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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2002, n. 33-7910

Criteri per il mantenimento di persone anziane non autosufficienti in Residenze Assistenziali - Modifiche alla D.G.R. n. 65 - 565 del 24/7/2000

A relazione dell’ Assessore Cotto

Con D.G.R. 65-565 del 24/7/2000 era stato previsto che in via sperimentale, nelle more delle modifiche delle DD.G.R. n. 38-16335 del 29/6/92 e n. 41-42433 del 9/1/95, le strutture socio-assistenziali in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come Residenze Assistenziali (R.A.) per anziani potessero ospitare anche persone non autosufficienti, in numero concordato con l’Unità di Valutazione Geriatrica competente, anche in relazione alle capacità ricettive e organizzative della struttura e, di norma, non superiore a 5, qualora sussistessero le seguenti condizioni:

a) le persone non autosufficienti ospitate dovevano essere anziani che fossero già stati inseriti precedentemente nella struttura come autosufficienti e che avessero acquisito la non autosufficienza dopo il periodo di almeno un anno dal ricovero nella struttura stessa o anche dopo un periodo inferiore per casi particolari individuati dall’U.V.G. .

Era, in ogni caso, escluso l’inserimento nella struttura di persone che fossero già in condizioni di non autosufficienza e la struttura medesima manteneva, pertanto, il titolo autorizzativo di R.A.;

b) per ogni ospite non autosufficiente il soggetto gestore del presidio doveva predisporre, in accordo con l’Unità di Valutazione Geriatrica competente, un progetto individualizzato di assistenza, garantendo personale e modalità organizzative adeguate a soddisfare correttamente i bisogni sanitari e assistenziali dell’ospite e individuando il responsabile del progetto medesimo.

Tale D.G.R. traeva lo spunto dalle seguenti considerazioni:

in base alla normativa vigente (DD.G.R. n. 38-16335 del 29/6/92 e n. 41-42433 del 9/1/95), gli anziani non autosufficienti possono essere ospitati, a seconda della gravità delle patologie, nelle Residenze Sanitarie Asistenziali (RSA) o nelle Residenze Assistenziali Flessibili (RAF) e, limitatamente alle situazioni di “parziale autosufficienza” -corrispondente alla capacità di “compiere con aiuto le funzioni primarie” della persona-, nelle Residenze Assistenziali (R.A.)

Di fatto, questa suddivisione si configura come elemento di rigidità del sistema nei confronti della domanda di assistenza, in quanto si rende necessario procedere al trasferimento degli anziani ospitati in R.A. al verificarsi di inevitabili aggravamenti del relativo quadro clinico e, d’altra parte, il trasferimento degli anziani tra presidi diversi, produce dolorosi e spesso traumatici distacchi dal territorio e dai luoghi di vita abituali, oltre a maggiori oneri per i famigliari degli assistiti.

Nel periodo di sperimentazione del provvedimento sopraindicato, si rileva come dai verbali delle commissioni di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali non siano emersi particolari problemi di carattere assistenziale nei confronti degli ospiti non autosufficienti autorizzati a essere ospitati nelle R.A. sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento medesimo.

Da tale constatazione si può desumere come, con un progetto individualizzato di assistenza, formulato in accordo con l’Unità di Valutazione Geriatrica, e con personale e modalità organizzative adeguate sia possibile soddisfare correttamente i bisogni sanitari e assistenziali di questi ospiti anche in una struttura come la R.A., che possiede standard inferiori a quelli previsti per le R.A.F. e le R.S.A..

Ciò induce quindi a ritenere come la qualità della vita della persona ospitata dipenda non tanto o meglio non solo dagli spazi che questa può avere a disposizione, quanto piuttosto dall’attenzione e dalle cure che il personale addetto pone nei suoi confronti, seguendo un percorso di cura individuato sulla base delle esigenze assistenziali della persona medesima.

Se a ciò si aggiunge:

- che il limite del numero dei posti letto convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale in RAF e RSA è insufficiente a coprire tutte le richieste di residenzialità in tali strutture e che il limite stesso dovrà essere ridefinito in sede di approvazione del prossimo Piano Socio-Sanitario;

- che è opportuno evitare il trasferimento degli anziani tra diversi presidi perché ciò produce solitamente dolorosi distacchi dal contesto sociale nel quale hanno trascorso la propria vita, pare ragionevole, nelle more dell’adozione del nuovo PSSR e delle modifiche della D.G.R. n. 38-16335 del 29/6/92 e n. 41-42433 del 9/1/95 sopracitate, prescindere dall’indicazione del numero massimo di persone non autosufficienti indicato nella DGR medesima che è possibile ospitare nelle R.A. ubicate in Comuni nei quali non esistano strutture RSA e RAF oppure, laddove esse esistano, abbiano raggiunto l’occupazione di tutti i posti convenzionati, demandando all’U.V.G. competente, in accordo con la struttura R.A. interessata, l’individuazione delle persone non autosufficienti che, assistite con un progetto individualizzato, possono essere accolte nella struttura medesima.

Tutto ciò premesso;

La Giunta regionale,

viste le DD.G.R. n. 38-16335 del 29/6/92, n. 41-42433 del 9/1/95, n. 82-6189 del 19/2/86, n. 113-15670 del 30/12/96, n. 29-29519 dell’1/3/2000, n. 65-565 del 24/7/2000;

visto il parere favorevole espresso dal CO.RE.SA. in data 20/11/2002;

unanime,

delibera

di modificare come segue la DGR 65-565 del 24/7/2000:

1) Nelle more dell’adozione del nuovo Piano Socio-Sanitario regionale, che definirà i nuovi limiti di convenzionamento da parte delle ASL per gli anziani ospitati in Residenze Assistenziali Flessibili (RAF) e in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nelle more delle modifiche delle DD.G.R. n. 38-16335 del 29/6/92 e n. 41-42433 del 9/1/95, le strutture socio-assistenziali in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come Residenze Assistenziali (R.A.) per anziani possono ospitare anche persone non autosufficienti, in numero concordato con l’Unità di Valutazione Geriatria competente, anche in relazione alle capacità ricettive e organizzative della struttura e , di norma, non superiore a 5; qualora le R.A. siano ubicate in Comuni nei quali non esistano strutture RSA e RAF oppure, anche laddove esse esistano, abbiano raggiunto l’occupazione di tutti i posti convenzionati, si prescinde dal numero massimo sopra indicato, sempre in accordo con l’Unità di Valutazione Geriatrica.

2) Le norme indicate al punto 1) sono applicabili qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) le persone non autosufficienti ospitate devono essere anziani che siano già stati inseriti precedentemente nella struttura come autosufficienti e che abbiano acquisito la non autosufficienza dopo il periodo di almeno un anno dal ricovero nella struttura stessa o anche dopo un periodo inferiore per casi particolari individuati dall’U.V.G. .

E’, in ogni caso, escluso l’inserimento nella struttura di persone che siano già in condizioni di non autosufficienza e la struttura medesima mantiene, pertanto, il titolo autorizzativo di R.A.;

b) per ogni ospite non autosufficiente il soggetto gestore del presidio deve predisporre, in accordo con l’Unità di Valutazione Geriatria competente, un progetto individualizzato di assistenza, garantendo personale e modalità organizzative adeguate a soddisfare correttamente i bisogni sanitari e assistenziali dell’ospite e individuando il responsabile del progetto medesimo.

3) le prestazioni a rilevanza sanitaria previste dal progetto individualizzato di assistenza sono assicurate dal servizio di Assistenza Domiciliare Integrata che deve essere attivato dall’ASL competente.

4) I soggetti titolari delle funzioni di vigilanza verificano la compatibilità della permanenza degli ospiti non autosufficienti nelle strutture R.A. in riferimento al numero e alla tipologia del personale utilizzato per l’assistenza degli ospiti stessi e alle metodologie di lavoro adottate per realizzare il piano individualizzato di assistenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)