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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 42-8013

L.R. 06/12/1999, n. 31, F.I.P. ‘99, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, e L.R. 17/05/1976, n. 28 s.m.i.. Presa d’atto degli interventi non pervenuti all’inizio lavori entro il 19/06/2002 e accertamento delle economie. Rideterminazione dell’importo di mutuo per alloggio sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 17/05/1976, n. 28 e s.m.i.. Assestamento dei finanziamenti

A relazione dell’Assessore Botta:

Premesso che:

Con la legge regionale 6.12.1999, n. 31, FIP 99, è stata, tra l’altro approvata la scheda edilizia residenziale agevolata che prevede l’erogazione di anticipazioni finanziarie a favore dei Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura degli stessi Comuni e dei loro Consorzi, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà indivisa o divisa e loro Consorzi, Imprese di Costruzione e Cooperative di Produzione e Lavoro e loro Consorzi, per la realizzazione di interventi di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale agevolata;

con la D.G.R. n. 14-1635 dell’11.12.2000 si è provveduto a ripartire tra i Comuni, per ciascuno degli obiettivi previsti dalla citata L.R. 31/99, le risorse disponibili; con la medesima deliberazione sono state inoltre assunte alcune specificazioni in ordine all’ammissibilità a finanziamento delle domande presentate ai Comuni. Tale deliberazione è stata in seguito parzialmente rettificata con la D.G.R. n. 5-2769 del 17.4.2001. In attuazione della deliberazione dell’11.12.2000, con nota in data 19.12.2000 si è provveduto a comunicare ai Comuni l’ammissione a finanziamento e la relativa ripartizione delle risorse. Dal 19.12.2000, ai sensi della L.R. 31/99, decorrevano i termini (18 mesi) entro i quali i soggetti attuatori dovevano pervenire all’inizio lavori pena la revoca di diritto del contributo concesso. Tale termine è scaduto il 19.6.2002;

con la D.G.R. n. 2-3423 del 9.7.2001 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per l’attivazione degli interventi finanziati ai sensi della L.R. 31/99, in particolare si è provveduto a:

- individuare per gli interventi destinati alla locazione permanente, ai fini di contenere la spesa regionale, il limite di spesa massimo annuale di lire 8 miliardi a regime, per contributi integrativi da finanziare ai sensi della L.R. 17.5.1976, n. 28 e s.m.i.;

- stabilire, in prima applicazione, che il contributo concedibile ai sensi della L.R. 28/76 s.m.i. è ridotto di un importo uguale per ciascun alloggio, affinchè l’onere sull’ammontare massimo dei mutui ammessi a finanziamento non superi gli 8 miliardi di lire di spesa annua a regime;

- demandare ad una successiva determinazione dirigenziale la ricognizione degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della L.R. 31/99 e l’individuazione dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.;

- consentire, per gli interventi di nuova costruzione e di recupero, a parità di finanziamento attribuito con i fondi di cui alle leggi regionali 31/99 e 28/76 e s.m.i. e nel medesimo ambito territoriale di realizzare un numero di alloggi assistiti da contributo inferiore a quello minimo indicato dalla L.R. 31/99 o ammesso a finanziamento dal Comune, nel rispetto del contributo massimo ammissibile a finanziamento di Euro 15.493,71 (L. 30 milioni) per alloggio per la L.R. 31/99 e di Euro 72.303,97 (L. 140 milioni), elevabile a Euro 77.468,53 (L. 150 milioni), di mutuo per alloggio ammesso a usufruire di contributi integrativi concessi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. e nel rispetto dei massimali di costo vigenti per l’edilizia agevolata;

con la determinazione dirigenziale n. 121 del 24.07.2001 avente ad oggetto “L.R. 6.12.1999, n.31. Fondo Investimenti Piemonte, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, ricognizione dei finanziamenti attribuiti. Individuazione dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 17.5.1976, n. 28 e s.m.i.” si è preso atto dei finanziamenti attribuiti dai Comuni ai soggetti attuatori, sia pubblici che privati, e ad individuare, in prima applicazione, per gli interventi con destinazione d’uso a locazione permanente in Euro 46.481,12 per alloggio l’importo massimo di mutuo sul quale possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 18.5.1976, n. 28 e s.m.i.;

in data 25.7.2001, prot. n. 6777/18.2, è stata trasmessa alle Amministrazioni Comunali la nota esplicativa per l’attuazione degli interventi finanziati ai sensi delle citate L.R. 31/99 e 28/76 e fornita la relativa modulistica;

con la D.G.R. n. 7-5627 del 25.03.2002 avente ad oggetto “L.R. 6.12.1999, n. 31. Fondo Investimenti Piemonte, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica. Ulteriori criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi” si è provveduto, tra l’altro, a consentire ai Comuni, per gli obiettivi A1 e A2, la rilocalizzazione del finanziamento attribuito al soggetto attuatore in una diversa area del territorio comunale a condizione che:

1) il Comune accerti l’oggettiva impossibilità per il soggetto attuatore di iniziare i lavori, sull’area o sull’immobile originariamente individuato, entro i termini stabiliti;

2) il Comune accerti il punteggio relativo alla nuova area con riferimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando da parte del soggetto attuatore;

3) il punteggio risultante dall’accertamento di cui al punto 2) confermi la stessa posizione in graduatoria dell’intervento originariamente ammesso a finanziamento;

4) il Comune assuma un provvedimento amministrativo con il quale dà atto delle risultanze delle verifiche di cui ai punti 1), 2) e 3) e rilocalizzi il finanziamento attribuito in una diversa area del territorio comunale, fermo restando il termine previsto per l’inizio dei lavori;

5) il provvedimento comunale di rilocalizzazione sia trasmesso alla Regione per la presa d’atto e l’assestamento degli interventi.

Con successive determinazioni dirigenziali, a seguito dei provvedimenti assunti dalle Amministrazioni Comunali e delle richieste avanzate dagli Operatori, si è provveduto ad assestare alcuni interventi per quanto riguarda la localizzazione, il numero degli alloggi finanziati e gli importi attribuiti ai sensi delle L.R. 31/99 e 28/76 e ad accertare le seguenti economie:



L.R. 31/99L.R. 28/76
- D.D. n. 12 del 29.1.2002. Euro123.691,392.391.195,44
- D.D. n. 52 del 21.3.2002Euro0,00232.405,60
- D.D. n. 100 del 3.6.2002Euro7.843,58325.367,84
- D.D. n. 214 del 24.10.2002Euro20.631,58315.038,71



Per gli interventi per i quali non è stato comunicato l’avvenuto inizio lavori entro il 19.6.2002, con nota in data 23.8.2002, si è provveduto a richiedere agli Operatori interessati ed al Comune sede dell’intervento notizie in merito allo stato d’attuazione.

A seguito delle comunicazioni pervenute è stato predisposto l’allegato “A” alla presente deliberazione nel quale sono elencati gli interventi non pervenuti all’inizio lavori entro il 19.6.2002 o per i quali l’Operatore ha comunicato la rinuncia al contributo.

Con nota del 2.12.2002 la Cooperativa edilizia a proprietà indivisa “27 LUGLIO”, beneficiaria di un contributo concesso sensi della L.R. 31/99 di Euro 21.691,19 e di un importo di mutuo ammesso a usufruire dei contributi integrativi concessi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. di Euro 650.735,69 per la realizzazione di 14 alloggi in Alessandria, via Basso zona 14, Cod.Reg. 9F/2-012, ha richiesto la concentrazione del contributo su cinque alloggi. L’importo del contributo concesso ai sensi della L.R. 31/99 resta invariato, mentre l’importo di mutuo che usufruisce di contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. viene ridotto a Euro 387.342,67 con un’economia di Euro 263.393,02, come indicato negli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione.

Nell’allegato “A” sono inoltre riportate le economie conseguenti alla revoca dei contributi concessi (pari a Euro 2.437.242,90 per la L.R. 31/99 ed Euro 14.223.223,00 per la L.R. 28/76 e s.m.i), agli assestamenti di cui alle determine dirigenziali sopra richiamate e di cui al precedente capoverso. Le economie accertate sui contributi concessi ai sensi della L.R. 31/99 ammontano quindi complessivamente a Euro 2.589.409,45 mentre quelle relative all’importo di mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. ammontano complessivamente a Euro 17.750.623,61.

Considerato che:

- la L.R. 31/99 prevede che l’importo massimo di mutuo per alloggio ammesso a usufruire di contributi integrativi concessi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. sia di Euro 72.303,97, elevabile a Euro 77.468,53 qualora il contributo concesso con la L.R. 31/99 risulti inferiore al 50% all’importo massimo concedibile per alloggio;

- la citata D.G.R. n. 2-3423 del 9.7.2001 ha demandato ad una determinazione dirigenziale l’individuazione dell’ammontare dei mutui sui quali possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i., per gli interventi destinati alla locazione permanente, nel limite di spesa regionale massimo annuale di Euro 4.131.655,19 (L. 8 miliardi);

- con la citata D.D. n. 121 del 24.7.2001 è stato, tra l’altro, individuato e attribuito, in prima applicazione, per ogni alloggio destinato alla locazione permanente un importo massimo di mutuo pari a Euro 46.481,12 (L. 90 milioni), per un totale di Euro 61.633.966,34 (L. 119.340.000.000), sul quale possono essere concessi i contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76, ciò al fine di contenere nel limite di Euro 4.131.655,19 la spesa regionale massima annuale a regime;

- con le determinazioni citate in premessa è stato, tra l’altro, assestato per alcuni interventi l’importo di mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R 28/76 e s.m.i. di cui alla citata D.D. n. 121/01; gli interventi oggetto di assestamento sono contrassegnati nella colonna “codice intervento” dell’allegato “B” alla presente deliberazione con un asterisco.

- la L.R. 31/99 prevede inoltre che per quanto riguarda le percentuali di riparto previste per le finalità di cui agli obiettivi A), B), e C), la Giunta Regionale possa integrare e/o rettificare, per la sollecita attivazione degli investimenti, le procedure previste dalla scheda medesima.

Atteso che il numero degli alloggi ammessi ad usufruire dei contributi integrativi concessi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i è diminuito di 434 unità, passando da 1326 alloggi programmati a 892 alloggi in corso di costruzione, considerato l’andamento dei tassi d’interesse praticati dagli Istituti di Credito successivamente all’adozione della moneta unica europea, che risultano inferiori rispetto a quelli rilevati nel corso del 2001 e presentano maggiori garanzie di stabilità, preso atto di quanto esposto nelle note trasmesse dagli Operatori finanziati circa la durata massima dei mutui, individuata in 20 anni, si ritiene possibile, nel rispetto della spesa massima annua a regime stabilita con la citata D.G.R. 2-3423 del 9.7.2001 pari a Euro 4.131.655,19 (L. 8 miliardi), incrementare l’importo di mutuo attribuito per alloggio fino a Euro 74.500,00 (circa L. 144.252.000). L’importo complessivo dei mutui sui quali possono essere concessi contributi integrativi di cui alla L.R. 28/76 s.m.i. può pertanto essere elevato a Euro 66.525.200,14 (circa L. 128.810.749.000).

Nell’’allegato “B” alla presente deliberazione sono riportati gli interventi destinati alla locazione permanente per quali i lavori risultano iniziati entro il 19.6.2002 che usufruiscono di contributi integrativi concessi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i.. Per ciascun intervento sono riportati gli importi di mutuo totali e per alloggio assegnati con la citata D.D. 121/2001 o risultanti dagli assestamenti intervenuti e gli importi assegnati con la presente deliberazione.

L’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino, con nota del 25.11.2002, ha comunicato l’esito delle assemblee condominiali dei proprietari (A.T.C. e privati) sugli interventi previsti nel quartiere di via Arquata in Torino, stabili di via Arquata 2-4/c.so Turati 55-57-59 e via Solero 10-12/via Rapallo 5-7. L’assemblea ha deliberato la rinuncia al contributo concesso con l’VIII biennio di edilizia agevolata per gli interventi di manutenzione straordinaria delle parti comuni e la richiesta di finanziamento, a valere sui fondi FIP di cui alla L.R. 31/99 obiettivo “C” Contratti di Quartiere, per la quota di spettanza ai condomini privati. Il contributo richiesto è pari a Euro 150.113,48 per il condominio di via Arquata/c.so Turati ed Euro 131.034,97 per il condominio di via Solero/via Rapallo, per un importo complessivo di Euro 281.148,45. L’A.T.C. di Torino ha previsto che la quota a suo carico del costo dell’intervento sia finanziata con i fondi di cui alla legge 560/93 o con le economie derivanti da programmi ultimati. Le risorse destinate dalla L.R. 31/99 al Contratto di Quartiere di via Arquata, pari a L. 3.800.000.000 (Euro 1.962.536,22), sono state assegnate completamente all’A.T.C. di Torino, e saranno gestite ai sensi della D.G.R. n. 29-25209 del 5.08.1998 e secondo le modalità contenute nell’accordo tra Regione Piemonte, Città di Torino e A.T.C. di Torino, sottoscritto in data 1.10.2001. Alla richiesta di Euro 281.148,45 presentata dall’A.T.C. di Torino è possibile far fronte attingendo dalle economie accertate per la L.R. 31/99 con la presente deliberazione, allegato “A”, che ammontano complessivamente a Euro 2.589.409,45.

Si ritiene pertanto opportuno accogliere la richiesta avanzata dall’A.T.C. di Torino che consiste nell’anticipazione delle somme a carico dei privati, proprietari di alloggi compresi negli immobili sopra richiamati gestiti dall’A.T.C. e inseriti in programmi di riqualificazione urbana (Contratti di Quartiere), per i quali l’A.T.C. ha in corso il recupero delle parti comuni degli edifici. Per l’attuazione degli interventi e le modalità di restituzione dei finanziamenti, si ritiene di fare riferimento a quanto contenuto nell’accordo sottoscritto in data 1.10.2001.

In considerazione dell’utilità del fondo di rotazione, che consente il recupero nei quartieri popolari di parti comuni di immobili a proprietà frazionata, si demanda a successivi provvedimenti regionali l’utilizzo delle restanti economie accertate per gli obiettivi A e B della L.R. 31/99, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, pari a Euro 2.308.261,00 per analoghe esigenze, risultanti dall’attuazione di Programmi di Recupero Urbano, segnalate dalle Amministrazioni Comunali.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale,

vista la legge regionale 6.12.1999, n. 31. Allegato B, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14-1635 dell’11.12.2000;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2-3423 del 9.7.2001;

vista la determinazione dirigenziale n. 121 del 24.7.2001;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7-5627 del 25.3.2002.

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di dare atto che gli interventi finanziati ai sensi della L. R. 6.12.1999 n. 31, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione, non sono pervenuti all’inizio lavori entro il 19.6.2002 e che i contributi concessi agli Operatori in elenco sono revocati di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione;

- di assestare l’intervento realizzato nel comune di Alessandria, via Basso, cod. reg. 9F/2-012, dalla Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa “27 LUGLIO” riducendo a 5 il numero degli alloggi finanziati, a parità di contributo concesso ai sensi della L.R. 31/99 e riducendo a Euro 387.342,67 l’importo di mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i, con un’economia di Euro 263.393,02. Nell’allegato “A” alla presente deliberazione è riportata l’economia accertata e nell’allegato “B” l’intervento assestato;

- di accertare che a seguito delle revoche e degli assestamenti operati con le determinazioni dirigenziali citate in premessa e con il presente provvedimento, le economie sui contributi concessi ai sensi della L.R. 31/99 ammontano complessivamente a Euro 2.589.409,45, mentre quelle relative all’importo di mutuo sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. ammontano complessivamente a Euro 17.750.623,61, come riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

- di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, per gli interventi con destinazione d’uso a locazione permanente l’importo di mutuo per alloggio sul quale possono essere concessi contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i., nel rispetto dei limiti stabiliti dalla L.R. 31/99 e del limite di spesa regionale massimo annuale di Euro 4.131.655,19 a regime, fino al raggiungimento di un importo totale di mutuo pari ad Euro 66.525.200,14. Tenuto conto degli assestamenti effettuati con le determinazioni dirigenziali citate in premessa e con il presente provvedimento, l’importo medio di mutuo attribuito per alloggio risulta essere di Euro 74.579,82. Nell’allegato “B” alla presente deliberazione sono riportati, per ciascun intervento, gli importi di mutuo totali e per alloggio assegnati con la citata D.D. 121/2001 o risultanti dagli assestamenti intervenuti e gli importi assegnati con la presente deliberazione;

- di stabilire che, al fine di contenere la spesa annua regionale a regime in Euro 4.131.655,19, sono ammessi a usufruire dei contributi integrativi concessi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. unicamente i mutui la cui durata di ammortamento sia uguale o inferiore ad anni 20;

- di assestare l’importo destinato ai Contratti di Quartiere (obiettivo C) dell’allegato “B” alla L.R. 31/99, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, incrementando di Euro 281.148,45 l’importo originariamente attribuito per tale obiettivo, utilizzando quota parte delle economie accertate sui contributi concessi ai sensi della L.R. 31/99 che ammontano complessivamente a Euro 2.589.409,45;

- di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, all’A.T.C. di Torino, per il Contratto di Quartiere di via Arquata, per gli interventi di manutenzione straordinaria delle parti comuni l’importo complessivo di Euro 281.148,45, suddiviso nel modo seguente:

- Euro 150.113,48 per il condominio di via Arquata 2-4/c.so Turati 55-57-59;

- Euro 131.034,97 per il condominio di via Solero 10-12/via Rapallo 5-7.

Gli importi sono destinati, quale fondo di rotazione, per la realizzazione degli interventi a carico dei privati, trattandosi di edifici a proprietà frazionata. L’importo assegnato deve essere restituito dai privati in dieci rate annuali consecutive, senza interessi ed oneri accessori, a partire dal secondo anno dalla conclusione dei lavori. L’erogazione della somma spettante avverrà successivamente alla comunicazione da parte dell’A.T.C. dell’aggiudicazione definitiva dei lavori e dell’assunzione, con propria deliberazione, dell’impegno a rispettare quanto contenuto nell’accordo sottoscritto in data 1.10.2001 tra Regione Piemonte, Città di Torino e A.T.C. di Torino, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 5;

- di demandare a successive deliberazioni regionali l’eventuale utilizzo delle restanti economie sui contributi concessi ai sensi della L.R. 31/99, pari ad Euro 2.308.261,00 per le esigenze risultanti dall’attuazione dei Programmi di Recupero Urbano che saranno segnalate dai Comuni.

Gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà integralmente pubblicata, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato