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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002
Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28.
Ampliamento delle attivita dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita e oggetto)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al riordino dellorganizzazione e delle attivita dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, per effetto di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Sono trasferite all ARPA le funzioni e le competenze tecniche gia attribuite alla Direzione regionale dei Servizi tecnici di prevenzione, istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale).
3. Sono comprese nel trasferimento di cui al comma 2:
a) le attivita tecnico scientifiche degli uffici periferici del Servizio idrografico e mareografico nazionale trasferite ai sensi dellarticolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in tema di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali);
b) la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito ai sensi dellarticolo 111 del d.lgs. 112/1998;
c) la progettazione, la realizzazione e la gestione a livello regionale delle reti di monitoraggio e relativi sistemi di allarme e preallarme di cui allarticolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.
Art. 2.
(Modifiche dell articolo 64 della legge regionale
26 aprile 2000, n. 44)
1. Ferme restando le competenze regionali in materia sismica, dopo la lettera b) del comma 1 dellarticolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), e aggiunta la seguente:
c) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici, sulla base degli approfondimenti tecnici svolti dallARPA..
Art. 3.
(Modifiche dellarticolo 2 della l.r. 60/1995)
1. Al comma 2, dellarticolo 2 della l.r. 60/1995, le parole Unita Sanitarie Locali (USL) sono sostituite dalle parole Aziende sanitarie.
2. Dopo il comma 2 dellarticolo 2 della l.r. 60/1995, e inserito il seguente:
2 bis. Nellambito delle funzioni di propria competenza la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, formula specifiche direttive per lesercizio delle attivita di cui al comma 2..
Art. 4.
(Modifiche dellarticolo 3 della l.r. 60/1995)
1. La lettera a), del comma 1, dellarticolo 3 della l.r. 60/1995 è sostituita dalla seguente:
a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonche della riduzione o eliminazione dellinquinamento acustico, dellaria, delle acque e del suolo; al controllo sulligiene dellambiente, sulle attivita connesse alluso pacifico dellenergia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, lo studio, lanalisi ed il controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della prevenzione e previsione dei rischi naturali e della tutela dellambiente;.
2. La lettera b), del comma 1, dellarticolo 3 della l.r. 60/1995 e sostituita dalla seguente:
b) alla raccolta, allelaborazione, allorganizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nellambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonche allelaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di informazione, formazione, educazione ambientale e di formazione interna..
Art. 5.
(Modifiche dellarticolo 5 della l.r. 60/1995)
1. Il comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 60/1995 e sostituito dal seguente:
1. Il direttore generale e nominato con deliberazione della Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata professionalita ed esperienza nella direzione delle organizzazioni complesse.
2. Il comma 5 dellarticolo 5 della l.r. 60/1995 e sostituito dal seguente:
5. Per lespletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni, da lui nominato; fanno parte dello staff esperti in campo economico-finanziario, giuridico, di organizzazione e tecnico in numero non superiore a cinque.
3. Il comma 6 dellarticolo 5 della l.r. 60/1995 e sostituito dal seguente:
6. Il direttore generale e coadiuvato dallufficio di direzione di cui allarticolo 9; e altresi coadiuvato da un responsabile amministrativo preposto ad appositi uffici per lo svolgimento dellattivita di amministrazione dellente e, eventualmente, da un responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita tecnico-scientifiche dellAgenzia..
4. Il comma 7 dellarticolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:
7. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dello staff di cui al comma 5 e a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale ed è rinnovabile. Qualora lincarico di direttore generale sia conferito a persona estranea allARPA o allAmministrazione regionale il rinnovo puo essere disposto una sola volta. I contenuti del contratto del direttore generale e dello staff, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Lincarico e incompatibile con ogni altra attivita professionale e con cariche elettive pubbliche. Il direttore generale, i componenti dello staff e i direttori tecnico e amministrativo, qualora provenienti da enti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni sin dalla prima nomina immediatamente successiva alla costituzione dellARPA, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per lincarico conferito, e a richiedere il rimborso di tutto lonere da esse complessivamente sostenuto allARPA, la quale procede al recupero della quota a carico dellinteressato. Per coloro che siano iscritti allassicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto è versata dallARPA, con recupero della quota a carico dellinteressato..
5. Il comma 8 dellarticolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:
8. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonche in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale, con propria deliberazione e sentito il comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale. La revoca del direttore generale comporta la decadenza dello staff. La decadenza si verifica altresi in caso di recesso del direttore generale..
Art. 6.
(Modifiche allarticolo 6 della l.r. 60/1995)
1. Il comma 1 dellarticolo 6 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:
1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri effettivi, di cui due designati dallUnione Province Piemontesi (UPP) in rappresentanza delle Province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente..
Art. 7.
(Modifiche dellarticolo 9 della l.r. 60/1995)
1. Il comma 1 dellarticolo 9 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:
1. Fanno parte dellarticolazione centrale lufficio di direzione, le aree funzionali quali riferimenti organizzativi definiti nellambito del regolamento di cui allarticolo 8 per la gestione delle attivita di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ed amministrativo relative ad un complesso omogeneo delle funzioni elencate allarticolo 3. Allistituzione, modifica o soppressione delle aree funzionali si provvede nellambito del regolamento di cui allarticolo 8 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) omogeneita e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
b) specificita dei compiti assegnati;
c) organicita e complessita dellazione tecnico-scientifica affidata;
d) rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dallinteresse pubblico perseguito."
