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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2002, n. 108

D.P.R. 24/5/1988 n. 236, D.lgs. 2/2/2001 n. 31, D.I. 26/7/2000 e D.I. 27/7/2001 - Disposizioni urgenti in merito all’approvvigionamento idrico connesso con la presenza di “sostanze indesiderabili” nell’acqua distribuita per consumo umano - Proroga al 25 dicembre 2003 del termine di ultimazione lavori e relative deroghe alla concentrazione massima ammissibile per i parametri ferro, manganese e solfati

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

A - I Sindaci dei Comuni elencati nei decreti ministeriali 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000 e 27 luglio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, nonchè nell’elenco  allegato al D.P.G.R. n. 72 del 17 luglio 2000 e che ai sensi dello stesso Decreto n. 72 del 17 luglio 2000 e successivo D.P.G.R. n. 115 del 28 dicembre 2001, non abbiano ancora completato gli interventi di risanamento, possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con valori di concentrazione superiori ai limiti previsti dall’allegato I del D.P.R. 236/99, per i parametri ferro, manganese e solfati, purchè inferiori al valore massimo ammissibile stabilito con il decreto ministeriale 26 luglio 2000:

- ferro: valore massimo ammissibile 1 mg/l;

- manganese: valore massimo ammissibile 0,2 mg/l;

- solfati: valore massimo ammissibile 400 mg/l.

B - La distribuzione di acqua alle suddette condizioni è limitata al tempo necessario per completare gli interventi di risanamento e, comunque, non oltre il 25 dicembre 2003.

Gli Enti gestori degli acquedotti sono in ogni caso tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

C - E’ fatto obbligo agli stessi Enti gestori di comunicare, entro il 31 gennaio 2003, alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte e alle Autorità d’Ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, lo stato di attuazione degli interventi di risanamento e la previsione aggiornata e motivata della loro ultimazione. A lavori ultimati dovranno essere inoltre trasmessi il certificato di fine lavori ed il relativo atto di collaudo o di regolare esecuzione, nonchè i risultati dei controlli analitici che attestino il rientro dei parametri nei limiti previsti dal D.P.R. 236/88.

D - I Sindaci dei comuni interessati sono comunque tenuti, sentito il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale, ad informare la popolazione della qualità delle acque erogate, degli interventi posti in essere e dei tempi entro i quali di concluderanno detti lavori. La comunicazione dovrà essere inviata in copia alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche.

Enzo Ghigo