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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 81-7844

Art. 20, comma 2, L.R. 12/90 e s.m. e i. - Scioglimento degli organi dell’Ente di Gestione del Parco Naturale di Stupinigi e suo commissariamento

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di procedere allo scioglimento degli Organi dell’Ente di Gestione del Parco naturale di Stupinigi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, l.r. 12/90 e s.m.i.;

* di nominare il dott. Giorgio Belfiore, ex dirigente regionale responsabile di Struttura, attualmente collocato a riposo, quale Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco di Stupinigi;

* di nominare il dott. Giuseppe Forlani, attuale Viceprefetto di Torino, quale Vice Commissario dell’Ente di gestione del Parco di Stupinigi al fine di assicurare in ogni caso la continuità di funzionamento dell’Ente;

* di disporre che il Commissario straordinario ed il Vicecommissario nominati con il presente provvedimento rimangano in carica per sei mesi in attesa della ricostituzione degli organi dell’Ente di Gestione del Parco naturale di Stupinigi, fermo restando l’obbligo di concertare con l’Ordine Mauriziano gli atti che comunque incidano sulla valorizzazione e sull’utilizzo e la destinazione dei beni immobili del suddetto Ordine;

* di stabilire che la decorrenza dei suddetti incarichi sia dalla data di ricevimento della formale accettazione da parte degli interessati, da trasmettere alla Regione Piemonte-Direzione Turismo, Sport, Parchi, Via Magenta 12, 10128 Torino, entro 5 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;

* di garantire che, ai fini dell’avvio dell’attività, il Commissario straordinario ed il Vicecommissario possano avvalersi del supporto tecnico ed amministrativo della Direzione regionale competente, compatibilmente con l’attività della stessa;

* di determinare in capo al Commissario straordinario una indennità mensile pari a 1/4 dell’indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali, ed in capo al Vicecommissario un’indennità pari a due terzi di quella fissata per il Commissario;

* di stabilire che tali indennità debbano essere direttamente erogate dall’Ente di Gestione mediante prelievo dai fondi stanziati sul bilancio dell’Ente, trasferiti dalla Regione con finanziamento regionale per la gestione corrente dell’Ente stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)