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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 22.7
D.D. 24 luglio 2002, n.  267

Determinazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.M. 471/1999 per il sito n.  ord. 602 AGIP Gas ubicato in c.so Europa 600 in Comune di Volpiano

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di stabilire che l’obbligo di bonifica del sito AGIP Gas in Comune di Volpiano ubicato in c.so Europa 600, per le motivazioni di cui in premessa, decorra dal 4º mese successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione n.  64-6726 del 22 luglio 2002, provvedimento regionale di aggiornamento del programma a breve termine; conseguentemente il Piano della Caratterizzazione dovrà essere presentato entro i successivi trenta giorni secondo le modalità previste dall’articolo 10 del D.M. 471/1999.

Di avvertire che la ditta AGIP Gas può comunque avviare le procedure cui all’art. 10 del D.M. 471/1999 anche prima della decorrenza del suddetto termine.

Di inviare copia del presente provvedimento, oltre che all’interessato, anche al Comune di Volpiano ed alla Provincia di Torino per la programmazione delle procedure di competenza e per la verifica dell’ottemperanza dell’obbligo di bonifica.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore regionale
Anna Maria Tasselli