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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2002, n. 27-7904

Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002. Contributi per investimenti in agricoltura concessi sotto forma di credito di imposta. Istruzioni per la formulazione del parere da parte delle Province

A relazione dell’ Assessore Cavallera

La Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002 prevede la concessione di contributi per investimenti in agricoltura, concessi sotto forma di credito di imposta.

L’articolo 11, comma 3, del citato Decreto legge prevede che il contributo sia destinato esclusivamente alle imprese che abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’ articolo 51 del Reg. CE n. 1257/1999, a valere sui bandi emanati, tra l’altro, dalle Regioni, a condizione che la Regione competente abbia espresso parere favorevole.

Il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, le quali devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale.

Il Regolamento CE 445/2002 della Commissione reca disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1257/99 del Consiglio.

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (in appresso definito PSR) è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000 e dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2507 def. del 7.09.2000.

Gli investimenti attuati dalle aziende agricole ai sensi delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale A “Investimenti nelle aziende agricole” e P “Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito”, rientranti tra quelli previsti dal D.M. 2 agosto 2002 n. 262, sono ammissibili ai sensi del credito di imposta di cui alla Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-29657 del 10.03.2000, modificata ed integrata da ultimo con D.G.R. n 47-1159 del 23 ottobre 2000 e con D.G.R. n. 13-3656 del 3 agosto 2001, tra l’altro, sono state approvate le Istruzioni per l’applicazione delle Misure A “Investimenti nelle aziende agricole” e P “Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito” e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande dal 10 marzo 2000 al 30 novembre 2000.

Il finanziamento delle domande presentate entro il 30 novembre 2000 assorbirà quasi completamente le risorse disponibili sul PSR per l’intero periodo 2000-2006 e pertanto non è possibile prevedere una nuova apertura generalizzata delle domande ai sensi delle citate Misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte per carenza di risorse, salvo limitatissime disponibilità finanziarie che si renderanno libere in poche province.

Peraltro, tale apertura delle domande non riguardava tutte le possibili categorie di potenziali beneficiari, per cui esistono altri potenziali beneficiari che intendono effettuare nuovi investimenti ammissibili ai sensi delle Misure A e P del PSR ma che non possono essere ammessi al finanziamento per carenza di risorse sul PSR stesso.

Poichè questi ultimi possono invece accedere alle agevolazione su tali investimenti sotto forma di credito di imposta, è necessario adottare apposite disposizioni per normare la presentazione e l’esame di domande di aziende agricole che intendono usufruire di tale possibilità per gli investimenti da effettuare.

Ai sensi della L.R. 17/99 le attività gestionali riferite, tra l’altro, alle Misure A e P sono trasferite alle Province.

E’ quindi necessario indirizzare alle Province apposite istruzioni per normare l’esame delle domande ricevute e l’eventuale emissione del parere favorevole, che consiste in un verbale di istruttoria positiva il quale attesta che esistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal PSR, e quantifica gli importi della spesa e del relativo contributo nel rispetto dei limiti massimi di importo complessivo ammissibile per il periodo 2000-2006, previsti dalle citate Misure del PSR.

Il programma è stato approfondito nel corso delle riunioni tecniche con le Province e con le organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 15 ottobre 2002, 5 e 25 novembre 2002.

Il programma è stato esaminato in sede di comitato tecnico, ai sensi della L.R. n. 17/99 ex art. 8, in data 1 agosto 2002 e 14 novembre 2002.

Preso atto che non sussiste la possibilità finanziaria per una nuova apertura generalizzata delle domande ai sensi delle citate Misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte.

La giunta regionale unanime

delibera

1. Le aziende agricole piemontesi possono richiedere alle Province il rilascio del parere sugli investimenti aziendali programmati finalizzato ad accedere ai contributi sotto forma di credito di imposta previsti dalla Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002 e disciplinati dal Decreto Ministeriale 2 agosto 2002, n. 262 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aziende e gli investimenti aziendali programmati devono possedere i requisiti previsti dalle Misure A e P del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (PSR) in applicazione del Reg. CE n. 1257/1999.

Il rilascio del parere da parte delle Province non comporta impegno finanziario a carico del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte.

2. La presentazione della richiesta da parte delle aziende agricole e la relativa istruttoria da parte delle Province avverranno con procedure semplificate, sulla base dei dati autocertificati dal richiedente, secondo quanto verrà precisato con circolare della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura d’intesa con gli Uffici competenti delle Province.

In caso di valutazione positiva le Province rilasceranno un certificato di istruttoria positiva indicando, tra l’altro, la spesa ammissibile ed il contributo corrispondente.

3. Le richieste e relative istruttorie verranno gestite con un apposito sistema informatizzato.

Le richieste potranno essere presentate anche attraverso i Centri di Assistenza Agricoli (C.A.A.).

4. Le ditte destinatarie del verbale d’istruttoria favorevole dovranno comunicare alle Province:

- l’accoglimento, con indicazione dell’entità dell’agevolazione, od il non accoglimento della domanda da parte del Centro Servizi di Pescara entro 30 giorni dal pronunciamento dello stesso;

- l’effettiva fruizione del credito d’imposta entro 30 giorni dalla data di ciascun utilizzo del credito, come prescritto dall’art.7 punto 2 del D.M. 2 agosto 2002, n. 262;

- l’eventuale rinuncia alla fruizione del credito d’imposta concesso.

In mancanza di comunicazioni le Province considereranno utilizzato il credito d’imposta e pertanto i costi dei relativi investimenti saranno computati al fine del calcolo del limite massimo di spesa per azienda per il periodo 2000-2006 previsto dal PSR.

5. Tenuto conto delle esigenze di monitoraggio le Province comunicheranno trimestralmente - in via informatica - alla Regione la situazione statistica delle richieste pervenute e dei certificati di istruttoria positiva emessi, con i relativi importi di spesa e contributo. La prima situazione statistica sarà riferita al 31.03.2003.

Le province, ai sensi dell’art. 7 punto 2 del D.M. 2 agosto 2002, n. 262, dovranno verificare che siano rispettate le condizioni di non cumulabilità degli aiuti.

6. In relazione all’andamento a livello nazionale dell’applicazione della Legge 8 agosto 2002 n. 178 ed in particolare alla situazione finanziaria potrà essere disposta con Deliberazione della Giunta Regionale, d’intesa con le province, l’interruzione della presentazione delle richieste di parere alle Province.

7. Per tutto ciò che non è specificato nella presente deliberazione si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178 di conversione con modificazioni del decreto -legge 8 luglio 2002, n. 138 e dal decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 262 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)