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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 50

Codice 30.2
D.D. 6 settembre 2002, n. 214

Approvazione del modello di atto costitutivo di associazione temporanea di scopo (A.T.S.) per la gestione dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare il modello di atto costitutivo di associazione temporanea di scopo (ATS) per la gestione dei corsi di formazione di operatore socio - sanitario che saranno attivati nell’anno formativo 2002/2003, come dall’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di stabilire che tale modello possa servire agli enti gestori dei corsi di formazione come semplice schema di riferimento, con la possibilità per gli stessi di apportarvi eventuali modificazioni, a seconda della singola realtà gestionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente responsabile
Attilio Miglio

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Modello di costituzione di Associazione Temporanea di
Scopo (A.T.S.)

FORMAZIONE DI BASE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO - SANITARIO

dal titolo
“(specificare se corso di base di 1000 ore oppure
modulo finale di 400 ore)"

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SOCIALE CON RAPPRESENTANZA

I sottoscritti:

a. Capogruppo (ente beneficiario del finanziamento):

Franco Rossi (nominativo legale rappresentante) (qualifica) ALFA (denominazione ente)

b. Mandanti (enti gestori dei servizi socio - assistenziali e AA.SS.RR.):

Giuseppe Verdi (nominativo legale rappresentante) (qualifica) BETA (denominazione ente)

Marco Bianchi (nominativo legale rappresentante) (qualifica) DELTA (denominazione ente)

Luca Gialli (nominativo legale rappresentante) (qualifica) GAMMA (denominazione ente)

PREMESSO

che rappresentano i soggetti attuatori del progetto indicato in titolo approvato dalla Provincia di ...... con provvedimento n. che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dall’ente concedente, si impegnano alla realizzazione del corso per operatore socio - sanitario (O.S.S.) secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto “(titolo)” a suo tempo prestato alla Provincia di .....;

che, contestualmente alla partecipazione al bando provinciale, si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato;

che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta, nonchè conferire ad ALFA mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento,

DICHIARANO

di riunirsi in associazione temporanea di scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto suindicato.

BETA, DELTA, e GAMMA conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale ad ALFA, e per essa a Franco Rossi, suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza della presente procura:

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di ALFA nonchè dei mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di ratifica fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto O.S.S. in titolo;

b. è autorizzato alla rappresentanza in esclusiva, anche in sede processuale, degli associati per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.

L’associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonchè da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.

Art. 1

(Impegni dei soggetti attuatori)

1. I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell’Associazione indicati nel seguito, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto con riferimento alla D.G.R. n. 46 - 5662 del 25 marzo 2002 “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato - Regioni in relazione al profilo dell’operatore socio - sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario”.

2. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione.

3. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento formativo e concordano altresì di favorire, in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze.

Art. 2

(Doveri del mandatario)

1. L’associato “(denominazione capogruppo)” si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l’ente concedente, nonchè a coordinare:

- gli aspetti amministrativi e legali correnti;

- i rapporti con l’ente concedente il finanziamento.

2. In particolare esso assume:

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte e dalla Provincia, nonchè la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto con riferimento alla citata D.G.R. n. 46 - 5662 del 25 marzo 2002;

c. la responsabilità del coordinamento, della progettazione e organizzazione delle attività formative connesse al progetto con riferimento alla citata D.G.R. n. 46 - 5662 del 25 marzo 2002;

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con l’ente concedente, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti;

e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il versamento degli importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori, secondo le modalità e i termini definiti all’interno di successivi accordi organizzativi fra i soggetti medesimi;

f. il coordinamento nella predisposizione della relazione;

g. la stipula della fidejussione (solo nel caso in cui il capofila non sia un ente pubblico) sulla base della convenzione che sarà stipulata con l’ente finanziatore.

3. Egli esercita inoltre le seguenti funzioni:

a. propone al comitato tecnico scientifico il responsabile del corso;

b. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del progetto.

Art. 3

(Doveri dei mandanti)

1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo quanto indicato nel progetto e specificato dai successivi accordi organizzativi.

2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite all’ente concedente, nonchè la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività.

3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare alle varie fasi previste per la realizzazione del progetto, sulla base di quanto concordato fra gli enti gestori.

Art. 4

(Coordinamento e gestione)

1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà denominata a “(denominazione capogruppo)”.

2. Per quanto riguarda la gestione, l’Associazione riconosce come Organi:

- il comitato tecnico scientifico;

- l’equipe didattico - organizzativa;

- il responsabile del corso.

Art. 5

(Il comitato tecnico scientifico)

1. Le funzioni di coordinamento e supervisione vengono svolte dal comitato tecnico scientifico, composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei soggetti partner attuatori.

2. Pertanto le funzioni principali del comitato consistono in:

a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, monitoraggio e valutazione interna del progetto;

b. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del responsabile del corso, dell’andamento finanziario del progetto;

c. individuazione, su proposta dell’ente capofila, del responsabile del corso.

3. Fa altresì parte del comitato, con funzioni consultive, il responsabile del corso.

4. Il comitato si riunisce periodicamente onde esaminare lo stato di avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta uno degli associati lo ritenga necessario.

5. La convocazione del comitato è effettuata dal presidente con l’indicazione dell’ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

6. La presidenza del comitato spetta a un rappresentante degli enti gestori (enti gestori dei servizi socio - assistenziali o AA.SS.RR.), scelto attraverso un accordo tra gli stessi.

7. Delle riunioni del comitato deve essere redatto idoneo verbale.

8. In caso di impedimento, i componenti del comitato tecnico scientifico possono farsi costituire, di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso ente delegato dal titolare stesso e, in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi enti di appartenenza; si deve prendere atto della sostituzione nel verbale.

Art. 6

(L’equipe didattico - organizzativa)

1. Come previsto dalla D.G.R. n. 46 - 5662 del 25 marzo 2002, gli enti gestori (enti gestori dei servizi socio - assistenziali e AA.SS.RR.) individuano congiuntamente un’equipe didattico - organizzativa la quale, per garantire una reale multidisciplinarietà, sarà costituita da esperti in possesso di professionalità attinenti almeno ai seguenti campi che possono fare capo, laddove compatibili, anche ad una stessa persona:

- assistenza socio - sanitaria e organizzazione dei servizi socio - sanitari;

- assistenza domiciliare;

- medicina di base e/o infermieristica e/o riabilitativa;

- psicologia;

- formazione.

2. I referenti della formazione degli enti gestori e il monitore fanno parte dell’equipe didattico - organizzativa.

3. L’equipe didattico - organizzativa ha la responsabilità della formazione complessiva e segue gli allievi per tutta la durata del corso. Nello specifico, i suoi compiti sono:

a. individuare, su proposta del responsabile del corso, il personale docente e il monitore o i monitori;

b. promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, i progetto formativo fornendo le indicazioni di massima che il responsabile del corso tradurrà operativamente;

c. studiare e analizzare i contenuti culturali e scientifici necessari al progetto formativo per garantire l’efficace apprendimento da parte dei corsisti delle nozioni e delle abilità richieste dal profilo professionale;

d. verificare e valutare l’andamento delle lezioni e del tirocinio;

e. verificare la qualità della congruenza didattica tra momenti teorici e pratici, predisponendo, ove necessario, correttivi adeguati;

f. predisporre gli strumenti per la valutazione dell’efficacia del corso.

4. Per la discussione di particolari problemi, potranno partecipare agli incontri dell’equipe didattico - organizzativa uno o più rappresentanti degli allievi.

Art. 7

(Il responsabile del corso)

1. Il responsabile del corso è individuato dal comitato tecnico scientifico ed esercita le seguenti funzioni:

a. applica le decisioni adottate dal comitato tecnico scientifico;

b. cura il monitoraggio diretto del progetto.

2. Il responsabile esplica inoltre le seguenti funzioni, come indicato nell’allegato A) della D.G.R. n. 46 - 5662 “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato - Regioni in relazione al profilo dell’operatore socio - sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario”:

a. promuovere i contatti e le comunicazioni tra le varie componenti del corso (docenti, equipe didattica, corsisti, Ente gestore, commissione d’esame, referenti di tirocinio ed eventuali altri soggetti coinvolti);

b. propone all’equipe didattico - organizzativa il personale docente e il monitore o i monitori del corso;

c. predispone le condizioni e verifica l’attuazione delle fasi di orientamento e di selezione dei candidati al corso;

d. propone all’equipe didattica la sostituzione degli studenti dimissionari;

e. cura la programmazione delle lezioni, dei seminari, del tirocinio (calendari, orari, sedi, ecc.) sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano di studi;

f. cura l’organizzazione delle sedi formative nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di locali, arredamento, attrezzature e materiale didattico;

g. predispone i calendari e le sedi per gli incontri dell’equipe didattico - organizzativa, dei collegi docenti e delle altre riunioni che si rendano necessarie durante il corso;

h. partecipa alle suddette riunioni predisponendone, dopo aver rilevato le esigenze, l’ordine del giorno e coordinandone i lavori;

i. cura l’applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi ed i docenti e ne segnala l’eventuale violazione all’Ente gestore; vigila altresì sul rispetto dell’orario e del calendario delle lezioni nonchè sulla frequenza scolastica, predisponendo i documenti necessari (registri, libretti di tirocinio, ecc.);

j. individua e sottopone all’equipe didattica le sedi idonee per lo svolgimento del tirocinio e i referenti delle stesse, previa consultanza dei monitori del corso;

k. definisce con i docenti le modalità di valutazione dei livelli di preparazione teorico - pratica in relazione al programma svolto; raccoglie le valutazioni della teoria e delle pratica per la valutazione finale;

l. stabilisce, d’intenda con l’equipe didattica, la data dell’esame finale, predispone tutte le condizioni per il suo buon svolgimento, verificando anche l’attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa;

m. redige al termine del corso la relazione tecnica finale.

Art. 8

(Segreteria)

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella:

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi;

b. tenuta del protocollo dell’iniziativa formativa;

c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;

d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso;

e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal progetto;

f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.

Art. 9

(Controllo e ripartizione delle spese)

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli enti concedenti per quanto riguarda l’effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell’ambito del progetto.

2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l’esecuzione delle attività (le parti concordano le modalità per l’eventuale rimborso delle stesse).

3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capogruppo.

Art. 10

(Cauzione e garanzie)
(Eventuale, sono in caso in cui il capofila non sia
un ente pubblico)

1. I soggetti attuatori convengono sin d’ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del progetto.

Art. 11

(Riservatezza)

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere riservato. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 12

(Validità)

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli Enti conferimenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 13

(Modifiche al presente atto)

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti.

Art. 14

(Arbitrato e foro competente)

1. Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedure civile.

L’arbitrato avrà luogo a Torino.

2. Le spese per la costruzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l’intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.