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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 74-7837

Artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998 ed art 9 della l. 285/2000 - Giudizio di VIA ed autorizzazione alla realizzazione del progetto definitivo “alleggerito” dell’impianto funiviario ad ammorsamento automatico con seggiole quadriposto, denominato “Sky Lodge-La Sellette” in località “Sansicario”, del comune di Cesana Torinese (TO). Provvedimento conclusivo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto definitivo “alleggerito” dell’impianto funiviario ad ammorsamento automatico con seggiole quadriposto, denominato “Sky Lodge-La Sellette” in località “Sansicario”, del comune di Cesana Torinese (TO) presentato dall’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" , con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, per quanto considerato in premessa a condizione che si ottemperi alle prescrizioni vincolanti dettagliatamente elencate in premessa;

2. di dare atto conseguentemente delle autorizzazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art, 13, comma 2, della l.r. 40/1998 e dell’art. 14 della legge 241/1990 come modificato dall’art. 17 della legge 127/1997;

3. di autorizzare il progetto definitivo “alleggerito” dell’impianto funiviario ad ammorsamento automatico con seggiole quadriposto, “Sky Lodge-La Sellette” in località “Sansicario”, del comune di Cesana Torinese (TO) presentato dall’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" , con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, subordinatamente alle prescrizioni e raccomandazioni riportate in premessa, dando atto che la realizzazione delle opere ricomprese in progetto comportano una spesa che trova copertura finanziaria nel bilancio 2002 dell’Agenzia;

4. di approvare la “variazione urbanistica al P.R.G.C. vigente ex L. 285/2000 per l’impianto ”Sky Lodge-La Sellette" nel rispetto delle prescrizioni specifiche riportate in premessa;

5. di prendere atto della “variazione urbanistica al Progetto Preliminare della Revisione Generale al P.R.G.C. vigente ex L. 285/2000 per l’impianto ”Sky Lodge-La Sellette", predisposta ai fini dell’aggiornamento del nuovo strumento adottato, richiedendo all’Amministrazione Comunale di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della revisione generale del P.R.G.C., il recepimento del regime urbanistico definito dall’opera autorizzata con il presente atto;

6. di dare atto conseguentemente delle autorizzazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 285/2000 secondo le procedure individuate con D.G.R. 42-4336 del 05/11/2001;

7. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà indicare nella stessa i termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per tutto il periodo determinato dall’Agenzia Torino “2006", secondo quanto disposto al punto precedente (punto 7);

9. di specificare che il progetto definitivo, completo delle opere elettromeccaniche tipizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere approvato dagli uffici regionali competenti, previo nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.

10. di incaricare l’ARPA Piemonte al monitoraggio ambientale di tutte le fasi realizzative.

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

(omissis)