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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

Codice 27.2
D.D. 17 giugno 2002, n. 74

Decreto legislativo 28.2.2000, n. 81 e Legge 23.12.2000, n. 388. Prosecuzione dell’utilizzo dei soggetti, di cui all’art. 2, comma 1 del D.lgs. 81/00, impegnati in attività socialmente utili, per il periodo 1.7.2002-31.12.2002

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di stabilire l’ulteriore utilizzo, fino al 31.12.2002, dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’Allegato A, risultati non stabilizzati a seguito del provvedimento di avvio a stabilizzazione adottato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 78, comma 2 della legge 388/2000, per il completamento delle attività socialmente utili in essere alla data del 31.12.2001;

- di richiedere all’INPS l’erogazione dell’assegno per attività socialmente utili e per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2002-31.12.2002 a favore dei lavoratori di cui all’Allegato A;

- di dare atto che la spesa necessaria per far fronte al pagamento del 100% dell’assegno per attività socialmente utili e per il nucleo familiare risulta a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7 del DL 20.5.1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19.7.1993, n. 236.

L’Allegato A costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda