Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002
Legge regionale 20 novembre 2002, n. 27.
Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Aliquota delladdizionale regionale IRPEF)
1. Per lanno 2003, laliquota delladdizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui allarticolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dellimposta regionale sulle attivita produttive), come modificato dallarticolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), e fissata nella misura dell1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dellIRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.
Art. 2.
(Reddito imponibile)
1. La maggiorazione dellaliquota di cui allarticolo 1 non si applica ai redditi inferiori a Euro 10.329,14 per i quali permane laliquota dello 0,9 per cento sul reddito complessivo determinato con le modalità di cui allarticolo 1.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 novembre 2002
Enzo Ghigo