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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49
Codice 22.1
D.D. 19 agosto 2002, n. 327
L.R. 02.11.1982 n. 32, - articolo 35: Raccolta a fini scientifici e didattici. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8. - Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici - Sig. Roberto Molino
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai sensi dellarticolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 il Sig. Roberto Molino alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine.
Lattività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dallart. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352.
Lautorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla ricerca e studio di specie fungine per poter mantenere un costante aggiornamento in materia, indispensabile per garantire una corretta prevenzione sanitaria e consentire unutile attività dinformazione.
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nelleventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che la presente autorizzazione non esime il soggetto privato testè autorizzato dal possesso dellautorizzazione alla raccolta di cui allart. 22 Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi della legge regionale 02.11.1982 n. 32.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.
Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino