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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 115-7877

Legge regionale 2 luglio 1999 - n. 16 art. 48. Iniziative della Giunta in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Ulteriori disposizioni

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Vista la L. n. 97/94 “ Nuove disposizioni per le zone montane ” che all’ art. 20 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli altri Enti locali , nell’ ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’ offerta di scuola materna e dell’ obbligo nei territori montani;

vista la L.r. n. 16/99 che all’ art. 48 stabilisce che i comuni e le comunità montane, nell’ ambito delle rispettive competenze, collaborano con l’ Amministrazione statale, la Regione e la provincia nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico;

visto che l’ art. 21 della legge 59/97 , nel sancire l’ autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, finalizza tale autonomia alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, della efficienza e dell’ efficacia del servizio scolastico, alla integrazione ed al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’ introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;

vista la D.G.R. n. 53 - 6050 del 13/5/2002 con la quale si stabilisce di sostenere il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario, assegnato alle comunità montane, per la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di personale docente e non docente nella scuola elementare e materna , nell’ambito di programmi finalizzati all’attuazione di iniziative volte a soddisfare la richiesta di tempo pieno, di attività integrative e di insegnamento della lingua straniera;

vista la D.G.R. n. 97 - 6610 del 8/7/2002 con la quale ad integrazione della sopra citata deliberazione , la Giunta regionale ha ritenuto di inserire tra gli interventi prioritari il finanziamento degli istituti comprensivi, in zona montana segnalati dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione generale regionale per il Piemonte - che presentano le situazioni di maggiore sofferenza per la insufficienza di personale docente e, su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane riunitasi a Torino il 29/6/2002, il finanziamento dei costi sostenuti per l’impiego di insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap,

dato atto che la stessa D.G.R. stabilisce inoltre che, nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste di contribuire in via prioritaria e progressivamente nell’ordine, al finanziamento degli istituti comprensivi segnalati dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca - Direzione generale regionale per il Piemonte, al funzionamento limitatamente ai costi per l’impiego di personale, delle scuole sussidiate, quindi ai costi sostenuti per l’impiego di insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, al finanziamento di attività di insegnamento della lingua straniera, quindi ad attività integrative;

preso atto che, sulla base dei programmi predisposti dalla comunità montane, si è provveduto ad assicurare il finanziamento agli Istituti Comprensivi , in zona montana, segnalati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed alle scuole sussidiate per garantirne il funzionamento, limitatamente alla copertura dei costi per l’impiego di personale, per un ammontare di finanziamenti pari ad Euro 203.976,00;

preso atto che al finanziamento dei costi sostenuti per l’impiego di insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, contribuisce l’Assessorato alla Cultura ed Istruzione in attuazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 10 - 6162 del 27/5/2002;

tenuto conto di quanto sopra, si ritiene opportuno contribuire ai costi sostenuti per l’impiego di insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, attraverso la concessione di un contributo finanziario, calcolato sulla base delle ore complessive di incarico preventivate nei programmi di intervento presentati dalle Comunità Montane, riconoscendo a tal fine una quota oraria massima di 9 Euro / ora;

ritenuto che le risorse ulteriormente disponibili, qualora non sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste, debbano essere attribuite nel rispetto delle priorità già individuate con la D.G.R. n. 97 - 6610 del 8/7/2002 riducendo proporzionalmente l’entità del contributo relativo agli interventi afferenti all’ultima classe di priorità finanziabile, utilizzando quale parametro le ore di insegnamento previste dai programmi;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

1 - di contribuire, assicurato il finanziamento agli Istituti Comprensivi segnalati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione generale regionale per il Piemonte- e per le iniziative inserite nei programmi proposti dalle Comunità Montane volte al mantenimento delle scuole sussidiate, ai costi sostenuti per l’impiego di insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, attraverso la concessione di un contributo finanziario, calcolato sulla base delle ore complessive di incarico preventivate nei programmi di intervento, riconoscendo a tal fine una quota oraria massima di 9 Euro / ora;

2 - le risorse ulteriormente disponibili, qualora non sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste, dovranno essere attribuite nel rispetto delle priorità già individuate con la D.G.R. n. 97 - 6610 del 8/7/2002 riducendo proporzionalmente l’entità del contributo relativo agli interventi afferenti all’ultima classe di priorità finanziabile, utilizzando quale parametro le ore di insegnamento previste dai programmi;

3 - agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, la Direzione Regionale Economia Montana e Foreste farà fronte con le risorse di cui alla D.G.R. n. 49 - 6358 del 17/6/2002 (cap. 23251/02 - Acc. 101062).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)