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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Codice 5.3
D.D. 25 novembre 2002, n. 122

Istanza di accesso ad atti amministrativi ex art. 12 D.P.G.R. n. 652/1995. Parziale diniego

Premesso che in data 25 ottobre 2002 il Sig.Ferraris Franco, (omissis), presentava ai competenti uffici della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega istanza di accesso formale ex art.9 comma 2 D.P.G.R. n.652\1995 ai seguenti atti amministrativi detenuti dai summenzionati uffici:

- determinazione dirigenziale n.110\2002, codice 29;

- determinazione dirigenziale n.155\2002, codice 29.4;

- determinazione dirigenziale n.157\2002, codice 29.3,

- determinazione dirigenziale n.217\2002, codice 29.3;

- determinazione dirigenziale n.87\2002, codice 30.3;

dato atto che l’istanza di accesso formale veniva inoltrata dal sig.Ferraris Franco per conto della Società IRM s.r.l., Indagini Ricerche Mediche- Azienda Sanitaria Privata, corrente in Pianezza (Torino) via Torino 19, giusta atto di delega della Società medesima del 16 ottobre 2002;

considerato che l’istanza di accesso formale summenzionata veniva inoltrata dal sig.Ferraris su invito della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega, in quanto, a seguito di richiesta informale in precedenza esercitata dal sig.Ferraris medesimo ex art.9 comma 1 D.P.G.R. n.652\1995, erano sorti dubbi sulla legittimazione del richiedente e sulla sussistenza dell’interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti;

dato preliminarmente atto che l’art.27 comma 3 legge n.675\1996 e s.m.i. ammette la comunicazione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a soggetti privati solo qualora prevista da nome di legge o regolamento, e che l’art.5 comma 1 lett.i) D.P.G.R. n.652\1995 esclude a priori la consultabilità di atti amministrativi della Regione Piemonte afferenti a progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale;

considerato che quattro delle determinazioni dirigenziali oggetto dell’istanza di accesso (n.110\2002, codice 29; n.157\2002, codice 29.3; n.217\2002, codice 29.3; n.87\2002, codice 30.3) contengono dati personali ex art.2 comma 1 lett.c) legge n.675\1996 e s.m.i., relativi a persone giuridiche terze, e che quindi si rende necessaria, oltre che un’analisi della sussistenza della legittimazione dell’istante, un bilanciamento dei contrapposti interessi alla riservatezza delle persone giuridiche terze e all’accesso da parte dell’istante sig.Ferraris Franco;

dato atto che l’art.43 comma 2 legge n.675\1996 e s.m.i. fa salva l’applicazione delle norme previgenti in materia di diritto di accesso, e che l’art.24 comma 2 lett.d) legge n.241\1990 esclude l’ammissibilità dell’esercizio del diritto di accesso allorchè riguardante dati riservati di terzi, persone, gruppi e imprese, a meno che sia necessario per la cura o difesa di interessi giuridici e che, nell’intepretazione di tale norma resa da giurisprudenza ormai pacifica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n.5\1997; dopo, ex multis, Consiglio di Stato, sez.VI, n.59\1999) il rigore della norma medesima è accentuato dalla considerazione che, anche qualora il diritto di accesso sia legittimato dalla sussistenza dell’interesse alla cura e difesa di interessi giuridici dell’istante, tuttavia il diritto alla riservatezza dei controinteressati, costituzionalmente garantito, va tutelato ammettendo esclusivamente la visione degli atti e non l’estrazione di copia;

dato atto che l’interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza delle determinazioni dirigenziali richieste è dal sig.Ferraris Franco, per conto della Società IRM s.r.l., così testualmente formulato: “...al fine di apprestare idoneamente le proprie strutture, sia per adeguarsi correttamente all’accreditamento Regionale, sia per verificare il rispetto di disposizioni vigenti, per la salute dei pazienti, sia per prevenire eventuali situazioni antinfortunistiche dei dipendenti che vi operano”;

considerato che l’interesse giuridicamente rilevante sotteso all’istanza di accesso formulata dal sig.Ferraris Franco, come riportato al punto precedente, palesemente non intregra gli estremi ritenuti necessari dall’art.24 comma 2 lett.d) legge n.241\1990 citato per prevalere sulle esigenze di riservatezza di terzi (cura e difesa di interessi giuridici dell’istante);

considerato che l’interesse giuridicamente rilevante posto dal sig.Ferraris Franco per conto della Società IRM s.r.l., in precedenza esposto, consiste in realtà in una mera esigenza informativa che può essere soddisfatta dalla semplice lettura dei provvedimenti normativi e amministrativi a carattere generale, statali e regionali, attualmente vigenti in materia igienico-sanitaria e di edilizia sanitaria, e che è evidente che la lettura delle determinazioni dirigenziali richieste è del tutto inutile per integrare le finalità informative così come esposte dalla Società IRM s.r.l.;

considerato che, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, l’istanza di diritto di accesso formale presentata in data 25.10.2002 dal sig.Ferraris Franco come sopra identificato è respinta relativamente alle determinazioni dirigenziali n.110\2002, codice 29; n.157\2002, codice 29.3; n.217\2002, codice 29.3; n.87\2002, codice 30.3;

dato atto che l’istanza di diritto di accesso formale menzionata al punto precedente è accolta per quanto riguarda la determinazione dirigenziale n.155\2002, codice 29.4, in quanto tale determinazione dirigenziale contiene dati riferiti all’istante medesimo, e che tale determinazione dirigenziale potrà di conseguenza essere trasmessa al sig.Ferraris Franco contestualmente alla notifica del presente atto nelle forme di legge;

dato atto che l’esercizio del diritto d’accesso di cui al punto precedente dovrà essere esercitato dall’interessato entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, a pena di decadenza, ai sensi dell’art.15 comma 5 del D.P.G.R. n.652\1995;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt.4 e 17 del D.Lgs.n.165\2001;

visto l’art.23 comma 1 lett.e) della L.R. n.51\1997;

visto l’art.24 comma 2 lett.d) L.n.241\1990;

visti gli artt. art.27 e 43 comma 2 L.n.675\1996 e s.m.i.;

vista la L.R.n.27\1994;

visto il D.P.G.R. n.652\1995;

determina

1. Di respingere, per i motivi esplicitati in premessa, ai sensi del D.P.G.R. n.652\1995, l’istanza di diritto di accesso presentata in data 25.10.2002 dal sig.Ferraris Franco, meglio identificato in premessa, per conto della Società IRM s.r.l., Azienda Sanitaria Privata, corrente in Pianezza (Torino), via Torino n.19, giusta atto di delega del 16.10.2002, avente ad oggetto le seguenti determinazioni dirigenziali detenute negli uffici del Settore Attività Amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni Regionali:

- n.110\2002, codice 29;

- n.157\2002, codice 29.3;

- n.217\2002, codice 29.3;

- n.87\2002, codice 30.3;

2. Di accogliere, per i motivi esplicitati in premessa, l’istanza di diritto di accesso di cui al punto 1. relativamente alla seguente determinazione dirigenziale: n.155\2002, codice 29.4, e di disporre che la medesima venga trasmessa all’istante con le modalità illustrate in premessa;

3. Di disporre che la presente determinazione dirigenziale venga notificata nelle forme di legge al Sig.Ferraris Franco all’indirizzo da questi indicato nell’istanza di accesso formale.

Il Direttore regionale
Laura Bertino