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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2003

Codice 25.6
D.D. 30 luglio 2001, n. 1060

R.D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 3991 - Lavori di manutenzione straordinaria con svuotamento del bacino di decantazione a valle della Diga Castello in Comune di Pontechianale - Richiedente: Società ENEL Produzione S.p.A. - Unità di Business Idroelettrica di Cuneo - Via Pertini n. 2 - Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società ENEL Produzione S.p.A. - Unità di Business Idroelettrica di Cuneo - con sede in Via Pertini 2 12100 Cuneo, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e con l’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici). I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il materiale accumulato sui terreni di proprietà della Ditta ENEL non potrà essere asportato in alcun modo senza un’autorizzazione specifica dello scrivente Settore;

11. gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte. Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare la movimentazione. Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo del materiale movimentato. Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;

12. nessuna variante a quanto stabilito dalla presente Determina potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto. Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revoca, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi. I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori. Durante i lavori dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento. Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore;

13. il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica. I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti. La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si renderanno comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva. La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato;

14. i controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti. Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli di progetto e redatti da perito abilitato. Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo. La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc...).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Giovanni Brondello