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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 25.9
D.D. 22 agosto 2002, n.  1132

Ditta: Ristorante “Villa Bianca” di Galli Danila. Nulla osta ai fini idraulici per la realizzazione di un pontile galleggiante antistante il mapp. 148 Fg. n.  25 a valle della S.S. del Lago Maggiore. Lago Maggiore - Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Sig.ra Danila Galli proprietaria del ristorante “Villa Bianca” possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di un pontile galleggiante nel Lago Maggiore in Comune di Ghiffa antistante il mapp. n.  148 del fg. 25 a valle della SS. del Lago Maggiore per una superficie di mq. 38,58.

Il pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

3) la Sig.ra Danila Galli è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 n.  1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore.

In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n.  1595 e successive disposizioni nonchè a quei livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del Demanio Pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico - alla Legge Regionale n.  45/1989 - vincolo idrogeologico, - etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole