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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 25.9
D.D. 22 agosto 2002, n.  1133

Ditta: Grand Hotel Dino rappresentato dal legale rappresentante della società A.I.A. S.p.A. Sig. Francesco Zacchera. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di un pontile galleggiante collegato ad una passerella fissa antistanti il mapp. 535 Fg. 17 n. C.T.. Lago Maggiore - Comune di Baveno

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Sig. Francesco Zacchera in qualità di legale rappresentante della società A.I.A. S.p.A., proprietaria del Grand Hotel Dino possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di un pontile galleggiante collegato ad una passerella fissa nel Lago Maggiore in Comune di Baveno antistanti il mapp. 535 Fg. 17 n. C.T. per una superficie di mq. 30 di pontili fissi e mq. 89 di pontili mobili.

Il pontile fisso e quello galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) i pontili dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

3) il Sig. Francesco Zacchera nella qualità di legale rappresentante della società A.I.A. S.p.A. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 n.  1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore.

In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n.  1595 e successive disposizioni nonchè a quei livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del Demanio Pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico - alla Legge Regionale n.  45/1989 - vincolo idrogeologico, - etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole