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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

Codice 29.1
D.D. 22 agosto 2002, n. 289

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, per l’alienazione di terreni siti in Chieri (TO). Determinazione del Commissario dell’Azienda n. 659 del 04/07/2002

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2º del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, all’alienazione dei terreni facenti parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. stessa, siti in Chieri (TO), a catasto censiti:

- N.C.T. - Foglio 64, mappali n. 185 - 186;

come risulta dalla pag. 5 (cinque) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 181 del 19/06/2000;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i.;

3) di dare atto che il ricavato dell’alienazione dei terreni, siti in Chieri (TO), foglio n. 64, mappali n. 185 e n. 186, del valore determinato in complessivi Euro 10.155,00 (diecimila centocinquantacinque/00), dovrà essere destinato alla ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale Maggiore di Chieri in attuazione delle previsioni P.S.R., adeguamento delle norme di sicurezza, umanizzazione e riconversione delle degenze di day hospital e day surgery, attività intramoenia e miglioramento dell’efficienza delle attrezzature IIº lotto - Realizzazione di nuovo edificio quale sede del Distretto e del Poliambulatorio di Chieri; il tutto in conformità a quanto previsto nella determinazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 659 del 04/07/2002;

4) di prendere atto, di quanto espressamente dichiarato nella nota della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, in data 26/07/2002 prot. 10143/D28/28.4, pervenuta alla Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, in data 31/07/2002, prot. 12999/29.1;

5) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria ed al fine del rilascio della presente autorizzazione, che l’alienazione dei terreni di cui trattasi, del valore complessivo di Euro 10.155,00 (diecimila centocinquantacinque/00), è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, in quanto espressamente dichiarato dal Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, nella propria determinazione n. 659 del 04/07/2002;

6) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8, dovrà provvedere all’alienazione del bene oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 15 della Legge Regionale 18/01/1995, n. 8 e s.m.i.;

7) di dare atto che i beni immobili di cui sopra, fanno parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. n. 8 di Chieri.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi