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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

Codice 29
D.D. 30 luglio 2002, n. 269

Gestione dei prezzi di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto ai sensi dell’art. 7, della L. 405/2001. Applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 67-6811 del 29.07.2002

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Che i prezzi di rimborso a carico del Sistema sanitario regionale dei medicinali non coperti da brevetto, di cui all’art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001 n. 405, definiti secondo i criteri di cui all’art. 9 del Dl 8 luglio 2002, n. 138 e della Dgr n. 67-6811 del 29/7/2002 di attuazione, così come specificato in premessa, vigenti in Regione dal 1º agosto 2002, sono quelli riportati nell’Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- che detti prezzi hanno validità fino al successivo aggiornamento trimestrale fatta salva la facoltà di procedere ad aggiornamenti straordinari per effetto di variazioni generalizzate dei prezzi dei farmaci;

- che, per assicurare la piena attuazione degli obiettivi di risparmio della spesa farmaceutica previsti dalla L. 405/2001 tramite la pronta diffusione dei dati utili, si provvedere a notificare agli operatori regionali e a Farmadati Italia S.r.l. l’elenco aggiornato dei prezzi di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto.

Il Direttore regionale
Ciriaco Ferro

Allegato