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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 26-7791

L.R. 46/95 e s.m.i., art. 13, comma 1. Proroga del termine di incremento per i Comuni ad alta tensione abitativa della percentuale di assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica al di fuori della graduatorie ordinarie

A relazione dell’Assessore Botta:

L’articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, come sostituito da ultimo dall’articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22, stabilisce che “I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un’aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendano disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’articolo 11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi”;

il medesimo articolo prevede, inoltre che “I Comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2002, ad assegnare un’ulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo. Il termine può essere prorogato dalla Giunta regionale in presenza del perdurare di situazioni di emergenza connesse all’esecuzione di sfratti”;

dall’analisi della serie storica 1990-2000 dei provvedimenti esecutivi e degli sfratti eseguiti in Piemonte, fornita dal Settore Osservatorio della Direzione regionale dell’edilizia, avendo quale fonte l’Osservatorio sugli sfratti del Ministero dell’Interno, emerge come nell’ultimo biennio preso in considerazione (1999-2000), seppure analizzato su dati parziali, a fronte di un andamento sostanzialmente costante del numero di provvedimenti di sfratto emessi e del numero di richieste di esecuzione dei medesimi, vi sia stato in Piemonte un incremento sensibile degli sfratti eseguiti;

il dato sopra citato, unitamente alle notizie - seppure meno ufficiali - che trovano costante eco sugli organi di informazione, testimonia l’evidente permanere di una situazione di emergenza nella gestione del fenomeno degli sfratti, in particolare nell’area metropolitana torinese, ma più in generale in molte zone del Piemonte;

si ritiene, pertanto, opportuno e necessario prorogare ulteriormente l’opportunità prevista dalla sopra citata norma, che consente ai Comuni ad alta tensione abitativa di utilizzare una quota del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo;

tutto ciò premesso, quindi, la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di prorogare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, e s.m.i., fino al 31 dicembre 2004 il termine entro il quale i Comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota, non eccedente il 20 per cento, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili su base annua, per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)