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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 22.1
D.D. 19 agosto 2002, n.  327

L.R. 02.11.1982 n.  32, - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n.  352 - articolo 8. - Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici - Sig. Roberto Molino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n.  32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n.  352 il Sig. Roberto Molino alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n.  32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n.  352.

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla ricerca e studio di specie fungine per poter mantenere un costante aggiornamento in materia, indispensabile per garantire una corretta prevenzione sanitaria e consentire un’utile attività d’informazione.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che la presente autorizzazione non esime il soggetto privato testè autorizzato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n.  32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino