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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2003

Codice 25.7
D.D. 24 settembre 2002, n. 1250

Comune di Dormelletto. Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile galleggiante nel Lago Maggiore e la riqualificazione delle aree demaniali adiacenti

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al comune di Dormelletto possa essere rilasciata l’autorizzazione per la posa di un pontile galleggiante nel Lago Maggiore in Comune di Dormelletto e la riqualificazione delle aree demaniali adiacenti, individuate con i mappali n. 109; 150; 2161; 262 del Fg. n. 10 e mappali n. 466; 467; 488 del Fg. n. 8.

Le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) essendo l’area soggetta a cicliche esondazioni del lago, i materiali che saranno utilizzati dovranno essere dotati di forte resistenza in tal senso, le opere realizzate non dovranno ostacolare il buon deflusso delle acque in piena, al fine di evitare danni alle strutture stesse ed eventuali ristagni o inconvenienti di ogni sorta;

2) i pontili dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;

4) il comune di Dormelletto è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico - alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi