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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 26.2
D.D. 22 luglio 2002, n.  329

Ferrovia Torino-Ceres. Deroga all’art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.  753. Costruzione di tettoia per ricovero attrezzi, in deroga all’art. 49 del D.P.R. 753/80. Non autorizzazione alla costruzione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di non autorizzare i lavori esplicitati in premessa per la costruzione di una tettoia alla distanza minima di m. 7.10 dalla più vicina rotaia ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, in deroga all’art. 49 del D.P.R. 753/80.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n.  1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.  1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino