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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 43-7652

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Istituzione della nuova sezione denominata EMERGENZE nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese ed approvazione del relativo programma degli interventi

A relazione dell’ Assessore Laratore

Premesso che, ai sensi della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99 e della Legge 28/99:

- è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, articolato in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di intervento; il Fondo è istituito presso Finpiemonte Spa (art. 4 L.R. 21/97);

- la Regione agevola l’accesso al credito delle imprese commerciali e artigiane mediante finanziamenti ed attraverso l’intervento di apposite sezioni del Fondo (art. 9, comma 1, lett. c L.R. 21/97 - art. 18 comma 1 lett. b L.R. 28/99);

- il finanziamento regionale dei programmi di investimento di imprese artigiane e commerciali, della durata massima di 60 mesi, è concesso, in concomitanza a finanziamento bancario, fino al 60% della spesa ammissibile per le imprese commerciali e fino al 50% per le imprese artigiane;

- per ciascuna sezione del Fondo la Giunta Regionale predispone il Programma degli interventi, sentite le associazioni regionali di categoria, e lo trasmette al Consiglio Regionale per il parere da esprimersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il parere stesso si intende favorevole (art.5, comma 1 L.R. 21/97 - art. 18 commi 4 e 5 L.R. 28/99);

- il Programma individua e determina gli ambiti territoriali e settoriali di intervento, le misure e i tassi di agevolazione, le spese ammissibili e le modalità di utilizzo delle risorse e di attuazione degli interventi (art. 5 comma 2 L.R. 21/97);

- la gestione del Fondo è affidata a Finpiemonte Spa; i rapporti fra Regione e Finpiemonte sono regolati da Convenzione stipulata in data 27/10/2000 (art. 6 L.R. 21/97);

- per l’esame dei progetti di investimento di imprese artigiane e commerciali da finanziarsi mediante il Fondo, sono operanti presso Finpiemonte due Gruppi tecnici di valutazione, di cui al D.P.G.R. 2793 del 21.7.97 e s.m.i. (art. 7 L.R. 21/97) ed alla D.D. n° 84 del 3/5/2000 e s.m.i. (L.R. 28/99), in corrispondenza delle diverse Sezioni di intervento del Fondo stesso;

- nell’ambito della strategia di intervento del Fondo, particolare attenzione è stata rivolta alle imprese commerciali danneggiate da opere di cantierazione viaria, attraverso uno specifico strumento di credito contenuto nella “norma particolare” (art. 10) del piano degli interventi della Sezione Commecio. Purtroppo l’impatto economico causato dall’esecuzione di grandi opere (ad esempio, i lavori di scavo per la realizzazione della metropolitana contemporanei alla copertura del passante ferroviario nella città di Torino), unito alla pluriennale durata dei lavori, hanno evidenziato alcuni limiti della citata “norma particolare”, ideata per ovviare ai danni di opere viarie limitate nel tempo e circoscritte nel territorio. Tali limiti si possono riassumere in:

1. assoggettamento delle istanze ai criteri cronologici delle domande per riqualificazione o sviluppo, con tempi di erogazione non compatibili con le pressanti esigenze delle imprese commerciali danneggiate

2. mancanza di una specifica dotazione finanziaria per tali istanze

3. difficoltà ad ottenere prefinanziamenti da parte degli Istituti di Credito, data la particolarità di tali affidamenti

4. durata triennale del prestito, non compatibile con i tempi dei lavori;

- al fine di ovviare a tali inconvenienti, è intendimento dell’Amministrazione Regionale istituire, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, una nuova specifica sezione denominata EMERGENZE, avente propria dotazione finanziaria ed un apposito programma degli interventi. Si ritiene inoltre opportuno ammettere ai benefici della citata Sezione Emergenze anche le imprese artigiane, che analogamente a quelle commerciali risentono negativamente della situazione descritta, come peraltro evidenziato dalle sollecitazioni delle rappresentanze di categoria del settore;

- tale Sezione si avvale della citata convenzione con Finpiemonte; si ritiene inoltre opportuno affidare l’esame delle istanze a valere sulla Sezione Emergenze congiuntamente ai Gruppi tecnici di valutazione istituiti per la Sezione Commercio ed Artigianato del Fondo;

- si dà atto che le agevolazioni previste dall’allegato programma d’interventi sono soggette alla regola del “de minimis” di cui alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e che pertanto non sussiste obbligo di notifica alla UE.

