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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2003

Codice 25.3
D.D. 1 ottobre 2002, n. 1280

Autorizzazione Idraulica n. 54/02 per la realizzazione di opere di difesa spondale, in sinistra orografica del Rivo Val Pattonera Ditta: Condominio Torinese Eridania

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministratore, Rag. Ubaldo Tagliapietra, in rappresentanza del Condominio Torinese Eridania, sito in Torino, Via degli Alberoni n. 11/7 e 11/9, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente, vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell’alveo del corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; particolare riguardo dovrà essere rivolto alle strutture di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto alla quota prevista negli elaborati progettuali allegati all’istanza;

3. per le soglie dovrà essere garantita la stabilità al sifonamento; esse dovranno essere raccordate con il fondo scorrevole dell’alveo in modo da non creare discontinuità ed essere idoneamente inserite nella sponda esistente, nonchè ancorate ai manufatti in progetto;

4. l’opera di difesa di monte dovrà essere idoneamente ancorata al muro esistente a monte, l’opera di difesa di valle dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda; il parametro esterno di entrambe le opere dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento alcuno del corso d’acqua;

5. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava, essere a spacco, di struttura compatta, non geliva nè lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di che trattasi dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; nella scogliera di valle dovrà essere previsto lo scarico della tubazione di convogliamento delle acque bianche autorizzata da questo Settore con precedente atto in data 07.12.1971, n. 12 di REP. (autorizzazione n. 1184);

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) e pertantoi lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.);

16. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera