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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2002, n. 54-7604

L.R. 51/2000. Criterio di riparto a favore delle Province Piemontesi del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili e previsione della predisposizione dei relativi piani provinciali per l’accesso ai finanziamenti

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 14 della predetta legge che prevede l’istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili;

Vista la L.R. 29 agosto 2000 n. 51 “ Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” emanata in attuazione del succitato art. 14 della L 68/1999 ed in particolare l’art. 7 della predetta legge “Norme finanziarie per l’istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attività” che:

- al comma 1 prevede l’istituzione nell’entrata del bilancio regionale per l’anno 2000 di un capitolo denominato “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” nel quale far confluire gli importi derivanti dall’ irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 68/99, nonché i contributi versati dai datori di lavoro, da fondazioni , enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

- al comma 2 prevede l’istituzione nella spesa del bilancio regionale per l’anno 2000 di due distinti capitoli di cui il primo denominato “Contributi agli enti indicati nella L. 68/99 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’art. 14 della L. 68/99" ed il secondo denominato ” Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l’occupazione dei disabili";

Vista la L.R. 13/2002 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione regionale per l’anno finanziario 2002 e il bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 2002-2004 che prevede:

- l’istituzione del cap. di entrata n. 2497 denominato “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” sul quale risulta introitata la somma di Euro 3.190.925,12 alla data del 15/7/2002 derivante dal versamento degli importi conseguenti all’ irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 68/1999, nonché dai contributi versati dai datori di lavoro, da fondazioni , enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

- l’istituzione del cap. di spesa n. 11165 denominato “ Contributi agli enti indicati nella L. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’art. 14 della L 68/1999" sul quale risulta stanziata per l’anno 2002 la somma di Euro 516.457,00 ed iscritto in conto residuo per l’anno 2001 l’importo di Euro 516.456,90 per un totale di complessive risorse pari ad Euro 1.032.913,90

- l’istituzione del cap. di spesa n. 11090 denominato “Spese per i servizi di assistenza tecnica per l’occupazione dei disabili ” sul quale risulta stanziata per l’anno 2002 la somma di Euro 1.032.914,00 ed iscritto in conto residuo per l’anno 2001 l’importo di Euro 1.032.913,80 per un totale di complessive risorse pari ad Euro2.065.827,80

Vista la D.G.R. 41-2738 del 9/4/2001 avente per oggetto “ Criteri di indirizzo e coordinamento del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Criteri di riparto, a favore delle Province Piemontesi, dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per i contributi agli enti che svolgono attività di sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’art. 14 della L. 68/1999".

Acquisito il parere del Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui all’art. 8 della L.R. 41/98, espresso nell’adunanza del 23.10.2002.

Ritenuto necessario definire, alla luce della situazione oggi esistente, nuovi criteri di riparto alle Province dei fondi di cui all’art. 7 L.R. 51/2000 che ammontano al 15/7/2002 alla complessiva somma di euro 6.289.666,82 onde rendere più facilmente disponibili tali risorse alle Province sulla base della predisposizione da parte delle stesse dei relativi Piani di attività;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di utilizzare quale criterio di riparto del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 7 della L.R. 51/2000 il numero degli iscritti al collocamento obbligatorio su base provinciale rilevati il 30/4/2002 così come risultante dal monitoraggio svolto dall’ Agenzia Piemonte Lavoro

2) di destinare, in ragione dei propri poteri di programmazione, i fondi del capitolo di spesa n. 2479 denominato “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili ” per le finalità previste dal capitolo di spesa n. 11165 denominato “Contributi agli enti indicati nella L. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’art. 14 della L 68/1999 ”

3) di provvedere come segue alla suddivisione previsionale delle predette risorse tra le Province piemontesi subordinatamente all’esame da parte della Regione, tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro in stretto raccordo con la Direzione Formazione Professionale-Lavoro, dei Piani Provinciali da esse presentate:



Scheda di riparto delle risorse FR alle Province : Assistenza tecnica

Euro 2.065.827,80

Provincia    N°iscritti al collocamento    Quota %    Euro
    obbligatorio al 30/4/2002

Torino    10.973    56,4    1.165.126,88

Vercelli    654    3,5    72.303,98

Novara    956    4,9    101.225,56

Cuneo    1579    8,1    167.332,05

Asti    835    4,3    88.830,59

Alessandria    2948    15,2    314.005,83

Biella    782    4    82.633,11

Verbania    704    3,6    74.369,80

Totali    19.445    100    2.065.827,80

Scheda di riparto delle risorse FR alle Province : Progetti inserimento lavorativo, contributi aggiuntivi art.14 c.4 lett.b l. 68/99, altre provvidenze

Euro 4.223.839,02

Provincia    N°iscritti al collocamento    Quota %    Euro
    obbligatorio al 30/4/2002

Torino    10.973    56,4    2.382.245,21

Vercelli    654    3,5    147.834,37

Novara    956    4,9    206.968,11

Cuneo    1579    8,1    342.130,96

Asti    835    4,3    181.625,08

Alessandria    2948    15,2    642.023,53

Biella    782    4    168.953,56

Verbania    704    3,6    152.058,20

Totali    19.445    100    4.223.839,02



4) di destinare ai sensi dall’art. 7 c. 2 L.R. 51/2000 le somme così ripartite al finanziamento dei seguenti 4 ambiti di intervento:

a) azioni di assistenza tecnica che ricomprendono:

- attività di consulenza ed informazione agli enti che svolgono attività di sostegno ed integrazione lavorativa dei disabili, ai datori di lavoro ed agli operatori del settore della disabilità interessati al buon esito dei predetti inserimenti lavorativi

- attività di assistenza ai Servizi Provinciali per l’Impiego nella realizzazione di progetti di inserimento lavorativo mirato , mediante l’utilizzo di esperti nello svolgimento di attività di tutorato per gli inserimenti lavorativi di soggetti deboli del mercato del lavoro

b) contributi agli enti che svolgono attività di sostegno ed integrazione lavorativa dei disabili

Per l’assegnazione delle risorse di cui al punto b) le Province devono richiedere la predisposizione, da parte degli Enti di cui all’art.11 comma 5 della L.68/99, appositi progetti individuali di inserimento lavorativo mirato, sottoscritti dal datore di lavoro e dal lavoratore interessato, contenenti la specificazione degli obiettivi, delle risorse, dei tempi, delle diverse fasi di attività e della loro integrazione. In particolare nel progetto dovranno essere presenti gli elementi essenziali a suo tempo indicati nella DGR 41-2738 del 9-4-2001.

Per la valutazione dei suddetti progetti e la definizione della relative graduatorie finalizzate all’erogazione dei finanziamenti le province devono attenersi ai seguenti criteri di priorità , nell’ ordine d’importanza sotto esposto :

- realizzazione di inserimenti lavorativi relativi a portatori di handicap intellettivo o soggetti psichiatrici;

- realizzazione di inserimenti lavorativi che prevedono forme di stabilizzazione occupazionale;

- realizzazione di inserimenti lavorativi rivolti a soggetti ultraquarantenni;

- effettuazione di inserimenti lavorativi da parte di datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della l. 68/99;

- assolvimento totale, da parte del datore di lavoro, della quota d’obbligo di cui alla L.68/99 nella minor durata temporale;

- realizzazione di inserimenti lavorativi da parte di datori di lavoro, operanti in bacini territoriali di riferimento per i CPI, che presentano un maggior indice di gravità occupazionale ;

- realizzazione di inserimenti lavorativi facenti parte di piani di sviluppo d’impresa previsti all’interno di patti territoriali, di piani di riqualificazione urbana, di contratti di quartiere e di altri programmi di sviluppo locale gestiti dalle Province ;

Elemento fondamentale per la finanziabilità dei progetti è la valutazione delle Province sulla qualità del progetto di inserimento lavorativo con particolare attenzione alla adeguatezza delle attività di affiancamento, formazione professionale e tutorato poste in essere al fine di realizzare inserimenti lavorativi stabili. , nonché alla loro integrazione

c) contributi aggiuntivi come previsto dall’art. 14 comma 4 lett. b della L.68/99 rispetto agli interventi realizzati con ricorso al F.N. di cui all’art. 13 comma 1 lett.c della l. 68/99 che riconosce , ai datori di lavoro, il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro a favore di disabili con invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche.

A tal proposito:

- poiché il F.R di cui all’art.14 comma 4 lettera b L.68/99 eroga contributi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art. 13 comma 1 lettera c della L.68/99 non è possibile riconoscere al datore di lavoro contributi diversi rispetto a quelli per cui è stata fatta richiesta a valere sul Fondo Nazionale;

- la dizione letterale dell’articolo 13, comma 1, lettera c), l. 68/99 riconosce la possibilità per il datore di lavoro di richiedere uno solo fra i rimborsi forfetari e parziali ivi previsti.

- la richiesta di contributo aggiuntivo a valere sul Fondo regionale deve essere prevista nel progetto di inserimento lavorativo mirato e deve essere preferibilmente effettuata contestualmente all’istanza di contributo a valersi sul Fondo nazionale.

- la sorte del contributo a valere sul Fondo regionale segue quella dell’istanza di contributo a valere sul Fondo Nazionale.

Per le finalità di cui all’art.13 comma 1 lettera c L.68/)) le Province possono riconoscere ai datori di lavoro obbligati all’assunzione ai sensi della predetta legge un contributo a valere sul Fondo regionale la cui entità cumulata con il contributo riconosciuto dal Fondo Nazionale non può superare l’80% dell’intera spesa sostenuta.

Per i datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della L.68/99 le Province, utilizzando fondi propri, possono riconoscere un contributo , che cumulato con le quote riconosciute dal Fondo Nazionale e dal Fondo Regionale , tale da coprire la totalità della spesa sostenuta dal datore di lavoro.

d) altre provvidenze in attuazione delle finalità della legge 68/99.

tale ambito ricomprende:

- il rimborso forfettario per le spese di affiancamento

La Provincia può provvedere al rimborso massimo del costo lordo di 30 ore lavorative per il soggetto impegnato nelle attività di affiancamento in qualità di tutor aziendale.

Tale soggetto può essere un dipendente del datore di lavoro oppure un professionista esterno individuato dal datore di lavoro stesso.

- il rimborso forfettario per le spese di formazione

La Provincia può rimborsare le spese sostenute dal datore di lavoro per i corsi di formazione professionale svolti all’interno della struttura produttiva o all’esterno della stessa, se giudicati compatibili con le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, fino ad un massimo del 50% dell’importo globale lordo della spesa per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni ai sensi della l. 68/99 e dell’80% per i datori non soggetti a tale obbligo.

- il rimborso forfettario per accompagnamento e trasporto del disabile presso il luogo di lavoro

La Provincia può riconoscere il rimborso fino all’80% dell’importo globale lordo delle spesa sostenuta per l’accompagnamento ed il trasporto del disabile presso il luogo di lavoro nel primo anno di attività del soggetto.

Il rimborso è riconosciuto una sola volta per ciascun inserimento lavorativo per un periodo massimo di 12 mesi.

- la borsa lavoro

La Provincia può riconoscere fino alla data di assunzione del disabile e per un massimo di un anno una borsa lavoro il cui importo non può superare il 30% della retribuzione annua netta prevista per la mansione rivestita dal lavoratore dal CCNL di categoria se il datore di lavoro è soggetto all’obbligo di assunzione ai sensi della l. 68/99 o il 50% della retribuzione annua netta se il datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di assunzione ai sensi della l. 68/99.

5) di prevedere per l’accesso ai finanziamenti di cui al punto 3 la presentazione da parte delle Province alla Regione (Agenzia Piemonte Lavoro) entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione di un piano provinciale relativo allo svolgimento degli interventi di cui al punto 4 per gli anni 2002-2003.

6) di prevedere , per la predisposizione dei piani provinciali, l’utilizzo dello schema in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

7) di prevedere che le Province devono indicare nella redazione dei singoli piani provinciali i termini per la presentazione delle istanze di contributo e le modalità di realizzazione della relativa istruttoria

8) di stabilire che per i parametri economici , le durate temporali delle azioni (es. colloqui orientativi ,diagnostica e valutazione, rinforzi formativi, tutorato e altro) i riferimenti per la predisposizione dei piani provinciali sono quelli contenuti nella DGR 20-3574 del 23/7/2001 relativamente agli interventi per i disabili, Misura B1 linee 2 e 5 del POR Ob.3 FSE 2000-2006 della Regione Piemonte

9) di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro esamini i piani Provinciali in stretto raccordo con la Direzione Formazione Professionale-Lavoro rimettendo al responsabile della Direzione Formazione Professionale-Lavoro l’emanazione degli atti conseguenti per la concreta applicazione di quanto affidato all’Agenzia Piemonte Lavoro e di individuare le modalità di raccordo tra Agenzia Piemonte Lavoro e Direzione Formazione Professionale-Lavoro.

Qualora fossero rilevati significativi scostamenti rispetto alla programmazione regionale in materia, l’ Agenzia Piemonte Lavoro può richiedere alle Province interessate di modificare opportunamente i loro piani entro 15 gg dal ricevimento.

Ove ciò non avvenga il finanziamento previsto ai sensi del precedente punto 3 a favore di tali Province viene ridistribuito tra le altre Province.

10) di attribuire all’Agenzia Piemonte Lavoro il monitoraggio sull’andamento in itinere dei piani e la valutazione ex post degli stessi

11) di stabilire che il trasferimento da parte della Regione Piemonte alle singole Province delle risorse finanziarie disponibili ripartite così come indicato al precedente punto 3) avviene secondo le modalità di seguito specificate, dopo aver verificata la coerenza dei singoli piani Provinciali con la programmazione regionale in materia e la conseguente assenza di rilievi, come descritto al punto 9):

* il 50% dell’importo totale assegnato a ciascuna Provincia, sia per l’assistenza tecnica che per le altre finalità di cui al precedente punto 4 , dopo l’esame senza rilievi da parte della Regione

* il 50% rimanente, dietro riscontro documentale da parte delle Province all’Agenzia Piemonte Lavoro dell’effettivo utilizzo delle risorse già assegnate .

Del riscontro documentale viene data opportuna comunicazione da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro

12) di stabilire che le risorse finanziarie disponibili per gli anni successivi al 2003 saranno ripartite tra le province , anche in ragione del numero dei disabili effettivamente disponibili ad essere occupati e nel rispetto degli indicatori di efficienza e di risultato che saranno definiti dalla Direzione Regionale Formazione Professionale-Lavoro in base alle risultanze del monitoraggio e delle attività di cui al precedente punto 10.

Alla presente deliberazione si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12/01/01 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)