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Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2002

Codice 24
D.D. 17 ottobre 2002, n. 430

Aggiornamento dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36

Visto l’articolo 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante la disciplina dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica previsti dall’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

visto l’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 febbraio 1997 n. 90, con il quale nel definire le modalità di applicazione dell’articolo 18 della L. 36/1994 si dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni di cui all’articolo 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. All’aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all’anno stesso. Analogamente si fa luogo all’aggiornamento dei canoni relativi all’ultimo anno del triennio. Con le stesse modalità si procede all’aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.”;

visto il decreto in data 24 novembre 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale sono stati aggiornati i canoni annui per le utenze di acqua pubblica per il triennio 2000-2002;

visti l’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e l’articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 che conferiscono alla Regione la competenza alla determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;

visto l’articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, che demanda ad un regolamento della Giunta regionale, da adottarsi in sede di prima applicazione della legge entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, la determinazione della misura dei canoni di concessione o di attingimento, nonché delle modalità per l’aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato;

preso atto che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della predetta legge regionale, nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui al l’articolo 15, comma 1 si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente;

ritenuto di procedere all’aggiornamento dei canoni in oggetto ai sensi del precitato decreto ministeriale 25 febbraio 1997 n. 90, determinando peraltro lo stesso limitatamente alla sola annualità 2003 in considerazione della prossima adozione del regolamento previsto dalla disciplina regionale di settore;

visto il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2002, che fissa il tasso di inflazione programmato per l’anno 2003 nella misura dell’1,4 %;

visto l’articolo 23 della l.r. 51/1997

IL DIRETTORE

determina

1. Con riferimento all’anno 2003 i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’articolo 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, sono aggiornati maggiorando dell’1,4% gli importi unitari correnti nell’anno 2002.

2. I canoni unitari correnti nell’anno 2003 sono riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della presente determina.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio

Allegato