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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 22.7
D.D. 24 luglio 2002, n.  270

Determinazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.M. 471/1999 per il sito n.  ord. 660 Stabilimento Chimica Industriale ubicato in via Piossasco, 114 in Comune di Rivalta di Torino

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di stabilire che l’obbligo di bonifica del sito Stabilimento Chimica Industriale in Comune di Rivalta di Torino ubicato in via Piossasco, 114, per le motivazioni di cui in premessa, decorra dal 12º mese successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione n.  64-6726 del 22 luglio 2002, provvedimento regionale di aggiornamento del programma a breve termine; conseguentemente il Piano della Caratterizzazione dovrà essere presentato entro i successivi trenta giorni secondo le modalità previste dall’articolo 10 del D.M. 471/1999.

Di avvertire che la ditta Stabilimento Chimica Industriale può comunque avviare le procedure cui all’art. 10 del D.M. 471/1999 anche prima della decorrenza del suddetto termine.

Di inviare copia del presente provvedimento, oltre che all’interessato, anche al Comune di Rivalta di Torino ed alla Provincia di Torino per la programmazione delle procedure di competenza e per la verifica dell’ottemperanza dell’obbligo di bonifica.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore regionale
Anna Maria Tasselli