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Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2002, n. 18-7696

Criteri per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” - Accantonamento di Euro 460.671,62= sul cap. 12532/2002

A relazione dell’Assessore Cotto:

Per la realizzazione delle iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finalizzato nel “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali” di cui alla Legge 328/2000, fin dalla sua istituzione, specifici stanziamenti ripartiti annualmente alle regioni.

In applicazione delle indicazioni nazionali la Giunta regionale, con deliberazione 39-4409 del 12 novembre 2001, ha destinato le risorse assegnate per l’anno 2001 agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali individuando quali indicatori per la ripartizione delle risorse medesime la popolazione ed il numero di soggetti affetti da pluripatologie residenti su ogni ambito territoriale.

In carenza di dati certi sulla consistenza del fenomeno a livello locale, la Direzione Politiche Sociali ha realizzato, nel corso del 2002, tramite gli Enti gestori, che a loro volta si sono avvalsi della collaborazione di associazioni di tutela, apposito monitoraggio. Tale monitoraggio ha rilevato una presa in carico da parte degli Enti gestori di n. 277 soggetti rientranti nella casistica in argomento, dei quali n. 216 ricompresi nella fascia di età 0 - 65 anni (di cui 18 inseriti in strutture residenziali) e n. 61 ultrasessantacinquenni.

La consistenza numerica dei soggetti e l’entità delle risorse disponibili induce ad indirizzare gli interventi verso la fascia d’età 0-65, per la complessità degli interventi stessi e per la necessità di indirizzare le azioni verso persone con potenzialità di incremento o mantenimento delle capacità residue, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall’art. 3 della legge 284/97.

Considerato che, in attesa dei risultati del monitoraggio, le risorse disponibili per l’anno 2001 erano state impegnate con D.D. 505/30 del 21.11.2001, prevedendo che fossero successivamente ripartite tra gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 13, comma 4°, della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62, si rende necessario procedere alla ripartizione congiunta delle risorse disponibili per gli anni 2001 e 2002.

Rilevato che per la ripartizione delle risorse è necessario individuare i criteri di assegnazione agli Enti Gestori si propone di ripartire le risorse per l’80% in base all’incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d’età 0-65 anni e per il restante 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.

La Giunta Regionale;

vista la Legge 28 agosto 1997, n. 284;

vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328;

visto il Decreto del Ministro per gli Affari Sociali del 20 marzo 2001;

visto il Decreto del Ministro per gli Affari Sociali del 8 febbraio 2002;

vista la D.G.R. n. 39-4409 del 12 novembre 2001,

vista la D.D. 505/30 del 21.11.2001;

visti i risultati del monitoraggio effettuato sulla consistenza e distribuzione numerica delle persone cieche pluriminorate, unanime,

delibera

* di destinare le risorse previste dal “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali”, anno 2002, per le iniziative previste dell’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284 agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, prevedendo la ripartizione delle risorse per l’80% in base all’incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d’età 0-65 anni e per il restante 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati;

* di accantonare a tal fine il finanziamento previsto dal “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali” per l’anno 2002, pari a Euro 460.671,62= (cap. 12532/2002) (A. 101648);

* di assegnare alla Direzione regionale Politiche Sociali le risorse finanziarie per la realizzazione delle iniziative sopraindicate che verranno ripartite, congiuntamente alle risorse relative all’anno 2001(pari ad Euro 460.671,62=), con successivo provvedimento dirigenziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)