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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 25.3
D.D. 30 settembre 2002, n.  1274

Autorizzazione Idraulica n.  3721 per il rifacimento di un ponte canale sul Torrente Fisca in Comune di Grosso. Ditta: Comune di San Carlo Canavese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di San Carlo Canavese, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto in argomento, in relazione alla tenuta ed alla capacità portante della struttura che costituisce l’impalcato, nonchè dei muri in c.a. che costituiscono le spalle del medesimo, i cui piani di appoggio delle fondazioni dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, quest’ultima derivante dalla ricalibratura delle nuove sezioni di deflusso, nelle sezioni di deflusso, nelle sezioni trasversali interessate;

3. siano, altresì, accuratamente eseguiti i calcoli di verifica della stabilità dei manufatti di difesa longitudinale previsti in destra ed in sinistra orografica, a monte e a valle del ponte canale di che trattasi, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

4. i previsti manufatti di difesa di cui al punto precedente (scogliere in massi posati a secco) dovranno essere risvoltati, ove necessario, a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza, nonchè idoneamente immorsati nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; altresì, in corrispondenza dell’attraversamento, le stesse scogliere dovranno essere adeguatamente attestate e strutturalmente collegate con i muri in c.a. di sostegno dell’impalcato al fine di prevenire eventuali fenomeni di scalzamento e di aggiramento da parte della corrente;

5. i manufatti di difesa longitudinale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

6. i massi costituenti le suddette scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8.0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

8. dovrà essere predisposta ed attuata, da parte del soggetto richiedente, opportuna segnaletica ed ogni altro idoneo accorgimento che si renderà all’uopo necessario, atti a prevenire ed impedire il transito, lungo la passerella annessa al ponte canale, di persone e/o mezzi non autorizzati, soprattutto in occasione di possibili e prevedibili eventi di piena del corso d’acqua, ovvero, durante e a seguito di ogni evento meteorico anche non particolarmente intenso;

9. dovrà essere predisposto ed attuato tempestivamente, in occasione di eventi di piena, un adeguato piano di manutenzione del Torrente Fisca lungo una tratta d’alveo di sufficiente lunghezza a monte e a valle del previsto ponte canale, prevedendo opportuni interventi di pulizia e di rimozione degli accumuli di materiale litoide di sovralluvionamento in alveo, al fine di garantire l’officiosità idraulica del rio in relazione alla stabilità dell’attraversamento ed al mantenimento del franco minimo richiesto dalla vigente normativa (almeno 1 m), previa autorizzazione di questo Settore;

10. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

17. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

18. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera