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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2002, n. 27-7578

Procedura l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto inerente ai lavori ed opere di sistemazione del T.Grue volte a recuperare la corretta sezione dell’alveo, localizzato nei Comuni di Avolasca, Casasco, Cerreto Grue, Dernice, Garbagna, Montegioco, Sarezzano, presentato dalla Comunità Montana Val Curone, Grue, Ossona

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

-di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto inerente ai lavori ed opere di sistemazione del T.Grue volte a recuperare la corretta sezione dell’alveo, localizzato nei Comuni di Avolasca, Casasco, Cerreto Grue, Dernice, Garbagna, Montegioco, Sarezzano, presentato dalla Comunità Montana Val Curone, Grue, Ossona. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche è valido alle seguenti condizioni:

* venga effettuata una rivegetazione programmata di alcuni tratti spondali dell’asta fluviale;

* tenuto conto delle caratteristiche dei siti interessati dai lavori, siano posti in essere tutti gli accorgimenti e modalità esecutive atte a ridurre l’impatto paesaggistico degli interventi sul contesto interessato, sia a fine lavori sia in corso d’opera, ponendo particolare cura nell’effettuare gli interventi di rinaturalizzazione previsti, da realizzarsi, compatibilmente con l’andamento lavori, contestualmente alle opere previste, (uso di tecniche di ingegneria naturalistica; ripristino della vegetazione ripariale interferita in prossimità degli argini come fascia tampone verso le vicine colture agricole; sagomatura delle sezioni con piccoli terrazzi inondabili che possono essere rivegetati con salici arbustivi senza comportare ostruzioni al deflusso durante gli eventi di piena);

* per quanto attiene le difese spondali in massi, sia effettuato un inserimento di talee di salice tra le fessure dei massi, seguendo gli accorgimenti previsti dalla tecnica di ingegneria naturalistica;

* le eventuali realizzazioni di piste di cantiere necessarie per l’esecuzione delle opere dovranno essere tempestivamente ripristinate a fine lavori;

* le arginature in progetto dovranno essere compattate, protette e immediatamente inerbite per evitare erosioni ad opera delle acque di scorrimento e meteoriche; deve essere altresì verificata la capacità di resistenza all’erosione delle stesse arginature costituite dal materiale d’alveo;

* deve essere individuata la zona di approvvigionamento dei massi da scogliera e la loro quantità, specificando il percorso dei mezzi di trasporto;

* devono essere individuati planimetricamente i luoghi di posizionamento dell’impianto mobile di selezione dei ciottoli per il riempimento delle gabbionate;

* i movimenti di terra, per l’esecuzione delle opere, dovranno essere limitati al minimo indispensabile;

* nel corso dei lavori dovranno essere conservate per quanto possibile le specie arboree pregiate esistenti.

* La relazione tecnica deve contenere le quattro verifiche di stabilità di cui al D.M.11.03.1988, per le nuove opere (muri, gabbionate, scogliere) ed il loro dimensionamento, anche al fine di contrastare efficacemente il taglio che verrà effettuato nella sponda per la loro posa;

* devono essere mantenute le altimetrie delle sponde esistenti per non creare interferenze con le tendenze esondative del corso d’acqua, ad eccezione di limitate zone in fregio a frazioni abitate;

* dalle tavole di progetto devono essere stralciate le sezioni ricadenti in zone non sottoposte ad intervento, mentre devono essere riportate le sezioni d’alveo in corrispondenza delle nuove opere progettate;

* tutte le sezioni devono riportare le quote di ampi tratti del terreno circostante l’alveo con individuazione grafica del livello di piena assunto, nonché le nuove opere e le opere già presenti lungo il corso d’acqua;

* venga eseguita una verifica degli effetti indotti dall’abbassamento del fondo alveo previsto in progetto di 50 cm su tutte le opere esistenti. Al termine dei lavori dovrà essere attestata dal Direttore Lavori la stabilità delle opere stesse;

* dove essere specificata una planimetria di dettaglio delle zone di scavo e di riporto, a scala adeguatamente rappresentativa;

* venga dettagliato il computo dei volumi di scavo e riporto;

* venga garantito il deflusso in asse della portata di magra (con piccoli terrazzi o pendenze trasversali);

* durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

* il materiale di risulta proveniente dagli scavi, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale litoide in eccedenza dall’alveo, venga eseguita l’ordinaria pratica per il rilascio di nuova autorizzazione idraulica e della concessione per il pagamento del canone demaniale, previa quantificazione e indicazione tipologica del materiale stesso; analogamente per il taglio e la rimozione della vegetazione venga corrisposto il relativo valore di macchiatico se dovuto;

* le aree da occupare, individuate dal piano particellare, devono essere rappresentate in una planimetria;

* dovranno essere eliminati dal computo metrico estimativo il costo relativo all’approvvigionamento dei ciottoli e la voce relativa all’imbottimento di sponda, in quanto tale operazione risulta già compensata nell’articolo relativo allo scavo in alveo;

* deve essere allegata agli atti progettuali una dichiarazione del legale rappresentante della Comunità Montana e dei progettisti attestante che i lavori di cui trattasi, ivi compresa la realizzazione delle piste di servizio sulle sponde del torrente, non comporteranno l’acquisizione di aree private;

* le spese generali e tecniche devono essere adeguate a quanto previsto dall’art.23 c.2 della L.183/89 che fissa al 10% massimo la somma di tali spese, calcolata sui lavori e sulle espropriazioni;

* deve essere fornita all’ARPA -Dipartimento di Alessandria- Settore VIA una documentazione fotografica ante-operam e post-operam degli interventi previsti e delle zone di alveo circostante; parimenti, deve essere trasmessa, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 40/98, una dichiarazione del direttore dei lavori e/o del responsabile del procedimento accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nello studio d’impatto ambientale e integrate dalle prescrizioni incluse nella presente D.G.R;

* una copia del progetto esecutivo, contenente tutte le indicazioni e prescrizioni richiamate nel presente dispositivo, validato e vistato dal responsabile del procedimento dell’Amministrazione proponente, deve essere depositato presso il Settore Decentrato OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria per le eventuali verifiche d’istituto da parte degli organi preposti ed all’ ARPA ai fini della propria attività di vigilanza di cui all’art. 8 della L.r. 40/1998;

* deve essere comunicato al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria e all’ARPA -Dipartimento di Alessandria- Settore VIA a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto depositato;

- di dare atto che sono ricomprese nel presente atto le autorizzazioni di cui alle l.r. 45/89, ex D.Lgs. 490/99, L. 183/89 e in particolare l’autorizzazione di cui al R.D. 523/1904 che altresì prevede:

* l’autorizzazione idraulica, resa ai sensi del R.D. 523/1904, ha validità per mesi ventiquattro (24) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

* l’autorizzazione idraulica, resa ai sensi del R.D. 523/1904, si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato OO.PP. di Alessandria;

* il Settore Decentrato OO.PP. di Alessandria si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca dell’autorizzazione idraulica, resa ai sensi del R.D. 523/1904, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

* la Comunità Montana valli Curone-Grue-Ossona, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato OO.PP. di Alessandria, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

* l’autorizzazione idraulica, resa ai sensi del R.D. 523/1904, è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi;

* con il rilascio dell’autorizzazione idraulica, resa ai sensi del R.D. 523/1904, è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere. Con successivo atto, da adottarsi a seguito della definizione della regolamentazione regionale della materia, verrà definito l’eventuale provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e della l.r. 26/4/2000, n. 44;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre;

- di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente e presso l’Ufficio di deposito della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

Avverso il presente atto deliberativo è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/12/1971 n. 1199.

(omissis)