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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 67-7675

Progetto per il potenziamento della rete di vendita del metano per autotrazione. Trasferimento ai Comuni di fondi per il finanziamento di imprese che intendano realizzare impianti di distribuzione di metano per autotrazione. Definizione dei tempi per la presentazione dei dossier di candidatura e dei crietri per la loro valutazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di stabilire i seguenti criteri per la pubblicizzazione del bando, per la valutazione delle candidature e per l’erogazione del contributo per le risorse accantonate sull’anno 2002 nei confronti dei Comuni che propongono l’attivazione sul proprio territorio di distributori di metano:

- presentazione di un dossier di candidatura per l’ampliamento, attraverso distribuzione di metano, della gamma di servizi proposti dalle stazioni di servizio esistenti o per la realizzazione di una nuova stazione di servizio dotata di distribuzione di metano, coerente con i criteri della programmazione comunale e regionale in materia;

- la definizione dell’ammontare del contributo per ogni impianto nella misura di euro 150.000,00 da erogare a favore di aziende o imprenditori privati che realizzano un impianto di distribuzione di metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di impianti esistenti sia attraverso nuove realizzazioni;

- il dossier di candidatura, da presentarsi da parte del Comune, deve essere predisposto a cura del legale rappresentante dell’impresa che intende realizzare un impianto di distribuzione di metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di impianti esistenti, sia attraverso nuove realizzazioni;

- il dossier di candidatura deve espressamente indicare che l’impianto per il quale si presenta la candidatura è nelle condizioni di rispettare la normativa vigente, che l’azienda o l’imprenditore possiede la idoneità tecnica di cui al D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 s.m.i. e che l’impianto è dotato di almeno un erogatore doppio di metano e sarà realizzato entro il termine perentorio di 12 mesi decorrente dalla comunicazione di inizio lavori a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalle vigenti leggi, pena la revoca del contributo; il dossier deve essere corredato almeno da:

- la descrizione degli apparati tecnici (compressori - erogatori - stoccaggi) previsti;

- la planimetria dell’impianto con l’evidenziazione delle distanze di sicurezza dai fabbricati circostanti;

e contenere gli altri elementi utili ai fini della formazione della graduatoria;

- i dossier verranno trasmessi dal Comune alla Regione entro 45 giorni dalla data di approvazione del bando accompagnato da una dichiarazione di autorizzabilità di massima dell’impianto sotto il profilo delle competenze comunali;

- nella valutazione delle candidature verrà data priorità ai Comuni assegnati alle Zone 1, 2 e 3p, che non abbiano usufruito dei contributi previsti da D.M. 21/12/2001, ovvero a quelli che possano essere considerati strategici, in coerenza con la rete di distribuzione dei carburanti prevista dalla L.R. 8/1999 s.m.i. ed in relazione al sistema del trasporto pubblico locale previsto dalla programmazione regionale in materia;

- per l’utilizzo delle risorse accantonate per l’anno 2002, nei criteri di valutazione si dovrà tenere conto dell’assenza di distributori di metano nel Comune e della necessità di privilegiare la diffusa copertura del territorio regionale, nonché dell’esclusione del contributo regionale a favore di impianto già beneficiario di risorse statali;

- nei criteri di valutazione, ferme restando le condizioni di sicurezza, saranno requisiti preferenziali la maggiore raggiungibilità da parte dell’utenza, la collocazione su vie di grande scorrimento e/o facilmente raggiungibili, ovvero nel Comune capofila di conurbazione o nel Comune baricentrico, la fruibilità da parte del trasporto pubblico locale, la rapidità dei tempi di servizio all’utenza e la durata dell’orario di servizio e in generale tutti i criteri atti a garantire la migliore efficacia del servizio;

- ai fini della valutazione delle candidature verrà istituita a cura della Direzione Ambiente una Commissione con la partecipazione dei Responsabili dei Settori regionali “Trasporto pubblico locale” nonché “Rete carburante e commercio su aree pubbliche”, competenti per materia ai sensi della L.R. n. 1/2000 e n. 8/1999 o loro delegati;

- il trasferimento dei fondi ai singoli Comuni interessati dalla graduatoria avverrà a cura della Direzione competente a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Europea (cui la presente deliberazione viene notificata come meglio precisato più avanti) e secondo le seguenti modalità: nella misura del 50% a certificazione da parte del Comune di conclusione dell’iter autorizzatorio dell’intervento e di conseguente comunicazione di inizio lavori e per il restante 50% a certificazione da parte del Comune di conclusione del collaudo dell’intervento;

- al fine di garantire la necessaria unitarietà di comportamento sul territorio regionale, anche in relazione al rapporto con la Commissione Europea, si ritiene di individuare le seguenti indicazioni ai Comuni per l’erogazione del contributo ai beneficiari:

- una prima quota pari al 50% del contributo a presentazione da parte del beneficiario di uno stato avanzamento lavori corredato da copia delle relative fatture giustificative di tale importo e conferma della realizzabilità entro i 12 mesi prescritti ovvero presentazione degli eventuali documentati motivi sopravvenuti non dipendenti dalla volontà del beneficiari che comprovino la necessità di una proroga;

- un saldo del rimanente 50% del contributo a presentazione da parte del beneficiario del collaudo attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente, corredato da copia delle fatture giustificative dell’importo a saldo;

- in caso di revoca le risorse verranno utilizzate per la realizzazione di un diverso impianto sulla base della graduatoria stilata dalla Regione Piemonte;

- i dossier di candidatura, entrati in graduatoria ma non finanziabili per effetto della consistenza dell’accantonamento per l’anno 2002, saranno considerati ai fini delle graduatorie dei prossimi due anni; qualora intervengano modificazioni dei criteri e delle procedure, si provvederà ad avvisare il Comune e l’impresa in tempo utile per consentire la presentazione (o l’aggiornamento) di un nuovo dossier di candidatura;

- di prendere atto della necessità di notificare la previsione di erogazione del contributo in oggetto alla Commissione Europea, a norma del combinato disposto degli artt.87 e 88 Trattato C.E., precisando che la realizzazione di questo progetto non solo è strumentale al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L. 1 giugno 2002 n. 120 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997.” ma è altresì necessaria al perseguimento degli obbiettivi di miglioramento della qualità dell’aria individuati dal Decreto Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n.60 che costituisce recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE del Consiglio;

- di avvertire i beneficiari che i contributi in oggetto sono subordinati all’autorizzazione da parte della Commissione Europea e che pertanto l’effettiva erogazione avverrà a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)