Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2002, n. 53-7603

LR 41/98, art. 2, c. 2, lett. d - Dgls 28/02/2000, n. 81, art. 8, c. 1 - L. 23/12/2000, n. 388, art. 78, c. 2, lett. a), b), d), c. 3 - Attività socialmente utili - Misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà occupazionale - Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero del Lavoro per l’anno 2002. Acc. Euro 90354,45 -Cap. 11421/02

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e

locali in materia di mercato del lavoro";

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 78 - 4448 del 12 novembre 2001 che prevede l’adozione di cosiddette misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà, ai sensi dell’art. 78, lett. d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a favore dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, risultati non stabilizzati, dagli Enti di cui all’art. 1, comma 1 del predetto decreto, entro il 31 dicembre 2001;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 31 - 6216 del 3 giugno 2002 che, a parziale modifica della sopra indicata DGR 78-4448 del 12/11/01, prevede l’ulteriore utilizzazione per il completamento delle attività poste in essere, dei sopra indicati soggetti fino al 31 dicembre 2002;

vista la Convenzione n. 2326 del 19 giugno 2002, sottoscritta dalla Regione Piemonte e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 78, comma 3 della L 388/2000;

preso atto che l’art. 2, comma 1 della sopra citata Convezione stabilisce il trasferimento di risorse a carico del Fondo occupazione - pari ad Euro 2.514.581,20 - a favore della Regione Piemonte per la realizzazione di interventi atti ad agevolare ulteriormente i processi di stabilizzazione e fuoriuscita dal cosiddetto bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

preso atto, altresì, che l’art. 2, comma 2 della citata Convenzione, stabilisce il trasferimento delle risorse necessarie alla copertura, relativa a tutti i soggetti ricompresi nel bacino - che la predetta Convenzione individua in 431 unità - della quota dell’assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell’intero ammontare dell’assegno al nucleo familiare;

preso atto che l’art. 7 della citata convenzione individua, per l’anno 2002, quale risultato conseguibile della predetta fuoriuscita dal bacino, una quota di soggetti pari ad almeno il 20% del totale delle 431 unità, ovvero n. 86 soggetti;

considerato che le sopra indicate risorse, pari ad Euro 2.514.581,20 sono accreditate a favore della Regione Piemonte, quali fondi statali vincolati, con apposito atto del Direttore generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

preso atto della convenzione tra Regione Piemonte ed Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione regionale per il Piemonte n. 95/UC del 20 giugno 2002 finalizzata alla gestione locale della spesa relativa all’assegno per prestazione di attività socialmente utili e per il nucleo familiare relativo ai sopra indicati soggetti;

considerato, altresì, che all’atto del presente provvedimento, il sopra indicato n. 86 soggetti da avviare ad fuori uscita dal bacino ammonta a n. 70, poiché n.16 soggetti risultano non più oggetto di ulteriore utilizzo, come previsto dalla DGR 78-4448 del 12/11/01 ed in particolare che non risultano più soggetti nell’ambito del territorio provinciale di Alessandria;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 30 aprile 2002, n. 13: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004";

Acquisito il parere del Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui all’art. 8 della L.R. 41/98, espresso nell’adunanza del 23.10.2002;

preso atto della disponibilità dei capitoli di spesa n. 11420/02 e 11421/02;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi ai sensi di legge,

delibera

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, i seguenti indirizzi alle Province di Asti, Cuneo, Torino, Verbano-Cusio-Ossola:

1. le risorse trasferite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 78-4448 del 12 novembre 2001 ed impegnate dalla determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale 15 Formazione professionale e lavoro n. 1093 del 21 novembre 2001, pari ad Euro 1.296.586,45 - per la quota di Euro 928.040,79 sul cap. 11420/2001, (I 7817) e per la quota di Euro 368.545,66 sul cap. 11420/2001 (I 7818), quale contributo, a favore delle sopra indicate Province saranno spendibili dalle stesse per l’attuazione di programmi che prevedano la realizzazione in modo congiunto o disgiunto delle seguenti attività:

a) promozione di tirocini formativi e di orientamento, di cui all’art. 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, provvedendo all’integrazione del compenso orario delle prestazioni dei sopra indicati soggetti avviati al tirocinio stesso, proporzionalmente, fino al massimo dell’orario contrattuale in vigore nei diversi settori. Si intende che l’integrazione, anche sotto forma di borsa-lavoro, è erogata dalla Provincia in aggiunta all’assegno per prestazione di attività socialmente utile erogato dall’Inps;

b) incentivazione alla ulteriore stabilizzazione dei sopra indicati soggetti, presso i relativi Enti utilizzatori ovvero altri Enti pubblici, ai sensi dell’ art. 2 bis, comma 1 della legge 31 luglio 2002, n. 172. Si intende che l’incentivazione, favorita dalla proroga dei termini di assunzione stabilita da detta legge è in aggiunta ai benefici previsti dal comma 6 dell’art. 78 della L 388/2000 e che la relativa entità del contributo, fino al massimo di Euro 5.000,00, è stabilita dalla Provincia interessata.

Di stabilire che le Province interessate, presentino, alla Amministrazione Regionale, il provvedimento di approvazione del programma comprendente i termini, le modalità, i costi previsti relativi alla realizzazione delle attività e delle spese di cui alle sopra indicate lett. a) e b) entro il corrente anno. L’Amministrazione previa verifica di conformità del predetto programma con gli indirizzi del presente provvedimento e del Master Plan dei Servizi per l’Impiego approvato dalla DGR 30-6460 del 1/7/2002, provvederà a liquidare le somme di contributo spettanti;

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, il trasferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale sede regionale per il Piemonte, della somma di Euro 1.531.999,68, già assegnata ed accantonata dalla DGR 31-6216 del 3 giugno 2002 sul cap. 11420/02 (A 101005) e della somma di Euro 90.354,45 da accantonare con il presente provvedimento. Si intende che le modalità di trasferimento e spesa delle predette somme sono stabilite dalla Convenzione n. 951/UC sottoscritta dai rappresentanti della Regione Piemonte e dell’Inps regionale del Piemonte il 20 giugno 2002.

Di stabilire, l’assegnazione alla Direzione Regionale 15 formazione professionale e lavoro della somma di Euro 90.354,45 ed il suo relativo accantonamento sul cap. 11421 del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2002 (A 101575) al fine dei provvedimenti di competenza. Alla predetta Direzione è demandato altresì ogni ulteriore provvedimento esecutivo della presente deliberazione eventualmente necessario all’efficacia del procedimento.

Di stabilire, altresì, che qualora le sopra citate Province ovvero l’Istituto nazionale della previdenza sociale per fare fronte alle spese conseguenti l’attuazione dei sopra indicati indirizzi, necessitassero di ulteriori risorse di quelle già impegnate, possono rivolgere istanza circostanziata all’Amministrazione regionale di concessione di ulteriori quote di contributo. A tal fine l’Amministrazione Regionale provvede alla reimpostazione sul bilancio a carico dell’esercizio finanziario dell’anno 2003 della somma di Euro 2.514.581,20, trasferita alla Regione Piemonte per effetto della Convenzione n. 2326 del 19 giugno 2002, sottoscritta dai rappresentanti del Regione Piemonte e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 78, comma 3 della legge 23/12/2000, n. 388.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)