Lente attuatore può disporre dei finanziamenti necessari allattuazione delle fasi progettuali successive (definitivo - esecutivo), solamente dopo aver dimostrato il raggiungimento degli obiettivi temporali e procedurali previsti nella scheda tecnico-amministrativa dellopera, facente parte integrante della convenzione.
3.4. Per la realizzazione delle opere il finanziamento è articolato in tre fasi:
a) appalto - anticipo spese per procedure di appalto e direzione lavori
b) esecuzione dei lavori - spese per realizzazione opere e collaudo in corso dopera
c) collaudo - saldo finale a collaudo dellopera
3.5. Per ciascuno dei livelli riportati al paragrafo 4. nelle singole convenzioni possono essere definite le quote, in percentuale rispetto allimporto dei lavori, spettanti allente attuatore.
4. Verifiche ed aggiornamenti del piano
4.1. Il piano finanziario può essere rideterminato ogni anno in conseguenza delle verifiche effettuate sulla corrispondenza e sullavanzamento delle attività di ogni singolo intervento rispetto al cronoprogramma della scheda tecnico-amministrativa allegata a ciascuna convenzione.
4.2. Qualora a seguito delle verifiche suddette si evidenziassero, per alcuni interventi, ritardi considerevoli delle attività o addirittura impossibilità di prosieguo delle stesse per motivi particolari (mancanza di consenso, revisioni sostanziali ecc.), può essere valutato linserimento nel piano di eventuali interventi previsti nellArea di inseribilità o di interventi che, inseriti nelle annualità del piano finanziario, abbiano nel frattempo raggiunto un livello progettuale piu avanzato e siano, quindi, piu velocemente cantierabili.
4.3. Gli importi assegnati ad ogni progetto non possono subire variazioni che determinino aumenti di spesa. Qualora si verifichino economie rispetto agli importi assegnati, queste sono utilizzate per finanziare altri interventi previsti nellArea di inseribilità.
4.4. Eventuali varianti con aumento di spesa sono a carico degli enti attuatori.
4.5. Per le eventuali necessità finanziarie derivanti da controversie e contenziosi che possono sorgere durante lesecuzione delle opere, ai sensi dellarticolo 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni si può attingere dalle risorse, pari a circa 41 ML di euro (circa 80 MLD di lire), a disposizione della Regione ed indicate al capitolo 4.
NOTE:
1 Nota sulla metodologia per il calcolo dei tempi di esecuzione delle opere
Progettazione
Per questa fase sono stati presi in considerazione i tre livelli progettuali previsti dalle leggi vigenti, assegnando un tempo di realizzazione ad ogni livello progettuale così come di seguito elencato:
Livello progettuale tempo
Preliminare 5 -6 mesi
Definitivo 4 -5 mesi
Esecutivo 4
mesi
Autorizzazioni
Sono stati considerati tempi teorici per le fasi di approvazione dei vari livelli progettuali tenendo conto sia delle fasi di valutazione degli aspetti ambientali (l.r. 40/1998 e VIA ) sia di quelle relative alle conferenze dei servizi
Appalto
Per questa fase e stato stabilito un tempo medio di mesi cinque per lo svolgimento delle procedure di appalto (Pubblicazione - Gara - Aggiudicazione)
Esecuzione delle opere
Per lesecuzione delle opere sono stati stabiliti tempi in funzione degli avanzamenti teorici stabiliti dalle leggi e circolari in materia
Collaudo
Per questultima fase è stato considerato un tempo medio teorico di mesi sette.