Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Codice 25.9
D.D. 22 agosto 2002, n.  1128

Ditta: Comune di Cannero Riviera. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di banchina d’attracco percorso Lido/Sciaretta

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Cannero Riviera possa essere rilasciata autorizzazione per la costruzione di una banchina di attracco natanti e per la pavimentazione del percorso pedonale recentemente realizzato.

I lavori dovranno essere eseguiti nella posizione e secondo le modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

- dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;

- dovrà essere assicurata la sicurezza del percorso essendo presente a monte una situazione di instabilità gravitativa e predisposto un adeguato sistema di regimazione delle acque per la presenza di emergenze effimere di acque sotterranee lungo il versante in concomitanta con eventi di precipitazioni piovose particolarmente intensi, inoltre dovrà essere assicurata la stabilità e compattatura del piano di fondazione del percorso pedonale previa verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento e secondo le eventuali indicazioni che potranno essere fornite dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo - Svizzera sulla pesca;

- il Comune di Cannero Riviera è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretese di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 n.  1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n.  1595 e successive disposizioni nonchè a quei livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del Demanio Pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico - alla Legge Regionale n.  45/1989 - vincolo idrogeologico, - etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole