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Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2002

Codice  22.4
D.D. 26 novembre 2002, n. 505

Progetto per il potenziamento della rete di vendita del metano per autotrazione -Bando di concessione di contributi ai Comuni per l’attivazione di distributori per la vendita di metano per autotrazione -Impegno di euro 2.000.000,00 sul capitolo 26938/2002

Con deliberazione n. 65-6727 in data 22 luglio 2002 la Giunta regionale ha accantonato ed assegnato alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” la somma di euro 2.000.000,00 per l’anno 2002 sul cap. 26938 (101249A) e ha prenotato sul medesimo capitolo per gli anni 2003 e 2004 la somma annua di euro 1.500.000,00 da destinare a finanziare l’attivazione di distributori per la vendita di metano per autotrazione nei comuni che saranno identificati prioritariamente sulla base dell’assegnazione alle zone 1, 2 e 3p del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, in coerenza con la rete di distribuzione dei carburanti prevista dalla legge regionale 23 aprile 1999 n. 8 “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione” e s.m.i. ed in relazione al sistema del trasporto pubblico locale previsto dalla programmazione regionale in materia e disciplinato con legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422”.

La delibera in oggetto si colloca nel quadro di un programma strategico avviato dalla Giunta fin dal dicembre del 2000, che prevede il potenziamento della rete di vendita del metano per autotrazione attualmente deficitaria rispetto alle esigenze atte a garantire l’utilizzo di motorizzazioni a minor impatto ambientale, in attuazione della Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria definiti dall’U.E. e contestualmente gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti.

Con successiva deliberazione n. 67-7675 dell’11 novembre 2002 la Giunta regionale ha deliberato i criteri per la pubblicizzazione del bando, per la valutazione delle candidature e per l’erogazione del contributo per le risorse accantonate sull’anno 2002 nei confronti di tutti i Comuni che propongono l’attivazione sul proprio territorio di distributori di metano, stabilendo anche i requisiti di esclusione e priorità in sede di valutazione delle candidature nonché il contributo unitario di euro 150.000,00 per ogni impianto ammesso al finanziamento.

Inoltre, ha deliberato di dare atto della necessità di notificare la previsione di erogazione del contributo in oggetto alla competente Commissione Europea, a norma del combinato disposto degli artt. 87 e 88 del Trattato C.E.

Il Direttore della Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” con nota prot. n. 13832/22 del 25 luglio 2002 ha assegnato al Dirigente responsabile del Settore “Risanamento acustico ed atmosferico” la somma di euro 2.000.000,00 per l’adozione degli atti di competenza necessari al raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra.

IL DIRIGENTE

vista la l.r. 8 agosto 1997, n. 51;

vista la l.r. 7 aprile 2000, n. 43;

vista la l.r. 23 aprile 1999, n. 8;

vista la l.r. 4 gennaio 2000, n. 1;

vista la D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002;

vista la D.G.R. n. 67-7675 dell’11 novembre 2002;

determina

- di approvare il bando allegato n. 1, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e contiene i termini per la presentazione delle candidature e le disposizioni per la formazione della graduatoria dei Comuni che presenteranno domanda per la concessione dei contributi per l’attivazione di distributori per la vendita di metano per autotrazione;

- di stabilire che il bando venga reso noto attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché attraverso il Notiziario per le Amministrazioni locali reperibile sul sito http://www.ruparpiemonte.it/canali/enti/index.htm;

- di dare atto che il contributo unitario per ogni impianto ammesso a finanziamento è stabilito in Euro 150.000,00;

- di impegnare a favore dei Comuni ammessi in posizione utile nella graduatoria, la somma di euro 2.000.000,00 nell’ambito delle risorse accantonate con D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002, sul capitolo 26938/2002 (101249/A);

- di dare atto che alla copertura finanziaria del bando oggetto della presente iniziativa saranno destinati altresì i fondi prenotati con la D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002, per euro 1.500.000,00 sul bilancio 2003 (100121/P) e per euro 1.500.000,00 sul bilancio 2004 (100038/P);

- di dare altresì atto che l’erogazione effettiva dei contributi avverrà a seguito dell’autorizzazione espressa dalla Commissione Europea per gli Aiuti di Stato.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

Allegato

Bando di concessione di contributi ai Comuni per l’attivazione di distributori per la vendita di metano per autotrazione.

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

Al fine di far fronte alla situazione della rete regionale di distribuzione carburanti deficitaria di distributori di metano, come tale pregiudizievole alla diffusione di veicoli a basso impatto ambientale e quindi al miglioramento della qualità dell’aria, la Regione Piemonte concede ai Comuni, che propongono l’attivazione di distributori di metano per autotrazione sul proprio territorio, un contributo pari a euro 150.000,00 per ogni nuovo impianto, da erogare a favore di aziende o imprenditori privati che realizzano una struttura per la vendita di metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di distributori esistenti, sia attraverso nuove realizzazioni, in conformità al presente bando.

Art. 2

Termini di presentazione delle domande di contributo

I Comuni trasmettono le domande di contributo alla Regione Piemonte, Assessorato Ambiente, Settore “Risanamento acustico ed atmosferico” via Principe Amedeo n. 17, 10123 Torino, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, corredate dai dossier di candidatura di cui all’art. 3 e da una dichiarazione del Comune medesimo che attesta che l’impianto o gli impianti sono di massima autorizzabili per quanto riservato alla propria competenza. Ogni plico riporterà sulla busta la dicitura: “Domanda di contributo per il potenziamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione”.

Art. 3

Contenuti del dossier di candidatura

Il dossier di candidatura, da presentarsi in attuazione dell’art. 2 da parte del Comune su cui verrà realizzato l’impianto, deve essere predisposto a cura del legale rappresentante dell’impresa (di seguito denominato beneficiario) che intende realizzare un impianto di distribuzione di metano per autotrazione, come potenziamento di impianti esistenti oppure come nuova realizzazione.

Esso deve presentare, a pena di esclusione dal contributo, i seguenti contenuti progettuali e dichiarativi:

- la descrizione e la collocazione degli apparati tecnici (compressori - erogatori - stoccaggi) previsti per la funzionalità del servizio e per la prevenzione degli incidenti;

- la planimetria dell’impianto con l’evidenziazione delle distanze di sicurezza dai fabbricati circostanti;

- la dotazione dell’impianto di almeno un erogatore doppio di metano;

- l’eventuale possibilità di rifornimento per i mezzi di trasporto pubblico locale, in termini di spazi e pensiline idonee nonché di capacità di erogazione di metano ai mezzi di TPL;

- la previsione di durata dell’orario di servizio e di capacità di risposta all’utenza in termini di numero di erogatori e di addetti nonché di capacità di stoccaggio di gas compresso, ferme restando le condizioni di sicurezza;

- la conformità dell’impianto alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza;

- il possesso da parte dell’azienda o dell’imprenditore dell’idoneità tecnica di cui al D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269 e s.m.i.;

- l’impegno di realizzare l’impianto entro il termine perentorio di 12 mesi decorrente dalla comunicazione al Comune di inizio lavori a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri provvedimenti comunque Denominati previsti dalle vigenti leggi, pena la revoca del contributo, salvo proroga motivata da giustificati fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del beneficiario;

- la dichiarazione di non aver precedentemente beneficiato di contributi statali per un impianto di distribuzione.

Il dossier di candidatura viene consegnato presso il Comune nei quale si intende realizzare l’impianto.

Art. 4

Criteri per la graduatoria

La Regione Piemonte stila una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità e requisiti preferenziali, finalizzati a garantire la migliore efficacia del servizio, nel rispetto delle competenze regionali e comunali in materia:

- priorità ai Comuni assegnati alle Zone 1, 2 e 3p di cui alla D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002, che non abbiano usufruito dei contributi previsti dal D.M. Ambiente 21 dicembre 2001 “Attuazione della prima fase dell’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Fiat S.p.A. e Unione petrolifera”, ovvero a quelli che possano essere considerati strategici in coerenza con la rete di distribuzione dei  carburanti prevista dalla legge regionale 23 aprile 1999 n. 8 e s.m.i. ed in relazione al sistema del trasporto pubblico locale previsto dalla programmazione regionale in materia ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1;

- assenza di distributori di metano nel Comune e necessità di privilegiare una diffusa copertura del territorio regionale;

- la maggiore raggiungibilità da parte dell’utenza;

- la collocazione su vie di grande scorrimento e/o facilmente raggiungibili, ovvero nel Comune capofila di conurbazione o nel Comune baricentrico della stessa;

- la fruibilità da parte del trasporto pubblico locale (TPL) in termini di spazi e pensiline idonee nonché di capacità di erogazione di metano ai mezzi di TPL;

- la durata dell’orario e la rapidità dei tempi di servizio all’utenza anche in termini di numero di erogatori e di addetti nonché di capacità di stoccaggio di gas compresso, ferme restando le condizioni di sicurezza.

La graduatoria sarà oggetto di finanziamento con le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 5

Commissione

La valutazione delle candidature e la redazione della conseguente graduatoria sarà demandata a una Commissione istituita presso la Direzione regionale “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” con la partecipazione dei Settori regionali “Trasporto pubblico locale” e “Rete carburante e commercio su aree pubbliche”.

Art. 6

Erogazione del contributo

Il trasferimento dei fondi ai singoli Comuni interessati dalla graduatoria avverrà a cura della Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione e gestione rifiuti” a seguito di parere favorevole espresso dalla competente Commissione Europea per gli Aiuti di Stato e con le modalità di cui al successivo art. 8, come segue:

- nella misura del 50% a certificazione da parte del Comune di conclusione del complessivo iter autorizzatorio dell’intervento e di conseguente comunicazione di inizio lavori;

- per il restante 50% a certificazione da parte del Comune di conclusione del collaudo dell’intervento.

Il Comune provvederà a erogare il contributo ai beneficiari, risultati in posizione utile in graduatoria, secondo le seguenti modalità:

- una prima quota pari al 50% del contributo a presentazione da parte del beneficiario di uno stato avanzamento lavori corredato da copia delle relative fatture giustificative di tale importo e conferma della realizzabilità entro i 12 mesi prescritti ovvero presentazione degli eventuali documentati motivi sopravvenuti non dipendenti dalla volontà del beneficiario che comprovino la necessità di una proroga;

- un saldo del rimanente 50% del contributo a presentazione da parte del beneficiario del collaudo attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente, corredato da copia delle fatture giustificative dell’importo a saldo.

Art. 7

Revoca

La violazione dell’impegno, sottoscritto dal beneficiario nel dossier di candidatura, di realizzare l’impianto progettato entro il termine perentorio di 12 mesi - decorrente dalla comunicazione di inizio lavori al Comune a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalle vigenti leggi - salvo proroga motivata da giustificati fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del beneficiario, comporta la revoca del contributo.

In caso di revoca le risorse verranno utilizzate per la realizzazione di un diverso impianto sulla base della graduatoria stilata dalla Regione Piemonte.

Art. 8

Disposizioni finali

Le domande di contributo presentate dai Comuni relative a dossier di candidatura, entrate in graduatoria ma non finanziabili per esaurimento delle risorse destinate sull’esercizio finanziario 2002 e pari a euro 2.000.000,00, saranno finanziate sino ad esaurimento e mediante utilizzo delle risorse prenotate con la D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002 e pari a euro 1.500.000,00 sull’esercizio finanziario 2003 e a euro 1.500.000,00 sull’esercizio finanziario 2004.

Qualora intervengano modificazioni dei criteri e delle procedure, si provvederà ad avvisare il Comune e l’impresa in tempo utile per consentire la presentazione di una nuova domanda e di un nuovo dossier di candidatura.