La Giunta regionale,

tutto ciò premesso;

vista la L.R. 51/97;

sentite le Confederazioni regionali artigiane e le associazioni regionali del commercio maggiormente rappresentative;

acquisito il parere favorevole della VII Commissione del Consiglio Regionale in data 12/9/2002;

con voti unanimi espresse nelle forme di legge,

delibera

1. di istituire, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese e per le motivazioni specificate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiama, una nuova sezione denominata EMERGENZE con propria dotazione finanziaria, ripartita a favore delle imprese commerciali ed artigiane sulla base di criteri definiti dalla Giunta Regionale. Nell’eventualità di una futura abrogazione di detta sezione, tale dotazione verrà incamerata pro quota dalle Sezioni Commercio ed Artigianato del Fondo;

2. di approvare il programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione EMERGENZE - ai sensi del combinato disposto dell’ art. 5 della L.R. 21/97, come modificato dalla L.R. 24/99 e dell’art. 18 comma 4 e 5 della L.R. 28/99, costituente l’allegato “1" alla presente deliberazione, per farne parte sostanziale;

3. di integrare i vigenti programmi degli interventi delle Sezioni Commercio e Artigianato con quanto disposto dal paragrafo 7. del presente programma;

4. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’entrata in vigore del presente programma degli interventi;

5. di stabilire che le agevolazioni previste nell’allegato programma d’interventi sono soggette alla regola del “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69 del 12/1/2001;

6. di abrogare conseguentemente, all’entrata in vigore del presente programma degli interventi, l’art.10 “norma particolare” dell’allegato alla D.G.R. n° 52-3605 del 23/7/2001 come modificato dalla D.G.R. n° 30-4040 del 1/10/2001.

La presente deliberazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

La presente deliberazione è stata pubblicata, priva delle premesse e dell’allegato, a pagina 49 del Bollettino Ufficiale n. 49 - parte I - del 5 dicembre 2002 (Ndr)

Allegato

Programma degli interventi per l’accesso al credito delle piccole imprese commerciali e artigianali

Sezione Emergenze - Integrazione ai programmi d’intervento vigenti del Fondo regionale  per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese (L.R. 21/97 come modificata dalla L.R. 24/99, artt. 4-8 e 15  L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b)

1. Definizione beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente documento

A) le piccole imprese commerciali iscritte al Registro Imprese ed aventi sede operativa nella Regione Piemonte, operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n. 287

3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- commercio all’ingrosso, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

- forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dall’art 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

- attività di commercio di cui all’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114.

Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano esclusivamente alle spese relative ai settori ammissibili.

B) le imprese artigiane aventi sede operativa nella Regione Piemonte, regolarmente iscritte

all’Albo delle imprese artigiane.

2. Ambiti territoriali di intervento

L’esercizio dei beneficiari, come definiti dal precedente paragrafo 1., deve essere localizzato in area disagiata a causa di rilevanti interventi per la qualificazione urbana e viaria, che compromettono la normale accessibilità per un periodo superiore a sei mesi e per i quali il Comune abbia presentato agli Assessorati Regionali competenti apposito piano di intervento. Il piano d’intervento deve essere approvato con provvedimento della Giunta Comunale e deve individuare le aree interessate dai lavori ed asseverare che i cantieri che insistono sulle aree suddette abbiano avuto inizio almeno sei mesi prima dalla data di approvazione del piano stesso.

3. Limiti dimensionali per le imprese commerciali

E’ definita piccola l’impresa commerciale che risponde ai requisiti di cui al comma 2 lettera a) del Decreto 23.12.97 del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, ossia l’impresa che:

- ha meno di 20 dipendenti

- ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro

- è in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall’art. 1 del Decreto 18.9.97 del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato.

- E’ considerata indipendente l’impresa il cui capitale o diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa, secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono esser sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sulla impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

4. Modalità dei finanziamenti

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente programma, la Regione Piemonte si avvale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione emergenze - di cui all’art. 4 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99 ed all’art. 18 della L.R. 28/99, istituito presso l’Istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte s.p.a., società convenzionata con la Regione Piemonte per lo svolgimento dell’attività istruttoria e di erogazione del Fondo.

Le spese di cui al successivo paragrafo 5., effettuate dalle piccole imprese commerciali e dalle imprese artigiane, sono finanziate fino al 100% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile, tramite prestito agevolato erogato attraverso gli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte, alle seguenti modalità:

a. 60% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale

b. la parte residua attraverso un concomitante finanziamento bancario, alle migliori condizioni di mercato.

L’importo massimo del prestito non può superare Euro 25.000. L’importo minimo concedibile è di Euro 10.000. All’atto della presentazione della domanda, l’impresa può scegliere la durata del finanziamento, fino ad un massimo di sessanta mesi, con preammortamento massimo di dodici mesi.

Il tasso di interesse sui fondi regionali è pari a zero.

Le operazioni di finanziamento disposte dal presente articolo devono essere assistite da fideiussione di cooperativa o consorzio di garanzia fidi, con sede nel territorio regionale. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamenti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

5. Oggetto delle agevolazioni e spese ammissibili

Il prestito è concedibile

A) per le imprese commerciali:

* per l’acquisto di scorte (nella percentuale massima dell’ 85 %) e per spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 15%).

Sono inoltre considerate ammissibili le spese per:

a) Acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi applicativi

b) Spese di consulenza per l’adozione di sistemi di qualità certificabile

c) Formazione imprenditoriale e del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni

d) Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi

e) Acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose

f) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto

I beni di cui alle lettere “d” ed “e” sono ritenuti ammissibili anche se acquistati usati, purché il loro stato d’uso sia compatibile con l’obbligo di non alienazione, cessione o distrazione previsto per i beni nuovi.

Non sono ritenuti ammissibili:

a. i beni acquisiti o da acquisire in leasing

b. gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso

c. le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising

B) per le imprese artigiane:

* per l’acquisto di scorte (nella percentuale massima del 75%) e per spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 25%).

Sono inoltre considerate ammissibili le spese per:

a) Formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni, per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

b) Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici;

c) Acquisto di arredi strumentali;

d) Acquisto di automezzi specifici per l’attività aziendale,

e) Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

f) Acquisizione di servizi reali (consulenze, interpretariato, promozione e pubblicità);

g) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazione in genere;

I beni di cui alle lettere b), c), d), sono ritenuti ammissibili anche se usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing.

Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono ammissibili se effettuate entro i sei mesi precedenti la data di inizio dei lavori o successivamente a tale data, asseverata con il citato provvedimento dell’Amministrazione Comunale che approva il piano degli interventi. Le spese devono essere inoltre antecedenti di non oltre un anno alla data di presentazione della domanda di finanziamento, oppure effettuate successivamente a tale data.

6. Procedure

La domanda di finanziamento deve essere presentata a Finpiemonte s.p.a., su appositi moduli approvati dalla Amministrazione Regionale (disponibili anche attraverso il sito Internet della Regione Piemonte -www.regione.piemonte.it) e sottoscritta dal legale rappresentante della impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’ accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio del procedimento.

La domanda deve contenere gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che dell’iniziativa per la quale è richiesto l’intervento. I Gruppi tecnici di valutazione per le Sezioni Commercio e Artigianato, istituiti ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, presso Finpiemonte S.p.a., esprimono in seduta congiunta entro 30 giorni un parere sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. L’erogazione del finanziamento ha luogo, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito alla approvazione del programma da parte dei Gruppi Tecnici di Valutazione e dell’Istituto di Credito.

