Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 22.7
D.D. 24 luglio 2002, n.  278

Determinazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.M. 471/1999 per il sito n.  ord. 721 Atofina ubicato in piazza Donegani, 5/6 in Comune di Alessandria

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di stabilire che l’obbligo di bonifica del sito Atofina in Comune di Alessandria ubicato in piazza Donegani, 5/6, per le motivazioni di cui in premessa, decorra dal 8º mese successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione n.  64-6726 del 22 luglio 2002, provvedimento regionale di aggiornamento del programma a breve termine; conseguentemente il Piano della Caratterizzazione dovrà essere presentato entro i successivi trenta giorni secondo le modalità previste dall’articolo 10 del D.M. 471/1999.

Di avvertire che la ditta Atofina può comunque avviare le procedure cui all’art. 10 del D.M. 471/1999 anche prima della decorrenza del suddetto termine.

Di inviare copia del presente provvedimento, oltre che all’interessato, anche al Comune di Alessandria ed alla Provincia di Alessandria per la programmazione delle procedure di competenza e per la verifica dell’ottemperanza dell’obbligo di bonifica.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore regionale
Anna Maria Tasselli