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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

Codice 27.4
D.D. 13 giugno 2002, n. 73

Linee guida per la valutazione dei piani di autocontrollo nelle industrie alimentari

Garantire ai consumatori elevati livelli di sicurezza degli alimenti è un obiettivo proprietario dei Paesi aderenti all’Unione Europea che hanno sottoscritto importanti documenti, tra cui il Libro Bianco per la sicurezza alimentare ed alcuni recenti Regolamenti comunitari rivolti a migliorare l’integrazione dei sistemi di controllo pubblico e di autocontrollo mantenendo tuttavia ruoli e responsabilità ben distinte.

Nell’ambito di queste misure, adottate a partire dalla metà degli anni ‘90, le industrie alimentari sono tenute a garantire l’igiene e la sicurezza degli alimenti posti in commercio e ad assicurarne la tracciabilità per l’applicazione di provvedimenti di ritiro dei prodotti dal mercato in caso di pericolo per la salute pubblica.

Il nuovo sistema mira ad alleggerire la pressione ed i costi del controllo pubblico sui prodotti alimentari privilegiando la supervisione sull’organizzazione delle imprese di produzione e sulla loro capacità di tenere sotto controllo igienico e sanitario i processi.

Autocontrollo delle industrie alimentari e controllo ufficiale degli alimenti rappresentano, quindi, un doppio filtro per la tutela dei consumatori. Il primo livello, che presuppone un rinnovamento culturale ed organizzativo delle imprese di produzione, opera prevalentemente sul versante della prevenzione ed interviene sul processo produttivo, il secondo livello, quello pubblico, è chiamato a verificare la rispondenza e l’efficacia del sistema di garanzie private anche, ma non soltanto, con il campionamento delle sostanze alimentari e le analisi di laboratorio.

Se nell’attuale sistema il livello dell’autocontrollo risulta carente il controllo ufficiale sui prodotti potrebbe non essere sufficiente a garantire la sicurezza degli alimenti. E’ evidente, pertanto, che gli Organi di controllo delle ASL devono imparare ad utilizzare sempre più lo strumento del sopralluogo ispettivo come occasione di verifica non soltanto dei requisiti strutturali ed igienico funzionali ma anche delle cautele che l’impresa dichiara di adottare per garantire la sicurezza degli alimenti (piano di autocontrollo).

Considerato che dall’emanazione del D.Lvo 155/97 e delle successive modifiche ed integrazioni è trascorso un periodo di tempo sufficiente ad assicurare sia la predisposizione e l’applicazione dell’autocontrollo da parte delle industrie alimentari sia l’aggiornamento professionale del personale di vigilanza ed ispezione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, si ritiene opportuno fornire agli Organi del controllo ufficiale uno strumento operativo per la valutazione dei sistemi di autocontrollo.

Ciò premesso,

Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/98. n. 112 ed il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che conferisce alle Regioni alcune competenze in materia di autorizzazione e controllo degli stabilimenti che producono alimenti destinati all’uomo ed agli animali;

Viste le norme di carattere settoriale che disciplinano la produzione di alimenti di origine animale e che obbligano i titolari degli stabilimenti di produzione ad attuare ed implementare misure di autocontrollo basati sull’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo;

Preso Atto delle necessità di fornire agli operatori di vigilanza ed al personale di ispezione linee guida per la corretta valutazione dei piani di autocontrollo anche al fine di rendere omogenei i comportamenti del personale ispettivo operante nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

IL DIRETTORE

determina

- Di adottare, come parte integrante della presente determinazione, le allegate linee guida per la valutazione dei piani di autocontrollo predisposti dalle industrie alimentari;

- di vincolare gli organi di controllo delle ASL al rispetto dei criteri e delle procedure indicate nelle linee guida;

- di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Piemonte per assicurarne una adeguata diffusione.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda