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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2002, n. 20-7571

Collaborazione tecnico organizzativa tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e l’ Assessorato alla Salute della Regione Liguria per trattamenti dialitici ad uremici cronici

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Le politiche di contenimento della spesa hanno creato in alcuni casi difficoltà nell’erogazione di prestazioni di dialisi da parte di strutture erogatrici della Regione Piemonte e della Regione Liguria a cittadini non residenti durante i periodi delle vacanze.

La Regione Piemonte, attraverso propri provvedimenti annuali emanati a partire dal 1999, ha consentito il rimborso ai cittadini piemontesi uremici cronici delle spese sostenute per prestazioni dialitiche erogate dalle Aziende sanitarie liguri in periodi di vacanza in Liguria.

Nel frattempo le due Regioni si sono impegnate a trovare soluzioni più efficaci, perché queste prestazioni sanitarie fossero garantite dal Servizio Sanitario senza oneri per il cittadino.

Si è, pertanto, reso necessario prevedere una collaborazione tra l’Assessorato della Regione Piemonte e l’Assessorato alla Salute della Regione Liguria, al fine di addivenire ad una corretta effettuazione di tali prestazioni senza oneri a carico dell’assistito ed al fine di poter garantire il diritto di libera scelta del cittadino nell’ambito del territorio italiano per prestazioni erogabili a carico del SSN.

Trattasi infatti di prestazioni contemplate nel nomenclatore ambulatoriale, che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e rappresentano una prestazione urgente e indifferibile e dove è necessaria una particolare organizzazione per poterle erogare in condizioni di sicurezza per l’assistito.

Il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, art. 8-sexies prevede la possibilità di addivenire a specifiche intese tra le Regioni. In tale ambito L’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e l’Assessorato alla Salute della Regione Liguria hanno stabilito, in via sperimentale, una “collaborazione tecnico organizzativa”.

Tale collaborazione tecnico-organizzativa, concordata tra le parti, stabilisce le modalità di effettuazione e di addebito delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in questione.

Si propone pertanto alla Giunta Regionale di approvare tale tipo di collaborazione, così come indicato nel testo di cui all’allegato 1), che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, demandando ai Direttori regionali competenti la sottoscrizione del testo medesimo.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore;

visto il D.Lgs n. 229 del 19 giugno 1999;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le indicazioni espresse in premessa

- di approvare la “collaborazione tecnico organizzativa” tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e l’Assessorato alla Salute della Regione Liguria, per trattamenti dialitici ad uremici cronici, così come indicato nel testo di cui all’allegato 1) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, demandando ai Direttori regionali competenti la sottoscrizione del testo medesimo.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e dell’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Collaborazione tecnico organizzativa tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e l’Assessorato alla Salute della Regione Liguria per trattamenti dialitici ad uremici cronici.

Durante il periodo delle vacanze, sia estive che in altri periodi, alcuni cittadini residenti in Piemonte, affetti da uremia cronica, si rivolgono alle strutture liguri per usufruire di prestazioni di dialisi, così come cittadini liguri richiedono tali prestazioni presso le strutture piemontesi.

Trattasi di prestazioni contemplate nel nomenclatore ambulatoriale che sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e rappresentano una prestazione urgente e indifferibile; l’addebito di tali prestazioni rientra nell’ambito della compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

Le problematiche legate al contenimento della spesa hanno portato le Aziende Sanitarie Locali ad una revisione delle politiche sanitarie con un ridimensionamento delle risorse, che in alcuni casi ha determinato serie difficoltà di erogazione di prestazioni per cittadini non residenti nella propria regione.

I trattamenti dialitici ambulatoriali, in particolare, hanno trovato in alcuni casi oggettive difficoltà per essere effettuati, tenuto conto della particolare organizzazione che risulta necessaria per poterle erogare in condizioni di sicurezza per l’assistito.

L’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e l’Assessorato alla Salute della Regione Liguria, consapevoli della necessità di risolvere le problematiche al riguardo, al fine di poter garantire il diritto di libera scelta del cittadino nell’ambito del territorio italiano per prestazioni erogabili a carico del SSN ed in attuazione del Decreto Legislativo 229 del 19 giugno 1999, che prevede la possibilità di specifici accordi tra le Regioni nell’ambito della mobilità sanitaria, stabiliscono, in via sperimentale, quanto segue.

1) L’Azienda Sanitaria si impegna a garantire sul proprio territorio i trattamenti dialitici in favore di cittadini non residenti alla tariffa del nomenclatore ambulatoriale vigente nella Regione erogante. Per tali prestazioni la Regione erogatrice provvederà ad addebitare le prestazioni effettuate alla Regione di residenza dell’assistito attraverso la compensazione della mobilità sanitaria.

2) Nel caso in cui la richiesta dei trattamenti dialitici superi la disponibilità di turni esistente nelle proprie strutture, l’Azienda erogante assicurerà tale prestazione con le opportune risorse. In tal caso viene previsto un incremento della tariffa pari ad Euro 70,00, al fine di poter coprire i costi derivanti dal maggior impegno orario del personale coinvolto. Tale importo sarà fatturato direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito. La parte relativa al valore della prestazione prevista dal nomenclatore continuerà ad essere addebitata attraverso la compensazione della mobilità sanitaria. In tutti i casi nulla è dovuto da parte dell’assistito.

3) Il cittadino che necessita di tali prestazioni dovrà effettuare la prenotazione telefonicamente, direttamente presso i centri dialisi, successivamente provvederà all’invio (tramite fax o altro mezzo) del proprio piano dialitico presso la struttura che eroga la prestazione. Al momento del primo accesso alla struttura dovrà presentare apposita richiesta del medico curante, vidimata dalla Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia.

Torino, lì .......

Regione Piemonte
Assessorato alla Sanità
Direzione Programmazione Sanitaria
Luigi Robino

Regione Liguria
Assessorato alla Salute
Dipartimento della Sanità
Francesco Guiducci