Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2002

Codice 12.3
D.D. 30 agosto 2002, n. 127

L.R. 63/78, artt. 47 e 48. Attività agrometeorologiche del Settore Fitosanitario regionale. Euro 18.984,00 (Cap. 12990/02)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di individuare nelle stazioni agrometeorologiche, elencate nell’allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante, quelle più significative e più idonee per rappresentare la rete agrometeorologica primaria di tipo meccanico;

- di individuare nei seguenti Enti riportati a fianco di ogni stazione di cui all’allegato A) alla presente determinazione i soggetti ai quali è stato richiesto il servizio di conferimento dei dati meteorologici al Settore Fitosanitario regionale, competente per l’agrometeorologia, secondo le indicazioni del disciplinare di cui all’allegato B) alla presente determinazione per farne parte integrante:

Agripiemonte Cereali Via Trotti, 118 15100 Alessandria

AS.PRO.COR Corso Europa, 43 12051 Alba

AS.PRO.FRUT Via Caraglio, 16 12100 Cuneo

Vignaioli Piemontesi Via Roero, 43 14100 Asti

CIPA-AT Via Paolo Sacchi, 28 bis 10128 Torino

Ass.ne Gruppi Coltivatori Sviluppo P.zza S. Carlo 197 10123 Torino;

- di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g) della L.R. 23 gennaio 1984 nº 8, e successive modificazioni ed integrazioni, ai succitati enti il conferimento dei dati meteorologici;

- di ritenere congruo il compenso, per l’anno 2002, di Euro 210,00 (esenti da oneri fiscali) per stazione per il CIPA-AT e Associazione Gruppi Coltivatori Sviluppo e di Euro 252,00 (oneri fiscali compresi) per i soggetti rimanenti;

- di esonerare i sopracitati Enti dal versamento della cauzione in considerazione della particolarità della fornitura e della notoria solidità degli stessi;

- di liquidare le competenze agli Enti sopracitati dietro presentazione di regolare documentazione debitamente vistata dal Dirigente del Settore Fitosanitario regionale e previa verifica del rispetto delle indicazioni fornite nel disciplinare e validazione dei dati;

- di applicare nei confronti degli Enti fornitori, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84, e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1%, sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono d’ordine.

La spesa complessiva di Euro 18.984,00 (oneri fiscali compresi) è impegnata sul Cap. 12990 del bilancio per l’anno 2002.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin