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Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 34830 del 7.10.2002 - Realizzazione di una centralina idroelettrica in località Pontetto in Comune di Roasio

Il Dirigente Responsabile

visto l’istanza in data 31.10.2001 del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese per la realizzazione in sanatoria di una centralina idroelettrica in località Pontetto in Comune di Roasio in corrispondenza del salto prodotto dalla condotta irrigua proveniente dall’invaso della diga sul Torrente Ravasanalla, già oggetto delle concessioni di cui ai decreti n. 882 in data 20.5.1977, n. 328 in data 23.02.1996 e n. 2024 in data 26.02.1999 del Ministero dei Lavori Pubblici; centralina che, sfruttando un salto di metri 75,48 ed una portata media concessionata con i decreti di cui sopra di mod. d’acqua 2,2055, produrrebbe la potenza nominale media di kW 163;

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare sottoscritto in data 18.9.2002 regolante le condizioni aggiuntive a cui dovrà soddisfare la derivazione di cui alla concessione assentita con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 882 in data 20.05.1977.

Estratto del disciplinare n. 33659 del 18.9.2002

Art. 3

Deflusso minimo vitale (DMV) valore di base.

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, il concessionario ha l’obbligo, a norma del 5º comma, dello stesso articolo 22, di lasciar defluire liberamente nell’alveo del Torrente Ravasanalla, immediatamente a valle delle opere di presa dell’acqua sullo sbarramento dell’invaso sul detto torrente, la portata costante e continua di 20 l/sec. ai sensi del D.G.R. 26.4.1995 n. 74-45166.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale, o inferiore, al valore minimo sopra prefissato.

Tale valore del DMV deve intendersi come provvisorio, in attesa dell’adeguamento che sarà prescritto dal regolamento regionale attuativo di cui all’art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999.

A partire da tale adeguamento il concessionario si obbliga a rilasciare, a titolo di Deflusso Minimo Vitale, la portata d’acqua ivi prescritta.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione.

Il concessionario manterrà in funzione il dispositivo regolabile descritto negli atti di progetto datati 5.6.1998 e nella relazione integrativa data marzo 2002 entrambi a firma dell’Ing. Domenico Castelli, che assicurerà il rilascio del deflusso minimo vitale nei termini stabiliti dalla istruzione tecnica regionale; nella fattispecie dovrà essere mantenuta in funzione la condotta DN 300 con valvola a farfalla dotata di elettrocomando azionato dalla sala controllo degli impianti della diga.

Dovrà inoltre essere installato in corrispondenza di detta condotta un idoneo dispositivo di misura della portata del DMV che riporterà il dato misurato al quadro della sala controllo.

Tale dato dovrà essere registrato su supporto cartaceo o magnetico e le registrazioni rese disponibili all’Amministrazione Provinciale. Il dispositivo di misura della portata del DMV e le modalità della sua installazione dovranno essere in oggetto di una descrizione tecnica che sarà soggetta all’appprovazione dell’Amministrazione Provinciale.

Il dispositivo di misura dovrà essere installato e reso funzionale entro tre mesi dalla notifica della determina di autorizzazione alla subderivazione per uso idroelettrico.

La corretta funzionalità dei dispositivi di rilascio e misura del DMV dovrà essere certificata, mediante opportune prove sperimentali, prima dell’avvio dell’impianto ed in tempi successivi almeno una volta ogni cinque anni, ovvero quando si presumono malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo dovranno essere ubicati e mantenuti:

a) un cartello indicatore dei termini relativi al D.M.V.;

b) a norma dell’articolo 1, della L.R. 9 agosto 1999, n. 22, l’apposita targa contenente il codice identificato univoco riferito esclusivamente all’opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell’Ente concedente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della stessa L.R., a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento della giunta Regionale di cui all’articolo 2, comma 5, della più volte citata L.R.

A norma dell’articolo 3, comma 2 della suddetta L.R. il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all’autorità competente.

Vercelli, 28 novembre 2002

Il Dirigente di Settore
Giorgetta J. Liardo