Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 14/R.
Regolamento regionale recante: Disposizioni nuovi canoni minimi per lutilizzo dellacqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione dellannualità pregressa.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il capo IX della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Visto larticolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 102 - 7864 del 25 novembre 2002
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: DEFINIZIONE DI ULTERIORI CANONI MINIMI PER LUTILIZZO DELLACQUA PUBBLICA PER USO INDUSTRIALE E PER IL CONSUMO UMANO E RATEIZZAZIONE DELLE ANNUALITA PREGRESSE.
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Nelle more di una più complessiva rivisitazione delle misure dei canoni dovuti per lutilizzo delle acque pubbliche, il presente regolamento definisce, in attuazione dellarticolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per lanno 2002), la misura di ulteriori canoni minimi per le derivazioni per uso industriale e per il consumo umano e la rateizzazione delle annualità pregresse.
Art. 2.
(Definizione di ulteriori canoni minimi
per luso industriale)
1. Gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni dacqua pubblica per uso industriale di seguito elencate non possono essere inferiori a:
a) euro 250,00 per volumi di acqua concessa inferiori o uguali a 500 mc/anno;
b) euro 500,00 per volumi di acqua concessa compresi tra 501 e 2.500 mc/anno.
2. Per le derivazioni con volumi dacqua concessa superiori a quelli indicati al comma 1 si applicano i canoni minimi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
(Definizione di ulteriori canoni minimi
per il consumo umano)
1. Gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni dacqua pubblica per il consumo umano a servizio di piccoli acquedotti rurali o montani con portate medie annue inferiori o uguali a 0,1 l/sec. non possono essere inferiori a euro 100,00.
2. Per le derivazioni con portate medie annue superiori a quella indicata al comma 1 si applicano i canoni minimi previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
(Decorrenza e rimborsi)
1. La misura dei canoni minimi definiti agli articoli 2 e a 3 si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2001.
2. Le competenti strutture regionali sono autorizzate a procedere al rimborso delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto eventualmente introitato per effetto dellapplicazione dei minimi stabiliti dalla normativa previgente e quanto dovuto in applicazione del presente regolamento.
Art. 5.
(Rateizzazione delle annualità pregresse)
1. Qualora limporto dovuto alla Regione, ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002, sia superiore a 1.000,00 euro, il pagamento può essere effettuato, previa comunicazione allAmministrazione regionale, in due rate annuali di pari importo.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 25 novembre 2002.
Enzo Ghigo