Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 22.1
D.D. 22 agosto 2002, n.  330

L.R. 02.11.1982 n.  32, - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n.  352 - articolo 8. - Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici all’Azienda Sanitaria Locale 8 - Carmagnola

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n.  32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n.  352 il Signor Stecich Ezio dell’Azienda Sanitaria Locale 8 - Carmagnola, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine.

Degli esemplati raccolti è autorizzata la detenzione presso l’Azienda Sanitaria Locale 8 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Via Avvocato Ferrero 28 - Carmagnola.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo fino al 31 dicembre del corrente anno, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n.  32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n.  352.

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla ricerca e studio di specie fungine per poter effettuare indagini sia microscopiche che macrochimiche (viraggio della carne a contatto con determinati reattivi chimici) a supporto di quelle macroscopiche.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che la presente autorizzazione non esime il soggetto privato testè autorizzato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n.  32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino