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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 60-7668

Criteri di riparto tra le province della quota regionale Fondo Nazionale 2002 di cui alla legge n. 68/99. Assegnazione mediante accantonamento delle relative risorse in favore della Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro per un ammontare di Euro 2.793.796,96 sul cap. 11122 del bilancio 2002. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) la quota del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili assegnata alla Regione Piemonte per le annualità 2002 pari alla somma di Euro 2.793.796,96 viene destinata al finanziamento delle agevolazioni di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 secondo la seguente ripartizione percentuale tra i benefici finanziabili ex lege e per gli importi sotto indicati:

a- 80 per cento del totale pari alla somma di Euro 2.235.037,58 al finanziamento della fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali (di competenza INPS ) relativi ai lavoratori disabili assunti;

b- 10 per cento del totale pari alla somma di Euro 279.379,71 al finanziamento della fiscalizzazione totale o parziale dei contributi assistenziali (di competenza INAIL) relativi ai lavoratori disabili assunti,

c- 5 per cento del totale pari alla somma di Euro 139.689,83 al finanziamento del rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato ai disabili o per l’apprestamento di telelavoro, o per la rimozione delle barriere architettoniche, relativi ai lavoratori disabili assunti;

d- 2 per cento del totale pari alla somma di Euro 55.875,93 al finanziamento degli oneri di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (di competenza INAIL) relativi ai soggetti disabili che svolgono attività di tirocinio finalizzata all’assunzione,

e- 3 per cento del totale pari alla somma di Euro 83.813,91 al finanziamento del costo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativa ai soggetti disabili che svolgano attività di tirocinio finalizzata all’assunzione.

2) Tale quota Regionale del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relativa all’anno 2002 pari alla somma di Euro 2.793.796,96 viene assegnata mediante accantonamento alla competente Direzione Formazione Professionale- Lavoro sul cap. 11122 del bilancio 2002 (A/101609 ) che ne assume la gestione e provvederà ai successivi adempimenti ad essa relativi.

3) La predetta quota del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili destinata dal Ministero del Lavoro alla Regione Piemonte per l’ anno 2002 è suddivisa tra le Province, quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato, in applicazione del criterio numerico indicato in premessa e cioè sulla base della percentuale dei disabili iscritti nelle liste del collocamento mirato a livello provinciale (alla data del 30/4/2002) rispetto al numero complessivo dei disabili registrati a livello regionale secondo lo schema e per gli importi di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La Regione si riserva di modificare detto criterio a seguito di adeguata valutazione dei risultati conseguiti successivamente all’applicazione delle agevolazioni di cui trattasi.

4) La suddivisione così operata comporta il trasferimento diretto dalla Regione (Direzione Formazione Professionale-Lavoro) alle Province degli importi di cui al citato allegato A) per la copertura dei benefici inerenti le lettere c) d) ed e) indicate al precedente punto 1 e così rispettivamente destinati:

- al rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro di cui all’art. 13 della L. 68/99 lett. c)

- alla copertura del costo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di competenza INAIL relativi ai soggetti disabili che svolgono attività di tirocinio finalizzate all’assunzione ai sensi dell’art.13 c. 3 della L. 68/99;

- alla copertura del costo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativa ai soggetti disabili inseriti in tirocinio ai sensi dell’art. succitato.

Il finanziamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per gli importi di cui al predetto allegato A) a copertura dei benefici inerenti le lettere a) e b) di cui al precedente punto 1 avviene invece secondo le seguenti modalità:

a- la fiscalizzazione degli oneri previdenziali di competenza dell’INPS viene operata dall’Istituto a seguito della corresponsione delle relative risorse da parte della Regione per l’ anno 2002

b- gli importi conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri assistenziali di competenza dell’INAIL per l’anno 2002 sono invece versati a saldo dalla Regione all’ Istituto su comunicazione della somma spettante ai datori di lavoro ammessi ai benefici trasmessa dall’ INAIL alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro e per conoscenza alle Province.

Tutto ciò in attuazione degli accordi dedotti nelle convenzioni che la Regione ha stipulato con l’INPS in data 18/4/2002 e con l’INAIL in data 3/5/2002 e di cui rispettivamente alle DGR n. 59-5531 dell’11/3/2002 e n. 58-5530 dell’11/3/2002.

5) Le risorse così assegnate alle singole Province e dalle stesse non utilizzate rimangono

accantonate in loro favore a valere sulla successiva annualità

6) L’accesso ai benefici di cui all’art. 13 della L. 68/99 non è automatico in ragione della stipula delle convenzioni previste dall’art. 11 della stessa legge ma è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte dei datori di lavoro corredata dal programma di inserimento mirato che dovrà essere valutato dalle Province attraverso i propri servizi, garantendone il coordinamento. In ogni caso le agevolazioni di legge decorrono dalla data di assunzione dei lavoratori disabili. I termini per presentare istanza di ammissione ai benefici alle Province sono fissati al 30 giugno e al 31 ottobre di ogni anno.

7) I benefici di cui all’art. 13 della L. 68/99 lett. a) e b) possono essere concessi dai competenti servizi provinciali, nei limiti delle risorse ad essi assegnate e qualora ritenuti ammissibili in favore dei datori di lavoro convenzionati per una durata inferiore rispetto a quella massima prevista ex lege che è:

nell’ipotesi di cui alla let. a) per un periodo fino a 8 anni;

nell’ipotesi di cui alla let. b) per un periodo fino a 5 anni.

Fatti salvi i predetti termini l’insieme delle agevolazioni di cui all’art. 13 L.68/99 sono concesse su base annua e nei limiti di durata previsti dalle convenzioni fermo restando il positivo esito delle attività di monitoraggio e verifica sul programma di inserimento lavorativo svolte dai servizi competenti.

8) I criteri per la valutazione dei programmi da ammettere ai benefici previsti alle lett. a) e b) del co.1 dell’art. 13 L.68/99 sono quelli previsti dall’art. 6 del D.M. n. 91 del 13.1.2000 citato in premessa, ferma restando la riserva per i disabili psichici ed intellettivi stabilita all’art. 13 lett. a) della legge n. 68/99, la quale, in fase di prima attuazione, è fissata al 10% della quota del fondo assegnata, per tali benefici, alla Regione e, in caso di eventuale residuo, riutilizzata per il finanziamento degli altri programmi di inserimento mirato.

La valutazione dei programmi spetta alle Province ed avviene tenuto conto, in primo luogo, del criterio di precedenza stabilito per i programmi di cui all’art. 6 lett. a) del citato D.M. che prevede l’avviamento lavorativo prioritario dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento in particolare psichici e intellettivi.

In via sussidiaria l’ammissione alle agevolazioni viene concessa tenuto conto del maggior numero di requisiti soddisfatti e, in ogni caso, attribuendo priorità a quei programmi di inserimento mirato che prefigurino inserimento stabili.

La fattispecie individuata dall’art. 6 c. 1 lett. b) suddetto deve considerarsi prioritaria rispetto a quelle individuate dallo stesso articolo lett. c) ed e) che sono invece equivalenti ai fini della valutazione.

A parità di requisiti la valutazione deve tenere conto in via esclusiva del criterio cronologico relativo alla data di stipula della convenzione corredata dal programma di inserimento mirato, purchè detti atti siano accompagnati dalla contestuale o anche successiva istanza di ammissione alle agevolazioni previste.

9) Sono affidate all’Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi della L.R. n. 41/98 le attività di monitoraggio e verifica sui programmi di inserimento mirato nonché le attività di gestione contabile e di monitoraggio relativamente ai flussi finanziari tra Regione, Province, INAIL e INPS, rimettendo al responsabile della Direzione Formazione Professionale-Lavoro l’emanazione degli atti conseguenti per la concreta applicazione di quanto affidato all’Agenzia Piemonte Lavoro e di individuare le modalità di raccordo tra l’Agenzia Piemonte Lavoro e la Direzione Regionale Formazione Professionale-Lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)