2. Il comma 8 dellarticolo 9 della l.r. 60/1995 e sostituito dal seguente:
8. Lufficio di direzione e costituito dal direttore generale, dai responsabili delle aree, dal responsabile amministrativo e, se nominato, dal responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita tecnico-scientifiche nonche da un rappresentante dei dipartimenti provinciali..
3. Dopo il comma 8 dellarticolo 9 della l.r. 60/1995, è aggiunto il seguente:
8 bis. I rapporti di lavoro dei dirigenti le aree funzionali, del responsabile degli uffici amministrativi e, se nominato, del responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita tecnico-scientifiche sono regolati da contratti di diritto privato, i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui allarticolo 8. Nellambito del medesimo regolamento possono essere individuati altri rapporti di lavoro dirigenziali disciplinabili con contratti di diritto privato..
4. Dopo il comma 8 dellarticolo 9 della l.r. 60/1995, è aggiunto il seguente:
8 ter. Tutti gli incarichi dirigenziali, sia delle strutture centrali che periferiche, sono rinnovabili e revocabili. La durata e le modalita di affidamento, rinnovo e di revoca sono disciplinate dal regolamento dellARPA..
Art. 8.
(Modifica dellarticolo 10 della l.r. 60/1995)
1. Al comma 2 dellarticolo 10 della l.r. 60/1995, dopo le parole: un direttore nominato sono inserite le seguenti: sentita la provincia interessata..
Art. 9.
(Modifica dellarticolo 18 della l.r. 60/1995)
1. Larticolo 18 della l.r. 60/1995, è sostituito dal seguente:
Art. 18. (Contabilita)
1. LARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri. Si applicano allARPA le norme di bilancio e di contabilita previste dalla legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, in particolare, quanto previsto dal capo V della citata l.r. 7/2001. Lo statuto dellARPA definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilita di tipo economico.
2. Anteriormente allapprovazione, il bilancio di previsione annuale ed il consuntivo predisposti dal direttore generale sono inviati in bozza al comitato regionale dindirizzo per le eventuali osservazioni.".
Art. 10.
(Modifica dellarticolo 24 della l.r. 60/1995)
1. Allarticolo 24, comma 1 della l.r. 60/1995, sono soppresse le parole ivi comprese quelle della legge 15 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni..
Art. 11.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dellarticolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dellesercizio delle funzioni trasferite nonche la data delleffettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attivita. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dellarticolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.
2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente allARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dellassegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2006, il personale stesso, qualora non abbia gia in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo allARPA, ha facolta di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nellesercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, puo richiedere di essere assegnato allARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita vigenti. La data di decorrenza delleffettivo trasferimento allARPA di tale ultimo personale è stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.
3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili allARPA, in conformita con i principi individuati allarticolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonche le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali allesercizio delle funzioni trasferite.
4. Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui allarticolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dellARPA.
5. Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui allarticolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dallincarico del Direttore generale in carica.
6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dellARPA.
7. LARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.
8. Sino alladeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonche le relative funzioni dirigenziali cosi come individuate dalle ll.r. 60/1995 e 51/1997.
Art. 12.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera f), del comma 1, dellarticolo 63 della l.r. 44/2000;
b) i commi 2, 3 e 4 dellarticolo 9 della l.r. 60/1995.
2. Al comma 4 dellarticolo 2 della l.r. 60/1995, le parole: sugli impegni di spesa pluriennali sono soppresse.
3. Al comma 6 dellarticolo 14 della l.r. 60/1995, le parole le eventuali convenzioni stipulate sono soppresse.
Art. 13.
(Disposizione finanziaria)
1. La dotazione finanziaria assegnata alla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione ai sensi della l.r. 51/1997 necessaria allesercizio delle funzioni trasferite e comprensiva delle spese di personale, fatto salvo, per questultime, quanto previsto nel comma 3, e trasferita allARPA alla data indicata nellarticolo 11, comma 1.
2. Sono istituiti nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2002 nello stato di previsione della spesa nelle Unita Previsionali di Base (UPB) 22991 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo I - spese correnti) e 22992 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo II - spese di investimento), appositi capitoli di spesa per il trasferimento di risorse allARPA i cui stanziamenti sono determinati in misura corrispondente alla somma delle risorse impiegate dalla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione nellanno 2002 per lesercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e alle spese di funzionamento, ivi compresi gli oneri diretti e riflessi nonche i trattamenti accessori relativi al personale. Per gli anni 2003, 2004 e successivi si provvede con le dotazioni dei rispettivi bilanci nella misura pari agli stanziamenti previsti per lanno 2002.
3. Per tutta la durata dellassegnazione funzionale di cui allarticolo 11, comma 2, gli stanziamenti dei suddetti capitoli sono ridotti in misura pari agli oneri sostenuti dalla Regione per il personale regionale assegnato funzionalmente allARPA.
Art. 14.
(Disposizioni finali)
1. Le aree funzionali di cui allarticolo 7, comma 1, non possono essere previste in numero superiore a quattro.
2. I compensi del direttore generale dellARPA sono parametrati a quelli dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) e dei direttori regionali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 novembre 2002
Enzo Ghigo