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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 25.3
D.D. 16 settembre 2002, n.  1216

R.D. n.  523/1904. Domanda in data 30/05/2002 della Città di Torino intesa ad ottenere l’autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di risanamento ambientale della sponda sinistra del fiume Dora Riparia - Lotto 1 - nel tratto compreso tra Corso Svizzera e Corso Umbria nel concentrico cittadino. Autorizzazione idraulica n.  53/02 - Ditta: Città di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Città di Torino - Divisione Verde Pubblico e Infrastrutture, con sede in Torino - via Cottolengo n.  26, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la scogliera indicata nella tavola 3/B del progetto dovrà essere delimitata da detto elaborato grafico, in quanto la sua realizzazione è già stata prevista nell’ambito del progetto delle opere di consolidamento del fiume Dora Riparia, relative a tale tratta d’alveo e conseguenti all’evento alluvionale dell’ottobre 2000, già autorizzate, come previsto nelle premesse, dal Gruppo di Lavoro, con i poteri della Conferenza di Servizi, costituito presso la Direzione Regionale Difesa del Suolo, per l’esame e l’approvazione dei progetti di ripristino dei danni alluvionali dell’ottobre 2000, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n.  3090 del 18/10/2000;

2. nessuna variazione degli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di consolidamento della parte sommitale della sponda sinistra del corso d’acqua in argomento;

4. le sponde di consolidamento dovranno essere idoneamente immorsate a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

5. le opere di consolidamento del ciglio spondale ed il piano viabile del percorso ciclopedonale dovranno comunque essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

6. i pali di sostegno dei corpi illuminanti ed il relativo cavidotto di alimentazione dell’impianto di illuminazione della pista ciclopedonale dovranno essere mantenuti ad una distanza non inferiore a m. 4,00 rispetto al ciglio superiore della sponda del fiume, nella sezione interessata;

7. i tagli selettivi di cui è prevista la realizzazione dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Corpo Forestale, al quale codesta Città dovrà formulare istanza anche al fine della valutazione dell’eventuale valore del materiale legnoso e della conseguente definizione della procedura di allontanamento dall’alveo dei materiali medesimi; dovrà essere garantita la conservazione delle ceppaie aventi funzione di mantenimento di condizioni di stabilità della sponda;

8. nei nuovi impianti arborei dovranno essere rispettate le distanze minime prescritte dall’art. 96 lett. f) del R.D. n.  523/1904;

9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

13. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere, oltre alla citata autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato, ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n.  490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera