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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 97-7860

L.R. 93/95, art. 3; D.C.R. n. 229-10389 del 28/3/2002 “Programma Pluriennale degli Interventi per l’Impiantistica Sportiva 2002/2005": approvazione del Piano annuale di intervento per l’anno 2002

A relazione dell’Assessore Racchelli:

Vista la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie” che stabilisce all’art. 3, al fine di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi e delle attrezzature sportive, che la Regione si doti di Programmi pluriennali d’intervento approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta;

visto il Programma Pluriennale degli Interventi per l’Impiantistica Sportiva 2002/2005, approvato con D.C.R. n. 229-10389 del 28/3/2002 che stabilisce la predisposizione e l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di Piani annuali di intervento per l’attuazione degli Assi, delle Misure e delle Azioni di intervento indicate nel Programma Pluriennale;

ritenuto di provvedere all’approvazione del Piano annuale di intervento per l’anno 2002;

preso atto altresì che lo stesso Programma Pluriennale prevede che sia data comunicazione alla competente Commissione consiliare dell’approvazione del Piano annuale di intervento;

preso atto dello stanziamento disponibile sul Bilancio regionale 2002 del “Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive” - istituito ai sensi della L.R. n. 18/2000 - e considerata l’eventualità, in previsione degli interventi che saranno ritenuti idonei e ammissibili ai contributi in attuazione dell’Invito a presentare progetti che sarà promosso successivamente all’approvazione del Piano 2002, di utilizzare anche parte dello stanziamento che sarà destinato al Fondo citato dall’esercizio finanziario regionale 2003, al fine di sostenere il maggior numero di interventi idonei;

ritenuto, in relazione alla necessità di dare rapida e massima attuazione al presente Piano 2002, di poter provvedere all’impegno contabile delle risorse assegnate allo scopo sul Bilancio regionale 2002 anche successivamente al 30 novembre 2002, per ragioni d’urgenza e indifferibilità applicabili ai sensi dell’art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare il Piano annuale di intervento per l’anno 2002, allegato e parte integrante della presente deliberazione, predisposto in attuazione del Programma Pluriennale degli Interventi per l’Impiantistica Sportiva 2002/2005 - approvato ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.93/95 con D.C.R. n. 229-10389 del 28/3/2002 - dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare;

di autorizzare l’eventuale utilizzo di parte dello stanziamento che sarà destinato dall’esercizio finanziario regionale 2003 al “Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive”, istituito ai sensi della L.R. n. 18/2000, ad integrazione di quanto disponibile per la stessa finalità nel Bilancio regionale 2002, al fine di sostenere il maggior numero di interventi che saranno ritenuti idonei e ammissibili ai contributi in attuazione del citato Piano annuale di intervento per l’anno 2002;

di stabilire che ai fini della rapida e massima attuazione del Piano annuale d’intervento 2002, per ragioni d’urgenza e indifferibilità applicabili ai sensi dell’art. 31, comma 8, della L.R. n. 7/2001, l’impegno contabile relativo alle risorse stanziate allo scopo sul Bilancio regionale 2002 è consentito anche successivamente al 30/11/2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Programma Pluriennale degli Interventi
per l’Impiantistica Sportiva 2002/2005.

PIANO ANNUALE
DI INTERVENTO PER L’ANNO 2002

1. Finalità

Il Piano annuale di intervento per l’impiantistica sportiva per l’Anno 2002 è finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’impiantistica sportiva nella regione in attuazione di quanto previsto dal Programma Pluriennale degli Interventi per l’Impiantistica Sportiva 2002/2005, adottato con D.C.R n. 229-10389 del 28/3/2002, e coerentemente con quanto stabilito dalla Legge regionale n.93/1995 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie” , Titolo II, Art.3.

2. Assi di intervento

Il Programma Pluriennale per l’impiantistica sportiva anni 2002-2005 individua tre Assi di intervento, ciascuno articolato in Misure di intervento che ne precisano i contenuti, finalizzati in particolare:

Asse 1) Messa a norma, completamento, ampliamento e diversificazione degli impianti.

Asse 2) Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a particolare vocazione.

Asse 3) Impiantistica per attività sportive di livello nazionale ed internazionale.

I tre Assi di intervento sono assunti come riferimento per la programmazione 2002 e così le relative Misure di cui sono precisate, per ognuna, le azioni finanziabili, i soggetti beneficiari, le modalità e l’entità dei contributi assegnabili, ecc.

3. Beneficiari

I soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Piano di attuazione sono i seguenti:

A. Enti Pubblici, Province, Comunità Montane, Comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico.

B.

* Enti esponenziali (CONI, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva),

Società e Associazioni sportive con personalità giuridica. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; Società e Associazioni sportive aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI; Enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI; Società e Associazioni sportive affiliate ai predetti Enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica;

Enti morali che perseguano, in conformità delle normative che li concernono e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro (art. 3 della legge 24 dicembre 1957, così come sostituito dall’art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50);

-Società e Associazioni sportive senza personalità giuridica. Associazioni e Società sportive affiliate, da almeno un anno, alle Federazioni sportive nazionali ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, costituite senza scopo di lucro;

limitatamente agli interventi su impianti sportivi e/o su aree in piena disponibilità (proprietà, affitto, concessione, ecc.) per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Qui di seguito sono precisate, per ciascun Asse, Misura e Azione di intervento, le modalità e l’entità dei contributi assegnabili alle diverse categorie di beneficiari elencate (A e B) nell’ambito del Piano di intervento 2002.

4. Assi, Misure e Azioni di intervento sostenibili nell’ambito del Piano 2002

Asse 1) Messa a norma, completamento, ampliamento e diversificazione degli impianti

 Il sostegno è indirizzato al recupero funzionale, al potenziamento e alla qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, alla diversificazione delle possibilità di utilizzo anche per attività complementari alla pratica sportiva.

Misura 1.1 - Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria

Obiettivi

Migliorare ed ampliare la possibilità di utilizzo degli impianti esistenti e favorire la loro gestibilità sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico.

Azioni

Interventi volti a:

1. Abbattere le barriere architettoniche degli impianti esistenti ai sensi della legge 9.1.89, n.13 e del DM 14.6.89, n. 236 anche presso le strutture sedi dei soggetti B di cui al par. 3.

2. Adeguare gli impianti esistenti alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie compresi gli interventi volti al risparmio energetico e allo smaltimento dei rifiuti e dei reflui inquinanti.

3. Effettuare la manutenzione straordinaria e migliorare gli impianti sportivi dati in concessione da Enti pubblici a Organizzazioni sportive o di proprietà di enti ed associazioni senza scopo di lucro.

4. Contribuire all’acquisto di attrezzature sportive che abbiano una vita economica di almeno 5 anni, con l’esclusione dei mezzi di trasporto, degli animali, delle attrezzature utilizzate per interventi di movimento terra e attività di coltivazione e manutenzione di terreni e delle superfici erbose.

5. Realizzare aree di servizio, centri di ristoro ed aggregazione a completamento dell’impianto sportivo compresa la realizzazione di piccole foresterie pertinenziali agli impianti e funzionali alle attività sportive praticate.

Beneficiari

Soggetti A e B (secondo la descrizione di cui al par. 3).

Modalità ed Entità dei contributi

A favore dei soggetti A sono concessi i seguenti contributi.

Per le Azioni 1, 2, 3 e 5 contributo in conto interesse pari all’abbattimento dell’1,5% degli interessi sui mutui elevabile fino all’1,8% nel caso di Comunità Montane e di Comuni compresi nei loro territori.

A favore dei soggetti B sono concessi i seguenti contributi.

Per l’Azione 1 contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione pari a Euro 60.000=, incrementabile fino a Euro 80.000= nel caso in cui sia prevista la realizzazione di elevatori.

Per le Azioni 2, 3, 4 e 5 contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 80.000=.

Per le Azioni 1, 2, 3 e 5 contributo in conto interesse sulla spesa ammissibile pari all’abbattimento dell’1% degli interessi sui mutui e/o garanzia fidejussoria fino ad un massimo di 1/3 della spesa ammissibile.

Nei casi in cui l’area o l’impianto siano di proprietà pubblica assegnati in concessione ai soggetti B il contributo in conto interessi è pari all’abbattimento dell’1,5% degli interessi sui mutui, elevabile fino all’1,8% nel caso di interventi realizzati nei territori delle Comunità Montane.

Misura 1.2 - Realizzazione di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e aree verdi

Obiettivi

Favorire la pratica fisico-motoria e la relativa aggregazione sociale, in aree e spazi non destinati in modo specifico all’impiantistica sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni quali attività culturali, associative e di ritrovo.

Azioni

1. realizzazione di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e sportive all’aperto.

Beneficiari

Soggetti A e B (secondo la descrizione di cui al par. 3).

Modalità ed Entità dei contributi

A favore dei soggetti A e per l’Azione 1 è concesso:

contributo in conto interesse pari all’abbattimento dell’1,5% degli interessi sui mutui elevabile fino all’1,8% nel caso di Comunità Montane e di Comuni compresi nei loro territori.

A favore dei soggetti B e per l’Azione 1 sono concessi i seguenti contributi.

Contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 80.000=, elevabile sino al 50% della spesa ammissibile e ugual limite di contribuzione massima nel caso in cui siano previsti anche interventi che favoriscono la pratica sportiva da parte dei disabili.

Contributo in conto interesse sulla spesa ammissibile pari all’abbattimento dell’1% degli interessi sui mutui e/o garanzia fidejussoria fino ad un massimo di 1/3 della spesa ammissibile.

Nei casi in cui l’area o l’impianto siano di proprietà pubblica assegnati in concessione ai soggetti B il contributo in conto interessi è pari all’abbattimento dell’1,5% degli interessi sui mutui, elevabile fino all’1,8% nel caso di interventi realizzati nei territori delle Comunità Montane.

Asse 2) Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a particolare vocazione

Sostegno alla creazione di nuovi impianti sportivi in bacini d’utenza ad elevata domanda o a forte vocazione turistico-sportiva ed alla predisposizione di aree dedicate agli sport praticabili in ambiente naturale ed all’aria aperta ad infrastrutturazione leggera che abbiano valenza sovraccomunale o siano comprese nel territorio di grandi città).

Misura 2.1 - Interventi in zone con gravi carenze impiantistiche

Obiettivi

Riequilibrare l’offerta sportiva nei confronti della domanda; favorire la realizzazione di impianti per la pratica sportiva di base e specialistica in aree in cui sono riscontrabili gravi carenze che pregiudicano la possibilità di praticare l’attività sportiva, in generale ed in particolare dei ragazzi in età scolare, dei giovani e dei portatori di handicap.

Azioni

1. Interventi in bacini di utenza in cui è necessario rafforzare i servizi di base a favore della collettività.

2. Interventi nelle aree a vocazione turistica.

3. Interventi per la realizzazione ex novo e/o il potenziamento di impianti medio-piccoli, preferibilmente con requisiti di polifunzionalità e polivalenza nelle zone marginali del territorio e delle grandi aree urbane.

4. Interventi di eccellenza volti a favorire la pratica sportiva da parte dei soggetti disabili in bacini di utenza carenti, definiti in accordo con la Federazione Italiana Sport Disabili.

Beneficiari

Soggetti A e B (secondo la descrizione di cui al par. 3).

Modalità ed Entità dei contributi

A favore dei soggetti A sono concessi i seguenti contributi.

Per le Azioni 1, 2, 3 e 4 contributo in conto interesse pari all’abbattimento dell’1,5% degli interessi sui mutui elevabile fino all’1,8% nel caso di Comunità Montane e di Comuni compresi nei loro territori.

A favore dei soggetti B sono concessi i seguenti contributi.

Per le Azioni 3 e 4 contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 100.000=.

Per le Azioni 1, 2, 3 e 4 contributo in conto interesse sulla spesa ammissibile pari all’abbattimento dell’1% degli interessi sui mutui e/o garanzia fidejussoria fino ad un massimo di 1/3 della spesa ammissibile.

Nei casi in cui l’area o l’impianto siano di proprietà pubblica assegnati in concessione ai soggetti B il contributo in conto interessi è pari all’abbattimento dell’1,5% degli interessi sui mutui, elevabile fino all’1,8% nel caso di interventi realizzati nei territori delle Comunità Montane.

Misura 2.2 - Strutturazione di aree dedicate agli sport praticabili in ambiente naturale ed all’aria aperta ad infrastrutturazione leggera

Obiettivi

Sviluppo di attività sportive all’aria aperta, anche a sostegno dell’offerta rivolta al turismo di matrice sportiva.

Azioni

1. Interventi per il miglioramento e la strutturazione di aree dedicate alla pratica di attività sportive all’aria aperta, quali arrampicata sportiva, torrentismo, mountain bike, parapendio, canoa, e simili, con interventi leggeri ad impatto ambientale bassissimo o nullo.

2. Strutturazione dei servizi indispensabili alla corretta fruizione delle aree dal punto di vista ambientale e della sicurezza.

3. Messa in opera di adeguata segnaletica.

Beneficiari

Soggetti A e B (secondo la descrizione di cui al par. 3).

Modalità ed Entità dei contributi

A favore dei soggetti A sono concessi i seguenti contributi.

Per le Azioni 1 e 2 contributo in conto interesse pari all’abbattimento dell’1,5% degli interessi sui mutui elevabile fino all’1,8% nel caso di Comunità Montane e di Comuni compresi nei loro territori.

Per l’Azione 3 contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 20.000=.

Per le Azioni 1 e 2 contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 80.000= a favore di Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti o consorzi di Comuni aventi ciascuno popolazione compresa nel limite previsto o la cui popolazione complessiva non superi i 5000 abitanti.

A favore dei soggetti B sono concessi i seguenti contributi.

Per le Azioni 1 e 2 contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 80.000=.

Per l’Azione 3 contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 20.000=.

Per le Azioni 1,2 e 3 contributo in conto interesse sulla spesa ammissibile pari all’abbattimento dell’1% degli interessi sui mutui e/o garanzia fidejussoria fino ad un massimo di 1/3 della spesa ammissibile.

Nei casi in cui l’area o l’impianto siano di proprietà pubblica assegnati in concessione ai soggetti B il contributo in conto interessi è pari all’abbattimento dell’1,5% degli interessi sui mutui, elevabile fino all’1,8% nel caso di interventi realizzati nei territori delle Comunità Montane.

Asse 3: Impiantistica per attività sportive di livello nazionale ed internazionale

Recupero funzionale e costruzione di impianti sportivi di eccellenza che permettano lo svolgimento di competizioni nazionali ed internazionali; realizzazione di strutture di eccellenza adatte ad ospitare Centri Federali. Tali interventi dovranno essere localizzati in aree che esprimono una domanda sportiva adeguata alla potenzialità dell’impianto e tali da garantire la possibilità di una corretta gestione sotto il profilo funzionale ed economico.

Misura 3.1 - Interventi di impiantistica di interesse nazionale ed internazionale o a grande bacino d’utenza

Obiettivi

I. Recupero funzionale e costruzione di impianti sportivi di eccellenza che permettano lo svolgimento di gare nazionali ed internazionali e/o la realizzazione strutture di eccellenza adatte ad ospitare Centri Federali.

II. Realizzazione di impianti che, per caratteristiche tipologiche, si rivolgono ad un grande bacino di utenza e localizzati in aree che esprimono una domanda sportiva adeguata alla potenzialità dell’impianto e tale da garantire la possibilità di una corretta gestione sotto il profilo funzionale ed economico.

Azioni

1. Ristrutturazione, messa a norma e realizzazione di impianti per attività agonistiche di livello nazionale ed internazionale.

2. Realizzazione e ristrutturazione di impianti per Centri Federali.

Beneficiari

Soggetti A e B (limitatamente a: C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI) di cui al par. 3.

Modalità ed Entità dei contributi

A favore dei soggetti A sono concessi i seguenti contributi.

Per l’Azione 1 contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 700.000= nei casi di nuove realizzazioni e di ristrutturazioni generali; contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e limite massimo di contribuzione di Euro 200.000= nei casi di messa a norma compresa la manutenzione straordinaria.

Per interventi di particolare rilevanza regionale il contributo in conto capitale può raggiungere il 50% della quota prevista a carico del soggetto proponente qualora l’iniziativa goda già di un contributo pubblico e/o sia compresa in Accordi di programma aventi finalità sportive e turistico-sportive cui partecipi la Regione (stipulati o in corso di stipulazione a seguito dell’avvio della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000), purché sia rispettato il termine di avvio dei lavori di cui al successivo par. 7..

A favore dei soggetti B (con le limitazioni di cui sopra) sono concessi i seguenti contributi.

Per le Azioni 1 e 2 contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e con un limite massimo di contribuzione di Euro 700.000= nei casi di nuove realizzazioni e di ristrutturazioni generali; contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e limite massimo di contribuzione di Euro 200.000= nei casi di messa a norma.

Impianti destinati alla pratica degli sport tipici regionali

Nel caso di interventi inerenti impianti destinati alla pratica degli sport tipici della regione, quali la Palla tamburello e la Palla pugno, i contributi previsti dal Piano 2002 per le Azioni di riferimento, sono così incrementati:

* nel caso del conto capitale del 5% in più rispetto alla percentuale prevista;

* nel caso di contributo in conto interessi l’abbattimento dell’interesse sul mutuo è pari all’1,8%, qualunque sia il soggetto proponente,l’azione di riferimento e la localizzazione.

5. Cumulabilità dei contributi

Tutte le modalità di contributo previste dalle Misure del presente Piano 2002 a favore dei soggetti beneficiari ammissibili sono cumulabili tra loro per lo stesso intervento.

In nessun caso sono concessi contributi a valere sul presente Piano 2002 a favore di interventi che beneficiano già di contributi assegnati in attuazione della precedente programmazione ai sensi della L.R. 93/95.

6. Funzionalità degli interventi

Gli interventi proposti nell’ambito del presente Piano 2002 dovranno inderogabilmente costituire, in relazione a ciascuna Azione di riferimento, “lotti di intervento funzionali” ovvero dovranno garantire che l’intero impianto o, una o più parti autonome di esso, siano utilizzabili a norma. Tale vincolo non sussiste per interventi relativi esclusivamente all’acquisto delle attrezzature.

7. Spese ammissibili

Ai fini della quantificazione del costo di investimento ammissibile, sulla cui base determinare l’entità del contributo concedibile, le spese ammissibili sono le seguenti:

* spese tecniche di progettazione e di direzione lavori;

* lavori e opere edili compresi gli impianti tecnici; acquisto di terreni e immobili connesso con la realizzazione degli interventi ammissibili computato nella misura massima del 30% dell’investimento complessivo; forniture di arredi e attrezzature comprese quelle di natura informatica (escluso acquisto software).

* l’IVA esclusivamente nei casi in cui non possa essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;

* spese di mano d’opera volontaria (esclusivamente per i soggetti B di cui al par. 3 ) purché questa sia svolta nel rispetto delle normative di sicurezza, certificata dalla direzione lavori dell’intervento e computata nella misura massima dell’15% del valore dei materiali e edili e tecnici acquistati con esclusione degli arredi e delle attrezzature.

Inoltre non potranno essere oggetto di contributo i lavori e le opere iniziate anteriormente al 1° gennaio 2002 e, pertanto, anche le spese relative dovranno risultare sostenute successivamente a tale data.

 8. Spese non ammissibili

Le spese non ammissibili sono le seguenti:

* l’I.V.A. che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;

* le spese inerenti l’acquisto di attrezzature di “corredo” di rapido deterioramento.

9. Criteri generali di valutazione

I criteri generali attraverso cui saranno valutate le proposte di intervento presentate ai sensi del presente Piano 2002 sono i seguenti:

* Capacità dell’intervento proposto di conseguire efficacemente le finalità della Misura e dell’Asse di riferimento.

* Adeguatezza dell’intervento in relazione ai fabbisogni espressi dalla domanda del bacino d’utenza di riferimento.

* Qualità tecnico-funzionale della proposta di intervento.

* Livello di elaborazione progettuale.

* Stato d’avanzamento dell’iter attuativo previsto.

* Fondatezza dei costi

* Plausibilità del Piano finanziario

* Validità dell’ipotesi gestionale (rapporto tra costi di manutenzione-gestione e ricavi)

* Capacità dell’iniziativa di inserirsi o di dar luogo ad un processo di “filiera” turistico-sportiva

10. Piano finanziario

Le risorse necessarie per il finanziamento dell’insieme delle iniziative comprese nel Piano di intervento 2002 saranno definite nella loro entità complessiva sulla base delle disponibilità relative agli esercizi finanziari regionali 2002 e 2003 e confluiranno nel “Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive” previsto dalla L.R. n. 18/2000.

Il Fondo sarà utilizzato dall’Istituto del Credito Sportivo e dall’Istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte S.p.a.- secondo le modalità e la ripartizione stabilita con successivo provvedimento dirigenziale.

La dotazione di risorse da destinare al sostegno degli interventi idonei potrà essere incrementata anche alla luce di economie derivanti dall’attuazione della programmazione triennale precedente.

Con provvedimento successivo all’approvazione del presente Piano 2002 sarà inoltre stabilita l’articolazione e l’entità delle quote di risorse da attribuire ai singoli Assi di intervento. Nel caso in cui gli interventi ritenuti ammissibili a contributo per ciascun Asse non esauriscano l’importo a questo destinato sarà possibile procedere ad una diversa ripartizione delle risorse disponibili, al fine di ottimizzarne l’uso e garantire il finanziamento del numero massimo di interventi idonei.

11. Presentazione delle domande

Le domande di contributo per la realizzazione degli interventi indicati dal presente Piano di intervento 2002 dovranno essere presentate a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) del relativo Invito a presentare progetti.

L’Invito è approvato con provvedimento dirigenziale insieme alla modulistica di candidatura successivamente all’approvazione del presente Piano annuale 2002.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica e corredate di tutta la documentazione in essa specificata pena la mancata accettazione della domanda stessa.

La modulistica sarà reperibile, a seguito della pubblicazione dell’Invito a presentare progetti sul B.U.R., presso la Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Sport - Via Magenta 12, Torino o attraverso il sito Internet:

www.regione.piemonte.it/turismo/index.htm

Lo stesso Invito stabilirà il periodo entro cui presentare le domande, da inoltrare alla Regione Piemonte esclusivamente mediante Raccomandata A.R.

12. Valutazione delle candidature e formulazione delle graduatorie di idoneità

Le candidature presentate in attuazione del Piano di intervento 2002 saranno oggetto:

* di verifica preliminare sotto il profilo formale e di conformità al Piano 2002;

* di valutazione di merito.

Le istanze presentate mediante la l’apposita modulistica saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale ossia della conformità con quanto stabilito dal Piano 2002.

In particolare le domande che a seguito della verifica preliminare risulteranno: presentate oltre il termine stabilito; non complete dei documenti e delle informazioni richieste (da fornire secondo le indicazioni contenute nella modulistica); i cui lavori siano iniziati prima del 1°/1/2002; il cui contenuto risulti non conforme alle Azioni e ai beneficiari ammissibili o non sia valutabile in termini di lotto funzionale, saranno giudicate “non accettabili” e, pertanto, escluse dalla successiva fase di valutazione di merito e dall’ammissione al contributo.

La valutazione di merito delle proposte di intervento sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nel presente Piano annuale 2002 mediante un metodo di valutazione “a punteggio” che permetterà la formulazione di graduatorie aperte delle iniziative idonee e ammissibili al finanziamento nonché di stabilire l’entità dei contributi assegnabili in relazione alle risorse disponibili.

A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine temporale di presentazione delle domande.

Nel rispetto dei criteri generali indicati dal Piano 2002 e dal Piano pluriennale 2002-2005, con deliberazione della Giunta regionale, si provvederà alla definizione di apposite “Procedure di valutazione” che stabiliranno l’entità e le modalità di applicazione dei punteggi assegnabili per ognuno degli indicatori adottati in applicazione dei criteri generali, al fine della formazione delle graduatorie di idoneità delle iniziative proposte.

Le “Procedure di valutazione ” stabiliranno inoltre: l’articolazione delle graduatorie in relazione agli Assi e alle Misure previste dal Piano 2002, i criteri e i relativi indicatori da utilizzare per ognuna delle graduatorie individuate.

13. Tempi per la formazione delle graduatorie e individuazione dei beneficiari.

Le graduatorie relative alle iniziative idonee sono approvate con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Con lo stesso provvedimento di approvazione delle graduatorie saranno altresì stabiliti i tempi per l’avvio e la conclusione degli interventi nonché le modalità attuative per la gestione dei contributi assegnati.

In linea generale i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo e conclusi entro tre anni dalla stessa data.

L’esito finale della valutazione e l’eventuale ammissibilità al contributo saranno comunicati a tutti i soggetti che hanno presentato istanza. Nei casi di ammissione al contributo con la stessa comunicazione saranno indicati i successivi adempimenti del beneficiario pena la decadenza del contributo.

14. Erogazione dei contributi

I contributi concessi in conto capitale ai soggetti A e B di cui al par 3 saranno erogati ai beneficiari, su richiesta di questi ultimi, secondo le seguenti modalità.

* 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo;

* il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato. Tale quota potrà altresì essere erogata contemporaneamente alla prima, in forma di anticipo, quando richiesto, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all’ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto. Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata.

In alternativa alle modalità sopra descritte, i contributi possono essere erogati a fine lavori, in un’unica soluzione nonché rapportati alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato.

Per l’erogazione dei contributi in conto interesse e garanzie fidejussorie i soggetti A (limitatamente ai soli contributi in conto interesse) e B, di cui al par. 3, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità indicate dalla Regione contestualmente alla comunicazione di concessione degli stessi contributi.

15. Rispetto dei tempi, proroghe e altri obblighi

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di inizio e di conclusione dei lavori la Regione Piemonte, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Eventuali proroghe dei termini di inizio e di fine lavori potranno essere concesse , su richiesta del beneficiario, esclusivamente per motivi eccezionali e documentati non dipendenti dalla volontà del richiedente.

I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare con mezzi idonei e chiaramente visibili (cartelloni, targhe, ecc.), in corso d’opera e a intervento concluso, che l’impianto sportivo è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

16. Varianti

La realizzazione dell’intervento dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e ammessa al contributo. Varianti sostanziali o che snaturino le finalità e l’uso previsti dalla proposta originaria finanziata comporteranno la revoca del contributo.

Eventuali varianti tecnico-funzionali introdotte nel corso dello sviluppo del progetto successivo alla concessione dei contributi e le varianti in corso d’opera dovranno essere preventivamente sottoposte dai beneficiari alla Regione Piemonte che si pronuncerà in merito entro 30 giorni; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione la variante si intende accolta.