Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 / 12 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Carmagnola (Torino)
Decreto di occupazione temporanea dei beni immobili per impianti di depurazione frazionali Motta e Corno - realizzazione fognatura e collegamento Motta - depuratore San Bernardo
Il Direttore di Ripartizione
OO.PP. Appalti e Contratti
(omissis)
decreta
Art. 1
E disposta a favore del comune di Carmagnola loccupazione temporanea e la costituzione di servitù di passaggio degli immobili in comune di Carmagnola e identificati come nellelenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale, necessari alla esecuzione dei lavori per la realizzazione del collegamento fognario Motta - depuratore San Bernardo.
Art. 2
Allatto delleffettiva occupazione degli immobili, lente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.
Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in suo assenza o in caso di rifiuto di firma, con lintervento di due testimoni che non siano dipendenti dellente interessato o dei suoi concessionari. al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il colono o il compartecipante.
Art. 3
Lavviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente lindicazione del luogo, del giorno e dellora, dovrà essere notificato dalloccupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo allalbo del Comune in cui sono siti gli immobili.
Art. 4
Lindennità di occupazione definitiva sarà determinata alla competente Commissione Provinciale Espropri di Torino e comunicata al proprietario a cura delloccupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.
Art. 5
Il decreto perde efficacia ove loccupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 6
Si dispone laffissione allAlbo pretorio del comune di Carmagnola per il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del presente decreto.
Art. 7
Lindennità dovuta agli aventi diritto per loccupazione disposta con il presente decreto sarà determinata in via definitiva dalla competente commissione provinciale espropri costituita ai sensi dellart. 14 della L. 10/77.
Art. 8
Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale entro il termine di 30 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dalla notifica.
Carmagnola, 29 novembre 2002
Il Direttore di Ripartizione OO.PP.
Simone Bosio