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Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2002

Codice 16.4
D.D. 23 luglio 2002, n. 95

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Fase di Verifica. Programma di indagine sismica per ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi da non sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, sito in alcuni Comuni della Provincia di Vercelli, nell’ambito del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Trino”. Istanza delle Società B.G. Italia S.p.A. e Total Elf Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa la ricerca per l’indagine sismica presentata dalle Società B.G. Italia S.p.A. con sede in Milano Piazza Cavour n. 2 e Total Fina Elf Italia S.p.A. con sede in Milano Viale Premuda n. 27, nell’ambito dell’istituendo permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Trino” nei Comuni di Vercelli, Collobiano, Casanova Elvo, S. Germano Vercellese, Olcenengo, Quinto Vercellese, Caresanablot, Vercelli, Salasco, Sali Vercellese, Crova, Tronzano Vercellese, Bianzè, Lignana, Desana, Tricerro, Costanzana, Trino, Fontaneto Po, Ronsecco, Livorno Ferraris, Palazzolo Vercellese non deve essere sottoposto alla Fase di Valutazione e di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998.

2. L’esclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata alle seguenti prescrizioni:

a. le operazioni di preparazione sul terreno e l’esecuzione degli stendimenti per i rilievi geofisici devono essere realizzati nel periodo che intercorre tra i mesi di novembre e gennaio e devono in ogni caso escludere il Bosco delle Sorti della Partecipanza e le altre aree riconosciute di interesse comunitario e regionale;

b. prima della predisposizione e dell’esecuzione degli stendimenti sia redatto verbale di consistenza dei siti interessati tra ditte titolari del permesso di ricerca, Consorzio Irriguo Ovest Sesia-Baraggia, A.M.C. S.p.A., Ente di Gestione del Po e dell’Orba relativamente alle infrastrutture gestite dai soggetti citati e ai biotipi denominati “Palude di S. Genuario e Fontana Gigante” nonchè con i proprietari dei terreni interessati dalla ricerca, nel quale devono essere previste le modalità e i tempi dell’indennizzo di eventuali danni e del ripristino della funzionalità dei siti a destinazione agricola; in ogni caso il ripristino deve essere attuato prima della ripresa stagionale delle attività agricole; al fine di mantenere la continuità delle opere irrigue le strutture relative, eventualmente danneggiate, devono essere immediatamente ripristinate;

c. nel caso di realizzazione di rampe di accesso che interessano terreni non destinati all’attività agricola le ditte sono tenute al ripristino dello stato dei luoghi provvedendo ad asportare il materiale messo in posto per la realizzazione dell’accesso e a rimettere a dimora lo strato di terreno superficiale precedentemente scoticato e accantonato;

d. i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione ed i percorsi di accesso suddivisi secondo le caratteristiche dei mezzi di ricerca e di supporto devono essere concordati, con l’Amministrazione Provinciale di Vercelli, con i Comuni interessati, con A.R.P.A. Dipartimento di Vercelli, con il Consorzio Irriguo Ovest-Sesia-Baraggia, con A.M.C. S.p.A. e con gli Enti di Gestione del Po e dell’Orba e del Bosco delle Sorti della Partecipanza al fine di individuare soluzioni esecutive compatibili con la tutela delle aree protette, con la viabilità esistente e con la situazione urbanistica costituita da strutture di civile abitazione e a servizio di attività esistenti, da pozzi irrigui per scopi civili e idropotabili e dalla rete fognaria e di distribuzione di acqua e gas; successivamente all’accordo le ditte sono tenute a Comunicare ad A.R.P.A. - Dipartimento di Vercelli il cronoprogramma dei lavori di ricerca almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’organizzazione delle attività di monitoraggio e controllo di competenza;

e. analogamente i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione e i percorsi di accesso devono essere concordati con la Soprintendenza Archeologica per le autorizzazioni previste dalle vigenti norme; in ogni caso devono essere escluse dalla ricerca geofisica anche le aree a rischi di natura archeologica;

f. i mezzi d’opera impiegati siano compatibili per ogni singolo tratto di percorso individuato nei modi previsti al precedente punto d;

g. non siano previste deroghe alle distanze di sicurezza previste dall’art. 104 D.P.R. 128/1959l

h. siano escluse dai tracciati degli stendimenti e dall’ubicazione dei punti di energizzazione le aree al rispetto di cui all’art. 21 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

i. qualora nel corso del monitoraggio di cui al precedente punto siano accertate anomalie rispetto alle ipotesi iniziali la ragione provvederà a proporre al Ministero Attività Produttive, nell’ambito dell’accordo in data 24 aprile 2001, soluzioni volte alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle attività in essere o la sospensione in via cautelativa delle attività di ricerca.

3. La presente determinazione realizza d’intesa prevista nell’accordo procedimentale in data 24 aprile 2001 tra Regioni e Ministero Attività Produttive in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma.

4. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

5. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto