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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 50

Codice 30.3
D.D. 25 settembre 2002, n. 235

L.R. 73/96, art. 1 - Opera Assistenza SS. Immacolata O.N.L.U.S. di Biella Chiavazza - A.S.L. n. 12 - Lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento presidio esistente” - Progetto definitivo - Importo Euro 1.461.950,58 - Approvazione - Concessione contributo in dieci annualità costanti di Euro 69.442,79

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare il progetto definitivo dei lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento presidio esistente” dell’Opera Assistenza SS. Immacolata O.N.L.U.S. di Biella Chiavazza dell’importo complessivo di Euro 1.461.950,58, così suddiviso:

A) Lavori a base d’asta    Euro    1.119.431,62
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA al 10% per i lavori    Euro    111.943,16
Progettazione e D.L. architettonico    Euro    47.000,00
Progetto sicurezza e coordinamento    Euro    13.000,00
Progetto impianti termo-idrosanit. e trattamento aria    Euro    12.500,00
IVA su spese tecniche e CNPAIA 20%    Euro    19.040,00
Arredi    Euro    105.446,50
IVA su arredi 20%    Euro    21.089,30
Sommano    Euro    342.518,96
Totale    Euro    1.461.950,58

- di concedere all’Opera Assistenza SS. Immacolata O.N.L.U.S. di Biella Chiavazza per la realizzazione dei lavori sopraindicati, un contributo in dieci annualità costanti di Euro 69.442,79 ai sensi della L.R. 73/96.

L’approvazione dei lavori e delle opere è subordinata alle seguenti condizioni:

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato Regionale per le Opere Pubbliche - Sezione Opere Edili con nota prot. n. 1188/25.98 del 29.07.2002;

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella con nota n. 00008/PV del 15.10.1996;

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dalla Città di Biella con Concessione Edilizia n. 76/02 del 09.04.2002;

- alla effettiva copertura finanziaria dell’opera mediante assunzione degli impegni di spesa previsti dall’Opera Assistenza SS. Immacolata O.N.L.U.S. di Biella Chiavazza con i succitati verbali di deliberazione n. 225.2002 del 25.03.2002 e n. 226.2002 del 20.05.02;

- all’osservanza della legislazione vigente nella redazione e approvazione della documentazione progettuale esecutiva e nella scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori;

- all’adozione di strumenti di conduzione e di contabilità dei lavori identici a quelli in uso per i lavori pubblici o simili a questi, contenenti, in ogni caso, tutti gli elementi occorrenti per la puntuale redazione del collaudo tecnico-amministrativo dell’opera, espressamente richiesto dall’art. 4 - 7º C. - della L.R. n. 73/96, ai fini dell’avvio della contribuzione annuale;

- alla dichiarazione, con apposito atto formale, di accettazione delle condizioni stabilite sia dalla L.R. 11 settembre 1996, n. 73 che dal presente atto, in particolare: inizio dei lavori entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente atto, termine dei lavori entro 700 gg. dal verbale di consegna.

All’erogazione del contributo in dieci annualità costanti di Euro 69.442,79 si provvederà, con successivo atto dirigenziale, nelle forme e con le modalità previste all’art. 4 - 8º comma - della L.R. 11 settembre 1996, n. 73.

La prima annualità del contributo concesso sarà erogata contestualmente alla trasmissione da parte del Comune beneficiario della documentazione prevista dalla L.R. 73/96, all’art. 4 - 7º comma - e all’art. 5 - 1º comma, ovvero:

- collaudo tecnico amministrativo dei lavori finanziati;

- autorizzazione al funzionamento del presidio rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale;

- copia della convenzione stipulata con la medesima ASL;

- vincolo trentennale di destinazione d’uso socio-assistenziale della struttura a favore della Regione Piemonte, debitamente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il mancato rispetto delle condizioni di inizio lavori o di ultimazione degli stessi, contenute nel presente atto di concessione, comporterà la decadenza dal contributo stesso. La proroga dei suddetti termini potrà essere disposta con atto dirigenziale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.

Alla spesa di Euro 1.461.950,58, l’Opera Assistenza SS. Immacolata O.N.L.U.S. di Biella Chiavazza farà fronte così come indicato nelle premesse.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente responsabile
Domenico Foghino