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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 81-7844
Art. 20, comma 2, L.R. 12/90 e s.m. e i. - Scioglimento degli organi dellEnte di Gestione del Parco Naturale di Stupinigi e suo commissariamento
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di procedere allo scioglimento degli Organi dellEnte di Gestione del Parco naturale di Stupinigi ai sensi dellarticolo 20, comma 2, l.r. 12/90 e s.m.i.;
* di nominare il dott. Giorgio Belfiore, ex dirigente regionale responsabile di Struttura, attualmente collocato a riposo, quale Commissario straordinario dellEnte di gestione del Parco di Stupinigi;
* di nominare il dott. Giuseppe Forlani, attuale Viceprefetto di Torino, quale Vice Commissario dellEnte di gestione del Parco di Stupinigi al fine di assicurare in ogni caso la continuità di funzionamento dellEnte;
* di disporre che il Commissario straordinario ed il Vicecommissario nominati con il presente provvedimento rimangano in carica per sei mesi in attesa della ricostituzione degli organi dellEnte di Gestione del Parco naturale di Stupinigi, fermo restando lobbligo di concertare con lOrdine Mauriziano gli atti che comunque incidano sulla valorizzazione e sullutilizzo e la destinazione dei beni immobili del suddetto Ordine;
* di stabilire che la decorrenza dei suddetti incarichi sia dalla data di ricevimento della formale accettazione da parte degli interessati, da trasmettere alla Regione Piemonte-Direzione Turismo, Sport, Parchi, Via Magenta 12, 10128 Torino, entro 5 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;
* di garantire che, ai fini dellavvio dellattività, il Commissario straordinario ed il Vicecommissario possano avvalersi del supporto tecnico ed amministrativo della Direzione regionale competente, compatibilmente con lattività della stessa;
* di determinare in capo al Commissario straordinario una indennità mensile pari a 1/4 dellindennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali, ed in capo al Vicecommissario unindennità pari a due terzi di quella fissata per il Commissario;
* di stabilire che tali indennità debbano essere direttamente erogate dallEnte di Gestione mediante prelievo dai fondi stanziati sul bilancio dellEnte, trasferiti dalla Regione con finanziamento regionale per la gestione corrente dellEnte stesso.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)