L’impresa beneficiaria deve effettuare le spese e terminare l’iniziativa improrogabilmente entro centottanta giorni dall’effettiva disponibilità del finanziamento. Dovrà inoltre trasmettere ai Gruppi Tecnici di Valutazione, entro trenta giorni dal termine dell’iniziativa, il rendiconto delle spese sostenute.

7. Metodologia e criteri di gestione del Fondo Regionale - Integrazione ai vigenti programmi d’intervento delle Sezioni Commercio e Artigianato

La gestione del Fondo - Sezione Emergenze, avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., ai sensi della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99.

Le provvidenze di cui al presente documento sono soggette alla regola del “de minimis” e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per gli stessi investimenti.

Le imprese beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente programma possono inoltrare nuova richiesta di finanziamento solo successivamente alla presentazione ai Gruppi tecnici di valutazione del rendiconto relativo alla precedente domanda. Nel periodo di vigenza del piano d’intervento comunale, la stessa impresa potrà presentare non più di due richieste di finanziamento. Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di “impresa commerciale” o di “impresa artigiana”, come definita al paragrafo 1. del presente programma e l’attività, fino alla conclusione del programma finanziato.

Le imprese che hanno presentano domanda a valere sulla Sezione Emergenze possono presentare istanza sulle Sezioni Commercio o Artigianato del Fondo Regionale solo successivamente alla rendicontazione della domanda sulla Sezione Emergenze.

Le imprese che, in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla citata Sezione Emergenze, presentano domanda a valere sulla Sezione Commercio o Artigianato del Fondo Regionale, sono considerate prioritarie ai sensi dei rispettivi programmi d’intervento vigenti. A tal fine devono allegare all’istanza di finanziamento un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’ubicazione dell’esercizio per il quale si richiede il finanziamento in area disagiata, come previsto dal paragrafo 2. del presente programma d’intervento.

Il beneficio è revocato qualora:

a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di “impresa commerciale” o “impresa artigiana” come definita al paragrafo n. 1 del presente programma e l’attività ;

b) la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a contributo;

c) l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

d) si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

Nel caso di revoca dell’agevolazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere all’estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’erogazione.

In caso di subentro di azienda ammessa a beneficio, il subentrante potrà continuare ad usufruire dello intervento del Fondo subordinatamente alle seguenti condizioni:

* ammissibilità del subentrante a livello di requisiti soggettivi, previa accertamento di solvibilità

* subentro della nuova società nel pagamento del debito residuo

* continuazione della attività.

I Gruppi tecnici di valutazione dispongono controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla concessione del beneficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

Gli eventuali oneri per le attività di controllo sono posti a carico dello stanziamento del Fondo.

8. Monitoraggio e valutazione dell’efficacia

Conformemente all’art. 8 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, i Gruppi tecnici

di valutazione provvedono al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma. A tal fine predispongono ed inviano alla Giunta Regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta, contenente gli elementi indicati nel citato art. 8.

9. Calamità naturali

Sono inoltre previsti interventi a carico del Fondo regionale - Sezione Emergenze, con le medesime modalità descritte nei precedenti paragrafi, a favore di operatori rientranti nell’ambito del commercio al dettaglio, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art. 27 comma 1 lett. a) del Dlgs. 114/98, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n. 287 e della rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268, e di imprese artigiane, il cui esercizio sia stato danneggiato da calamità naturale verificatasi a partire dalla data di entrata in vigore del presente programma e la cui entità sia circoscritta per territorio ed intensità dei danni.

L’intervento del Fondo è subordinato: 1) al mancato percepimento da parte delle imprese danneggiate di qualsivoglia contributo pubblico, totale o parziale, a seguito della determinazione dello stato di calamità naturale appositamente emanato dalle autorità competenti 2) alla predisposizione di apposita relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune interessato, sottoscritta dal Sindaco, nella quale l’Amministrazione Comunale delimiti esattamente l’area commerciale o artigianale danneggiata 3) alla sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale l’impresa richiedente dichiari di essere stata danneggiata dalla calamità naturale.