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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2002, n. 30-7956

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata

A relazione dell’Assessore Botta

La legge 5/8/1978, n. 457 ad oggetto “Norme per l’edilizia residenziale” attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi ammissibili, nell’ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell’art. 3, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale, con decreto del 5/8/1994 ha determinato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23/01/1995 ha approvato i nuovi limiti di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9-29499 del 1/03/2000.

L’articolo 8 dell’allegato “A” della citata D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 prevede, tra l’altro, la possibilità di aggiornare annualmente i limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello precedente.

Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, avente oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione dei capi I della legge 15/03/1997, n. 59" prevede, tra le funzioni conferite dal titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia residenziale pubblica, art. 60, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore (primo comma, lettera a)).

La legge regionale 15/03/2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26/04/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera j), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo”.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2701 del 9/04/2001 ad oggetto “Adeguamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata. Legge 5/08/1978 n. 457, legge 17/02/1992 n. 179, L.R. 6/08/1996 n. 59, L.R. 24/03/1997 n. 16 e L.R. 6/12/1999 n. 31.” si è provveduto ad aggiornare, sulla base delle variazioni fatte registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia agevolata i cui lavori sarebbero iniziati entro il 30 giugno 2001.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6-4545 del 26/11/2001 ad oggetto “Adeguamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. Legge 17/02/1992 n. 179, L.R. 6/08/1996 n. 59, L.R. 24/03/1997 n. 16 e L.R. 6/12/1999 n. 31.” si è provveduto ad aggiornare i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia agevolata i cui lavori sarebbero iniziati entro il 30 giugno 2002, sulla base delle variazioni fatte registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2000 ed il mese di giugno 2001; sono stati inoltre aggiornati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno 2001.

Con la compilazione dei Quadri Tecnici Economici degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata, relativamente alla verifica dei massimali di costo, il costo base dell’intervento (C.B.), stabilito dalla D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e s.m.i. viene incrementato della variazione fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale al fine di determinare il costo di realizzazione (C.R.) ed il costo totale (C.T.).

Al fine di uniformare la verifica dei massimali di costo degli interventi occorre indicare, per tutte le soglie di costo in cui gli stessi risultano articolati dalla D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e s.m.i. (Costo base, Costo di Realizzazione, Costo Totale) i limiti aggiornati. Si rende pertanto opportuno:

- aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 2002, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono aggiornati con decorrenza 30 giugno 2001;

- aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 2002;

- aggiornare il costo di acquisizione degli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno 2002, ciò in quanto il valore originario non risulta più adeguato ai costi attuali, tenuto altresì conto che il medesimo concorre a determinare il limite di costo totale dell’intervento (C.T.R.);

- confermare i massimali di costo stabiliti con la D.G.R. n. 6-4545 del 26/11/2001 per gli interventi di edilizia residenziale agevolata finanziati ai sensi della legge regionale 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999) in quanto tali interventi dovevano pervenire all’inizio dei lavori entro la data del 19/06/2002 pena la revoca di diritto del contributo;

la Giunta Regionale;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.;

vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e la D.G.R. n. 9-29499 del 1/03/2000;

vista la legge regionale 15/03/2001, n. 5;

vista la D.G.R. n. 4-2701 del 9/04/2001;

vista la D.G.R. n. 6-4545 del 26/11/2001;

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma i cui lavori sono iniziati dopo il 30 giugno 2002, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 2002, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono aggiornati con decorrenza 30 giugno 2001, così come indicato sull’allegato “A” alla deliberazione.

Di confermare per gli interventi finanziati ai sensi legge regionale 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999) i massimali di costo stabiliti con la D.G.R. n. 6-4545 del 26/11/2001.

Nell’allegato “A” sono riportati, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6/12/1999 n. 31 (FIP 1999), i limiti massimi di costo vigenti o aggiornati con il presente provvedimento.

2) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata i cui lavori sono stati appaltati dopo il 30 giugno 2002, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 2002, così come indicato sull’allegato “B” alla deliberazione.

3) di aggiornare, relativamente agli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, il costo di acquisizione riferito a metro quadrato di superficie complessiva di cui all’art. 4 della D.G.R. n. 29-42602 del 23/01/1995 e s.m.i., sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno 2002, così come indicato sull’allegato “B” alla deliberazione.

Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato